Art. 4. Presentazione della domanda, requisiti di ammissibilita' e determinazione del contributo 1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo - Servizio attivita' musicali per il settore musica o servizio attivita' liriche per il settore lirica, a seconda dell'oggetto dell'attivita', utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'Amministrazione e disponibili con modalita' di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito Internet della direzione generale (www.spettacolo. beniculturali.it). Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione della firma digitale e dell'autenticita' della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta domanda, di cui una in bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando sulla busta «Domanda di contributo - Settore musica» o «Domanda di contributo - Settore lirica», a seconda dell'oggetto dell'attivita'. Nel caso di invio per posta, fa fede la data di spedizione. Nel caso di attivita' all'estero in piu' Paesi, dovranno essere presentate singole domande per ciascuna iniziativa programmata. La domanda di contributo deve essere corredata di: a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in possesso dell'Amministrazione; b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano eventuali variazioni rispetto ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a); c) progetto artistico e preventivo finanziario, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione; d) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attivita' sovvenzionata; e) dichiarazione da parte dei soggetti aventi scopo di lucro di cui al primo comma dell'art. 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, come modificato dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, di reimpiego degli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attivita' analoghe; f) indicazione della regione in cui si svolge l'attivita' prevalente del soggetto. 2. Nessun soggetto puo' essere ammesso a contributo se non ha svolto almeno tre anni di attivita' nel settore musicale, ad eccezione delle attivita' ordinarie promosse da enti territoriali ed istituzioni ed enti pubblici. La Commissione individua prioritariamente le risorse da destinare alle nuove istanze. 3. Per i soggetti gia' sovvenzionati negli anni precedenti, la domanda di contributo puo' essere sottoposta al parere della Commissione, a condizione che sia stato presentato il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo anno antecedente quello cui si riferisce la domanda di contributo. 4. Per gli enti pubblici, la delibera di assunzione della spesa deve essere presentata entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per la deliberazione dei relativi bilanci di previsione. In caso di inadempienza, il direttore generale dispone la decadenza dal contributo. 5. Il termine per la presentazione delle domande e' fissato al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. Entro il successivo termine del 31 gennaio e' possibile inoltrare, con le stesse modalita' di presentazione delle domande, eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine per la presentazione delle domande per attivita' all'estero e quello per i progetti speciali, ad eccezione di quelli disposti direttamente dall'Amministrazione per i quali non sussistono termini, e' fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. I termini previsti nel presente comma sono perentori. 6. L'entita' del contributo e' determinata con provvedimento del direttore generale, sentita la Commissione. 7. Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto, la direzione generale trasmette alle regioni in formato elettronico le domande pervenute, entro venti giorni dai termini di presentazione delle stesse. 8. Le regioni trasmettono annualmente alla direzione generale gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente, anche dagli enti locali, per le attivita' di cui al presente decreto, indicando la tipologia dell'attivita' medesima e l'importo del contributo.