Art. 10. Attivita' liriche ordinarie 1. Puo' essere concesso un contributo alle manifestazioni liriche di cui all'art. 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, se ricorrono le seguenti condizioni: a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle societa' cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42 della legge 14 agosto 1967, n. 800, ovvero da istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali, la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da componenti designati dai medesimi soggetti; b) il programma di attivita' preveda un adeguato numero di prove, e venga realizzato in teatri adeguati, o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali; c) impiego di non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalita' italiana, o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare in programma, per i quali e' consentito un numero minore, nonche' impiego di artisti lirici di nazionalita' italiana o comunitaria in misura prevalente rispetto all'intera programmazione; d) entrate proprie non inferiori al cinquanta per cento del contributo richiesto;