Art. 12. Festival e rassegne 1. Puo' essere concesso, ai festival di cui all'art. 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e alle rassegne di rilevanza nazionale od internazionale che contribuiscono alla diffusione ed al rinnovamento della musica e allo sviluppo della cultura musicale, anche in relazione alla promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralita' di spettacoli, nell'ambito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in una medesima area, un contributo, che riveste carattere integrativo rispetto ad altri apporti finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, se ricorrono le seguenti condizioni: a) programmazione di almeno dieci spettacoli con prevalenza di soggetti italiani e per la restante parte anche di qualificati soggetti stranieri; b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacita' professionale specifica, in esclusiva rispetto ad altri festival; c) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici.