Art. 21. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 21 dicembre 2005, recante «Criteri e modalita' di erogazione dei contributi alle attivita' musicali, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 marzo 1985, n. 163», salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo; b) la circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo 11 agosto 1989, n. 4, recante «Promozione all'estero dello spettacolo italiano», relativamente alle disposizioni riguardanti le attivita' musicali. 3. I requisiti di cui agli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12, comma 1, lettera a), del presente decreto entrano in vigore dall'anno 2009. Fino a tale termine continuano ad applicarsi i requisiti previsti dalle corrispondenti disposizioni del decreto ministeriale 21 dicembre 2005. Resta, altresi', fermo quanto previsto all'art. 16 del presente decreto. Roma, 9 novembre 2007 Il Ministro: Rutelli Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 70