Art. 14.

               Corsi di perfezionamento professionale

  1. Puo'  essere  concesso  un  contributo  a  soggetti  pubblici  e
privati, senza scopo di lucro, che realizzano istituzionalmente e con
carattere  di  continuita'  corsi di perfezionamento professionale di
quadri artistici e tecnici in qualunque genere musicale, se ricorrono
le seguenti condizioni:
    a) i  corsi, da tenersi nell'arco dell'anno solare, devono essere
rivolti  a  diplomati di conservatori italiani o di istituti musicali
italiani o esteri equiparati;
    b) la durata dei corsi deve prevedere un arco di tempo definito e
adeguato all'insegnamento previsto;
    c) in  via  eccezionale  possono  partecipare  ai  corsi, solo in
qualita'   di   uditori   e  previa  autorizzazione  della  direzione
artistica,  studenti non ancora diplomati, nella misura non superiore
al 10% dei partecipanti effettivi a ciascun corso;
    d) deve  essere  cura  degli organizzatori dei corsi segnalare ai
maggiori  organismi  concertistici  italiani  i  partecipanti  che, a
giudizio   della   direzione   artistica  e  dei  docenti,  si  siano
particolarmente  distinti  e  che  si ritengano adatti all'avviamento
nella professione;
    e) non  sono ammessi rimborsi spesa di alcun genere a meno che il
preventivo  finanziario non indichi in entrata contributi da parte di
altri enti pubblici e/o privati che ne consentano l'erogazione.
  2.  I  nominativi  dei  corsisti  piu'  meritevoli  dovranno essere
comunicati    all'Amministrazione,    previa   autorizzazione   degli
interessati,  con l'indicazione, per ognuno, del curriculum artistico
e dei recapiti.