Art. 3. Criteri generali di determinazione della base quantitativa e di attribuzione del contributo 1. Il contributo e' determinato sulla base delle voci di costo, previste nel preventivo finanziario, riconosciute ammissibili nelle percentuali e nei massimali stabiliti con le modalita' di cui al successivo comma 4, nonche' sulla base della valutazione qualitativa del progetto artistico di cui all'art. 5. 2. Il contributo non puo' comunque eccedere il pareggio tra entrate ed uscite dei preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario. 3. Sono considerati, ai fini della determinazione della base quantitativa, i seguenti costi: a) per l'attivita' lirica, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali che complessivamente l'organismo musicale o soggetti terzi impiegati prevedono di versare presso qualsiasi ente pubblico competente, calcolati sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti al personale comunque utilizzato; b) per le istituzioni concertistico-orchestrali, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali, come specificati nella lettera a) del presente comma; c) per l'attivita' concertistica e corale, quelli concernenti i compensi riferiti all'utilizzo di soggetti musicali ospitati, nonche' quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali, come specificati nella let-tera a) del presente comma. Per le attivita' corali per le quali non sono previsti compensi, quelli di viaggio e soggiorno; d) per i festival e le rassegne, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali, come specificati nella lettera a) del presente comma, nonche' quelli concernenti i compensi riferiti all'utilizzo di soggetti musicali ospitati, nonche' quelli concernenti la pubblicita'. Per le rassegne corali e di musica popolare con formazioni che non percepiscono compensi, quelli di viaggio e soggiorno; e) per i concorsi e per i corsi di perfezionamento professionale, quelli concernenti, rispettivamente, la giuria e i docenti. Per i concorsi che prevedono premi in denaro, il relativo onere sara' valutato sino ad una somma massima di cinquemila euro e saranno considerati solo i premi a carico del soggetto richiedente, limitatamente ai primi tre classificati; f) per l'attivita' promozionale della musica e per gli enti di promozione, quelli concernenti le spese artistiche, con esclusione delle spese generali; g) per i progetti speciali, quelli artistici ed orga-nizzativi; h) per l'attivita' all'estero, quelli concernenti i viaggi e i trasporti. 4. Il direttore generale stabilisce annualmente le percentuali ed i massimali economici delle voci di costo di cui al comma 3, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'entita' delle domande complessivamente presentate, sentito il parere della competente sezione della Consulta per lo spettacolo di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89. 5. Nella valutazione dei programmi di attivita', si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali, sia con Paesi appartenenti all'Unione europea. Le esecuzioni realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione. La coproduzione deve risultare da un formale accordo fra i soggetti produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari. Ai fini dell'ammissione a contributo, la manifestazione oggetto di coproduzione deve essere realizzata almeno un numero di volte uguale a quello degli organismi coproduttori sovvenzionati dall'Amministrazione, ai sensi del presente decreto. 6. Il contributo e' corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, per ogni singola rappresentazione. E' ammesso l'ingresso gratuito per: a) le manifestazioni svolte nei luoghi di culto; b) le manifestazioni svolte negli edifici scolastici, entro il limite massimo del 10 per cento dell'intera attivita'; c) le attivita' corali ed i concerti d'organo. 7. L'Amministrazione non riconosce i costi artistici, ivi compresi quelli relativi alle compagnie di canto, sostenuti a qualsiasi titolo dai soggetti beneficiari di contributo ai sensi del presente decreto, qualora essi eccedano i costi massimi previsti da provvedimenti calmieranti in materia di costi delle fondazioni lirico-sinfoniche. In tal caso, sono esclusi dal computo dell'attivita' annuale gli spettacoli cui tali costi afferiscono e si applica, per ogni violazione della prescrizione, una decurtazione dello 0,5 per cento del contributo assegnato. I costi artistici devono comunque sempre considerarsi omnicomprensivi. 8. L'Amministrazione, sentita la Commissione, puo' attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attivita' considerate dal presente decreto.