Art. 10.

                     Attivita' liriche ordinarie

  1. Puo'  essere  concesso un contributo alle manifestazioni liriche
di  cui  all'art. 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive
modificazioni, se ricorrono le seguenti condizioni:
    a)  la  materiale  realizzazione  dei  progetti  sia curata dalle
societa'  cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco di
cui  all'art.  42  della  legge  14 agosto  1967,  n.  800, ovvero da
istituzioni  teatrali  e  concertistico-orchestrali, la cui attivita'
sia   finanziata   in   modo   maggioritario   da  soggetti  pubblici
territoriali,  o  la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali
soggetti,  ovvero  i cui organismi di amministrazione, di direzione o
di  vigilanza  siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da
componenti designati dai medesimi soggetti;
    b) il programma di attivita' preveda un adeguato numero di prove,
e  venga  realizzato  in  teatri  adeguati,  o  in  spazi  aperti con
condizioni acustiche ottimali;
    c) impiego  di  non meno di quarantacinque professori d'orchestra
di  nazionalita'  italiana, o comunitaria, salvo i casi di esecuzione
di  opere  da  camera,  da  evidenziare  in programma, per i quali e'
consentito  un  numero  minore,  nonche' impiego di artisti lirici di
nazionalita'  italiana  o  comunitaria  in misura prevalente rispetto
all'intera programmazione;
    d) entrate  proprie  non  inferiori  al  cinquanta  per cento del
contributo richiesto;