Art. 15. Attivita' promozionale della musica ed enti di promozione musicale 1. Puo' essere concesso un contributo in favore di soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro che realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuita', progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione, all'informazione ed alla formazione del pubblico non necessariamente specializzato nel campo musicale nonche' alla valorizzazione della cultura musicale con particolare riguardo alla produzione italiana contemporanea e di nuove metodologie, anche con riferimento alle interazioni con altri linguaggi dello spettacolo. Tali attivita' possono consistere nell'organizzazione di seminari, convegni, pubblicazioni, conferenze-concerto, lezioni-concerto, mostre ed altre forme di divulgazione anche multidisciplinari con l'esclusione delle attivita' contemplate dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del presente decreto. 2. Agli organismi di cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589, puo' essere annualmente riconosciuto, per l'effettuazione di attivita' di promozione musicale, un contributo non cumulabile con altri concessi dalla direzione generale a qualsiasi titolo.