Art. 5. Valutazione qualitativa 1. La valutazione qualitativa e' determinata dalla Commissione. 2. La Commissione tiene conto: a) della qualita' artistica dei progetti; b) del parere espresso dalle regioni sul ruolo, la coerenza e l'efficacia dei progetti medesimi con riferimento alle linee di programmazione regionale in materia. 3. Ai fini della valutazione artistica, la Commissione tiene conto della corrispondenza dei progetti agli obiettivi di cui all'art. 2, comma 3, e dei seguenti elementi, rendendo preventivamente pubblici i parametri ad essi attribuiti: a) direzione artistica; b) stabilita' pluriennale e regolarita' gestionale-amministrativa dell'organismo, nonche' continuita' del nucleo artistico; c) committenza di nuove opere; d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di Paesi dell'Unione europea; e) esecuzione di opere non rappresentate localmente da oltre trenta anni; f) innovazione del linguaggio, delle tecniche di composizione ed esecuzione; g) coproduzione tra organismi musicali nazionali ed internazionali, tenendo in particolare considerazione il ruolo del capofila; h) promozione della musica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali; i) creazione di rapporti con le scuole e le universita', attuando momenti di informazione e preparazione all'evento, idonei a favorire l'accrescimento della cultura musicale; l) adeguatezza del numero di prove programmate; m) l'impiego di giovani di eta' compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, con particolare riguardo per quelli selezionati ai sensi dell'art. 18 del presente decreto; n) previsione di corsi di formazione finalizzati alla promozione dell'attivita' di giovani direttori, professori e cantanti lirici. 4. Il parere di cui al comma 2, lettera b), viene espresso dalla regione in cui si svolge l'attivita' prevalente del soggetto richiedente. In caso di mancata indicazione o di indicazione plurima, in sede di presentazione della domanda, il parere viene espresso dalla regione in cui il richiedente ha la propria sede legale. Il predetto parere deve pervenire alla direzione generale in formato elettronico entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il contributo. 5. La Commissione, relativamente agli anni precedenti quello per il quale e' richiesto il contributo, e segnatamente all'ultimo triennio, tiene in particolare considerazione i seguenti elementi: a) l'andamento del flusso degli spettatori paganti, nonche' dei relativi incassi, con riferimento al contesto socio-economico del territorio; b) la capacita' imprenditoriale di reperire risorse da parte di soggetti e istituzioni private e/o di enti territoriali. 6. Per i concorsi di composizione ed esecuzione musicale e per i corsi di perfezionamento professionale, la Commissione tiene particolare conto di quelli che hanno contribuito all'affermazione e qualificazione di nuovi talenti. 7. Per l'attivita' promozionale della musica ed enti di promozione musicale, la Commissione tiene particolarmente conto degli obiettivi divulgativi e promozionali che gli organizzatori concretamente si propongono e che in passato hanno conseguito, avuto riguardo all'effettivo coinvolgimento di un vasto pubblico, non necessariamente gia' dotato di specifica preparazione musicale. 8. Per l'attivita' all'estero, la Commissione, accertata la validita' artistica dell'iniziativa e la sua idoneita' a rappresentare la cultura italiana nel mondo, tiene altresi' conto: a) dell'apporto finanziario del Paese ospitante; b) della localita', presso cui si svolge la manifestazione e della sua rilevanza nella vita culturale e artistica del Paese ospitante, nonche' dell'istituzione ospitante; c) della previsione di opere e lavori di autore italiano. L'entita' del contributo non puo' superare le spese di viaggio e trasporto esposte nel preventivo. 9. Una valutazione qualitativa favorevole conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate ed uscite del preventivo. 10. Per la promozione professionale di giovani esecutori la Commissione esprime il parere di cui all'art. 18 del presente decreto.