Art. 3.
         Durata degli organismi e relazione di fine mandato

  1. Gli organismi di cui all'art. 1, comma 1, hanno la durata di tre
anni,  decorrenti  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
regolamento.
  2.  Tre  mesi  prima  della  scadenza  del  termine  di durata, gli
organismi  di  cui  all'art.  1,  comma 1,  presentano  una relazione
sull'attivita'  svolta al Ministro della solidarieta' sociale, che la
trasmette  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, ai sensi di
quanto  disposto  dall'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge n. 223
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006,
ai  fini  della  valutazione  congiunta della perdurante utilita' dei
medesimi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque
non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri, su proposta del Ministro della solidarieta'
sociale.  Gli  eventuali  successivi decreti di proroga sono adottati
secondo  la  medesima  procedura. I componenti degli organismi di cui
all'art.  1,  comma 1,  possono essere confermati una sola volta, nel
caso di proroga della durata degli organismi medesimi.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo.
    Roma, 4 maggio 2007

              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Prodi

               Il Ministro della solidarieta' sociale
                               Ferrero

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 7 foglio n. 232