Art. 17.

                          Progetti speciali

  1. Puo'  essere  concesso  un  contributo, non cumulabile con altre
forme  di contribuzione previste dal presente decreto, ad iniziative,
anche   disposte   direttamente   dall'Amministrazione,  da  attuarsi
esclusivamente   nell'anno   cui   si   riferisce  la  richiesta,  di
valorizzazione  e  promozione,  articolate  in progetto organico, che
abbiano  la finalita' di sperimentare forme originali di divulgazione
della musica, nonche' iniziative rivolte a particolari celebrazioni o
eventi.