Art. 2. Intervento finanziario per le attivita' musicali 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la direzione generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attivita' musicali ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, in base agli stanziamenti destinati alle attivita' musicali dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. 2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attivita' musicali considerate sono quelle liriche, concertistiche, corali, i festival e le rassegne, i concorsi e i corsi di perfezionamento professionale, le attivita' di promozione, i complessi bandistici, nonche' le attivita' all'estero. 3. Gli obiettivi che il Ministero intende perseguire con il presente decreto sono i seguenti: a) favorire la qualita' artistica e il costante rinnovamento dell'offerta musicale italiana promuovendo l'innovazione nella programmazione anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e sostenendo vari linguaggi musicali, propri di ambiti e culture diverse con particolare attenzione alla contemporaneita'; b) consentire ad un pubblico sempre piu' ampio di accedere alla cultura musicale, anche attraverso specifiche iniziative di formazione, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite; c) favorire il riequilibrio territoriale fra le regioni e le province autonome con interventi perequativi da definire in sede di Conferenza unificata; d) promuovere nella produzione musicale la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale; e) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo; f) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico, anche tramite il recupero del patrimonio musicale; g) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico e organizzativo; h) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica; i) sostenere la promozione internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi nazionali ed esteri. 4. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito «direttore generale», con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio, sentita la Commissione consultiva per la musica di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, di seguito definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entita' delle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori musicali, dei soggetti, e dei progetti di cui ai seguenti articoli.