Art. 3.

Criteri  generali  di  determinazione  della  base  quantitativa e di
                     attribuzione del contributo

  1. Il  contributo  e'  determinato  sulla base delle voci di costo,
previste  nel  preventivo finanziario, riconosciute ammissibili nelle
percentuali  e  nei  massimali  stabiliti  con le modalita' di cui al
successivo  comma 4, nonche' sulla base della valutazione qualitativa
del progetto artistico di cui all'art. 5.
  2. Il contributo non puo' comunque eccedere il pareggio tra entrate
ed uscite dei preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.
  3.  Sono  considerati,  ai  fini  della  determinazione  della base
quantitativa, i seguenti costi:
    a) per   l'attivita'   lirica,   quelli   concernenti  gli  oneri
previdenziali   ed  assistenziali  che  complessivamente  l'organismo
musicale  o  soggetti  terzi  impiegati  prevedono  di versare presso
qualsiasi  ente  pubblico  competente, calcolati sulle retribuzioni o
sui compensi corrisposti al personale comunque utilizzato;
    b) per    le    istituzioni   concertistico-orchestrali,   quelli
concernenti   gli   oneri   previdenziali   ed   assistenziali,  come
specificati nella lettera a) del presente comma;
    c) per  l'attivita'  concertistica e corale, quelli concernenti i
compensi riferiti all'utilizzo di soggetti musicali ospitati, nonche'
quelli  concernenti  gli  oneri  previdenziali ed assistenziali, come
specificati  nella  let-tera a)  del presente comma. Per le attivita'
corali  per  le quali non sono previsti compensi, quelli di viaggio e
soggiorno;
    d) per  i  festival  e  le rassegne, quelli concernenti gli oneri
previdenziali ed assistenziali, come specificati nella lettera a) del
presente  comma,  nonche'  quelli  concernenti  i  compensi  riferiti
all'utilizzo   di   soggetti   musicali   ospitati,   nonche'  quelli
concernenti  la  pubblicita'.  Per  le  rassegne  corali  e di musica
popolare  con  formazioni  che  non  percepiscono compensi, quelli di
viaggio e soggiorno;
    e) per i concorsi e per i corsi di perfezionamento professionale,
quelli  concernenti,  rispettivamente,  la  giuria e i docenti. Per i
concorsi  che  prevedono  premi  in  denaro,  il relativo onere sara'
valutato  sino  ad  una  somma  massima  di cinquemila euro e saranno
considerati   solo   i  premi  a  carico  del  soggetto  richiedente,
limitatamente ai primi tre classificati;
    f) per  l'attivita'  promozionale  della musica e per gli enti di
promozione,  quelli  concernenti  le spese artistiche, con esclusione
delle spese generali;
    g) per i progetti speciali, quelli artistici ed orga-nizzativi;
    h) per  l'attivita'  all'estero,  quelli concernenti i viaggi e i
trasporti.
  4. Il direttore generale stabilisce annualmente le percentuali ed i
massimali  economici  delle  voci  di costo di cui al comma 3, tenuto
conto   delle   risorse  disponibili  e  dell'entita'  delle  domande
complessivamente  presentate,  sentito  il  parere  della  competente
sezione  della  Consulta  per  lo  spettacolo  di  cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.
  5. Nella  valutazione dei programmi di attivita', si considerano le
coproduzioni  con  apporti  artistici  e finanziari, sia tra soggetti
nazionali,   sia   con  Paesi  appartenenti  all'Unione  europea.  Le
esecuzioni realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti
ai  costi di produzione. La coproduzione deve risultare da un formale
accordo  fra  i  soggetti  produttori,  con la chiara indicazione dei
rispettivi  apporti finanziari. Ai fini dell'ammissione a contributo,
la  manifestazione  oggetto  di  coproduzione  deve essere realizzata
almeno   un   numero   di  volte  uguale  a  quello  degli  organismi
coproduttori   sovvenzionati   dall'Amministrazione,   ai  sensi  del
presente decreto.
  6.  Il contributo e' corrisposto per le rappresentazioni alle quali
chiunque  puo'  accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, per
ogni singola rappresentazione. E' ammesso l'ingresso gratuito per:
    a) le manifestazioni svolte nei luoghi di culto;
    b)  le  manifestazioni  svolte negli edifici scolastici, entro il
limite massimo del 10 per cento dell'intera attivita';
    c) le attivita' corali ed i concerti d'organo.
  7.  L'Amministrazione non riconosce i costi artistici, ivi compresi
quelli relativi alle compagnie di canto, sostenuti a qualsiasi titolo
dai soggetti beneficiari di contributo ai sensi del presente decreto,
qualora  essi  eccedano  i  costi  massimi  previsti da provvedimenti
calmieranti  in  materia di costi delle fondazioni lirico-sinfoniche.
In  tal  caso,  sono  esclusi  dal computo dell'attivita' annuale gli
spettacoli  cui  tali  costi  afferiscono  e  si  applica,  per  ogni
violazione  della  prescrizione, una decurtazione dello 0,5 per cento
del  contributo  assegnato.  I costi artistici devono comunque sempre
considerarsi omnicomprensivi.
  8.  L'Amministrazione,  sentita  la Commissione, puo' attribuire il
contributo   a   titolo  diverso  da  quello  richiesto,  qualora  le
caratteristiche  soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda
possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attivita'
considerate dal presente decreto.