Art. 21.

                          Entrata in vigore

  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  2.  A  decorrere  dall'entrata  in vigore del presente decreto sono
abrogati:
    a) il  decreto  del  Ministro per i beni e le attivita' culturali
21 dicembre  2005,  recante  «Criteri  e  modalita' di erogazione dei
contributi  alle  attivita' musicali, a valere sul Fondo unico per lo
spettacolo  di  cui  alla  legge 30 marzo 1985, n. 163», salvo quanto
previsto al comma 3 del presente articolo;
    b) la  circolare  del  Ministro  del  turismo  e dello spettacolo
11 agosto 1989, n. 4, recante «Promozione all'estero dello spettacolo
italiano»,  relativamente  alle disposizioni riguardanti le attivita'
musicali.
  3.  I requisiti di cui agli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12,
comma 1, lettera a), del presente decreto entrano in vigore dall'anno
2009.  Fino  a  tale  termine  continuano  ad  applicarsi i requisiti
previsti  dalle  corrispondenti disposizioni del decreto ministeriale
21 dicembre  2005. Resta, altresi', fermo quanto previsto all'art. 16
del presente decreto.
    Roma, 9 novembre 2007

                                                 Il Ministro: Rutelli

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 70