Art. 12.

                         Festival e rassegne

  1. Puo' essere concesso, ai festival di cui all'art. 36 della legge
14 agosto  1967,  n.  800,  e alle rassegne di rilevanza nazionale od
internazionale  che contribuiscono alla diffusione ed al rinnovamento
della  musica  e  allo  sviluppo  della  cultura  musicale,  anche in
relazione  alla  promozione  del turismo culturale, e che comprendono
una  pluralita'  di  spettacoli,  nell'ambito di un coerente progetto
culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in una medesima
area,  un  contributo,  che riveste carattere integrativo rispetto ad
altri  apporti  finanziari, in misura non superiore al centocinquanta
per cento di questi ultimi, se ricorrono le seguenti condizioni:
    a) programmazione  di  almeno  dieci spettacoli con prevalenza di
soggetti  italiani  e  per  la  restante  parte  anche di qualificati
soggetti stranieri;
    b)  direttore  artistico  di  prestigio  culturale e di capacita'
professionale specifica, in esclusiva rispetto ad altri festival;
    c) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici.