Art. 4.

Presentazione   della   domanda,   requisiti   di   ammissibilita'  e
                    determinazione del contributo

  1. La  domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al
Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali - Direzione generale
per  lo  spettacolo  dal  vivo  -  Servizio attivita' musicali per il
settore  musica o servizio attivita' liriche per il settore lirica, a
seconda dell'oggetto dell'attivita', utilizzando unicamente i modelli
predisposti  dall'Amministrazione  e  disponibili  con  modalita'  di
trasmissione  on-line,  a  mezzo  di  sistemi  informatici  dedicati,
direttamente accessibili e fruibili dal sito Internet della direzione
generale     (www.spettacolo.     beniculturali.it).    Nelle    more
dell'applicazione  del sistema di certificazione della firma digitale
e   dell'autenticita'   della  documentazione  trasmessa  in  formato
elettronico,  due  copie della suddetta domanda, di cui una in bollo,
corredate  della  documentazione attestante il possesso dei requisiti
soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  per  l'ammissione a contributo,
devono  essere  presentate  anche in formato cartaceo, direttamente o
per  mezzo  del  servizio postale mediante raccomandata con avviso di
ricevimento,  indicando  sulla busta «Domanda di contributo - Settore
musica»  o  «Domanda  di  contributo  -  Settore  lirica»,  a seconda
dell'oggetto  dell'attivita'. Nel caso di invio per posta, fa fede la
data  di  spedizione. Nel caso di attivita' all'estero in piu' Paesi,
dovranno  essere  presentate  singole domande per ciascuna iniziativa
programmata. La domanda di contributo deve essere corredata di:
    a)  copia  conforme  all'originale  dell'atto costitutivo e dello
statuto  in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata,
nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in possesso
dell'Amministrazione;
    b) dichiarazione  resa  ai  sensi  dell'art.  46  del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si
rappresentano  eventuali variazioni rispetto ai dati risultanti dagli
atti di cui alla lettera a);
    c)  progetto  artistico e preventivo finanziario, redatti secondo
l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione;
    d) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali
di   lavoro,   qualora   sussistano   per   le   categorie  impiegate
nell'attivita' sovvenzionata;
    e)  dichiarazione  da parte dei soggetti aventi scopo di lucro di
cui  al  primo comma dell'art. 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800,
come  modificato dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, di reimpiego degli
eventuali   utili   derivanti   dalle   manifestazioni  sovvenzionate
nell'organizzazione di attivita' analoghe;
    f) indicazione   della  regione  in  cui  si  svolge  l'attivita'
prevalente del soggetto.
  2.  Nessun  soggetto  puo'  essere  ammesso  a contributo se non ha
svolto  almeno  tre  anni  di  attivita'  nel  settore  musicale,  ad
eccezione  delle attivita' ordinarie promosse da enti territoriali ed
istituzioni    ed    enti    pubblici.   La   Commissione   individua
prioritariamente le risorse da destinare alle nuove istanze.
  3. Per  i  soggetti  gia'  sovvenzionati  negli anni precedenti, la
domanda   di  contributo  puo'  essere  sottoposta  al  parere  della
Commissione,  a  condizione  che  sia  stato presentato il rendiconto
artistico e finanziario relativo al penultimo anno antecedente quello
cui si riferisce la domanda di contributo.
  4.  Per  gli  enti  pubblici, la delibera di assunzione della spesa
deve  essere  presentata  entro  sessanta giorni dal termine di legge
stabilito per la deliberazione dei relativi bilanci di previsione. In
caso  di inadempienza, il direttore generale dispone la decadenza dal
contributo.
  5.  Il  termine  per  la  presentazione delle domande e' fissato al
31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il
contributo.  Entro  il successivo termine del 31 gennaio e' possibile
inoltrare,  con  le  stesse modalita' di presentazione delle domande,
eventuali  integrazioni,  specifiche o modifiche relative al progetto
artistico  presentato.  Il termine per la presentazione delle domande
per  attivita'  all'estero  e  quello  per  i  progetti  speciali, ad
eccezione  di quelli disposti direttamente dall'Amministrazione per i
quali  non  sussistono  termini,  e' fissato al 31 dicembre dell'anno
antecedente  il  periodo  per  il  quale  si  chiede il contributo. I
termini previsti nel presente comma sono perentori.
  6. L'entita'  del  contributo  e' determinata con provvedimento del
direttore generale, sentita la Commissione.
  7.  Ai  fini  della  valutazione  di  cui  all'art.  5 del presente
decreto,  la  direzione  generale  trasmette  alle regioni in formato
elettronico  le  domande pervenute, entro venti giorni dai termini di
presentazione delle stesse.
  8.  Le  regioni trasmettono annualmente alla direzione generale gli
elenchi  dei  soggetti  sostenuti  finanziariamente, anche dagli enti
locali,  per  le  attivita'  di cui al presente decreto, indicando la
tipologia dell'attivita' medesima e l'importo del contributo.