Art. 11.

                  Attivita' concertistiche e corali

  1. Puo' essere concesso un contributo alle attivita' concertistiche
e  corali  di  cui all'art. 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, se
ricorrono le seguenti condizioni:
    a) realizzazione di un minimo di tredici concerti l'anno;
    b) impiego di un direttore artistico di riconosciuta capacita' ed
esperienza professionale nel settore musicale;
    c) realizzazione   dell'attivita'   in  Italia  con  facolta'  di
svolgere  non  piu'  del  dieci per cento di concerti all'estero, non
sovvenzionati   ad   altro   titolo  dall'Amministrazione  e  la  cui
effettuazione sia attestata dalla competente autorita' diplomatica.