Art. 11. Attivita' concertistiche e corali 1. Puo' essere concesso un contributo alle attivita' concertistiche e corali di cui all'art. 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, se ricorrono le seguenti condizioni: a) realizzazione di un minimo di tredici concerti l'anno; b) impiego di un direttore artistico di riconosciuta capacita' ed esperienza professionale nel settore musicale; c) realizzazione dell'attivita' in Italia con facolta' di svolgere non piu' del dieci per cento di concerti all'estero, non sovvenzionati ad altro titolo dall'Amministrazione e la cui effettuazione sia attestata dalla competente autorita' diplomatica.