Art. 15.

 Attivita' promozionale della musica ed enti di promozione musicale

  1. Puo'  essere  concesso  un  contributo  in  favore  di  soggetti
pubblici   o   privati,   senza   scopo   di  lucro  che  realizzano,
istituzionalmente  e  con  carattere  di continuita', progetti mirati
allo sviluppo, alla divulgazione, all'informazione ed alla formazione
del  pubblico  non  necessariamente  specializzato nel campo musicale
nonche'  alla  valorizzazione  della cultura musicale con particolare
riguardo   alla   produzione   italiana   contemporanea  e  di  nuove
metodologie,   anche  con  riferimento  alle  interazioni  con  altri
linguaggi   dello   spettacolo.  Tali  attivita'  possono  consistere
nell'organizzazione    di    seminari,    convegni,    pubblicazioni,
conferenze-concerto,  lezioni-concerto,  mostre  ed  altre  forme  di
divulgazione anche multidisciplinari con l'esclusione delle attivita'
contemplate dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del presente decreto.
  2.   Agli  organismi  di  cui  all'art.  1,  comma 5,  della  legge
14 novembre  1979,  n. 589, puo' essere annualmente riconosciuto, per
l'effettuazione  di  attivita'  di promozione musicale, un contributo
non   cumulabile  con  altri  concessi  dalla  direzione  generale  a
qualsiasi titolo.