Art. 14. Corsi di perfezionamento professionale 1. Puo' essere concesso un contributo a soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, che realizzano istituzionalmente e con carattere di continuita' corsi di perfezionamento professionale di quadri artistici e tecnici in qualunque genere musicale, se ricorrono le seguenti condizioni: a) i corsi, da tenersi nell'arco dell'anno solare, devono essere rivolti a diplomati di conservatori italiani o di istituti musicali italiani o esteri equiparati; b) la durata dei corsi deve prevedere un arco di tempo definito e adeguato all'insegnamento previsto; c) in via eccezionale possono partecipare ai corsi, solo in qualita' di uditori e previa autorizzazione della direzione artistica, studenti non ancora diplomati, nella misura non superiore al 10% dei partecipanti effettivi a ciascun corso; d) deve essere cura degli organizzatori dei corsi segnalare ai maggiori organismi concertistici italiani i partecipanti che, a giudizio della direzione artistica e dei docenti, si siano particolarmente distinti e che si ritengano adatti all'avviamento nella professione; e) non sono ammessi rimborsi spesa di alcun genere a meno che il preventivo finanziario non indichi in entrata contributi da parte di altri enti pubblici e/o privati che ne consentano l'erogazione. 2. I nominativi dei corsisti piu' meritevoli dovranno essere comunicati all'Amministrazione, previa autorizzazione degli interessati, con l'indicazione, per ognuno, del curriculum artistico e dei recapiti.