Art. 2.

          Intervento finanziario per le attivita' musicali

  1. Il  Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la
direzione  generale  per  lo spettacolo dal vivo, di seguito definito
«Amministrazione»,   eroga   contributi   ai  soggetti  che  svolgono
attivita'  musicali  ai  sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, in
base  agli  stanziamenti  destinati alle attivita' musicali dal Fondo
unico  per  lo  spettacolo,  di seguito definito «Fondo», di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163.
  2.  Ai  fini  dell'intervento finanziario dello Stato, le attivita'
musicali  considerate  sono quelle liriche, concertistiche, corali, i
festival  e  le  rassegne,  i  concorsi  e i corsi di perfezionamento
professionale,  le  attivita'  di promozione, i complessi bandistici,
nonche' le attivita' all'estero.
  3.  Gli  obiettivi  che  il  Ministero  intende  perseguire  con il
presente decreto sono i seguenti:
    a)  favorire  la  qualita'  artistica  e il costante rinnovamento
dell'offerta   musicale   italiana  promuovendo  l'innovazione  nella
programmazione  anche  attraverso  l'utilizzo  di  nuove tecnologie e
sostenendo  vari  linguaggi  musicali,  propri  di  ambiti  e culture
diverse con particolare attenzione alla contemporaneita';
    b) consentire  ad  un pubblico sempre piu' ampio di accedere alla
cultura   musicale,   anche   attraverso   specifiche  iniziative  di
formazione,  con  particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle
categorie meno favorite;
    c) favorire  il  riequilibrio  territoriale  fra  le regioni e le
province  autonome  con interventi perequativi da definire in sede di
Conferenza unificata;
    d)    promuovere   nella   produzione   musicale   la   qualita',
l'innovazione,  la  ricerca,  la  sperimentazione di nuove tecniche e
nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
    e)  agevolare  la  committenza di nuove opere e la valorizzazione
del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
    f) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio
classico, anche tramite il recupero del patrimonio musicale;
    g)  sostenere  la  formazione  e  tutelare le professionalita' in
campo artistico, tecnico e organizzativo;
    h) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;
    i)  sostenere la promozione internazionale della musica italiana,
in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione
e  di  scambio  di ospitalita' con qualificati organismi nazionali ed
esteri.
  4.  Il  direttore  generale  per lo spettacolo dal vivo, di seguito
definito  «direttore  generale», con proprio decreto, tenuto conto di
quanto  previsto  dalle  leggi  finanziaria e di bilancio, sentita la
Commissione  consultiva  per  la musica di cui all'art. 2 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  14 maggio 2007, n. 89, di seguito
definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle
regioni,  dell'Unione  delle  province  italiane  e dell'Associazione
nazionale  dei  comuni d'Italia, che si esprimono entro trenta giorni
dalla richiesta da parte del direttore medesimo, trascorsi i quali il
decreto  puo' comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con il
totale  dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entita'
delle  domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da
assegnare  a  ciascuno  dei  settori  musicali,  dei  soggetti, e dei
progetti di cui ai seguenti articoli.