Art. 5.

                       Valutazione qualitativa

  1. La valutazione qualitativa e' determinata dalla Commissione.
  2. La Commissione tiene conto:
    a) della qualita' artistica dei progetti;
    b) del  parere  espresso  dalle  regioni sul ruolo, la coerenza e
l'efficacia  dei  progetti  medesimi  con  riferimento  alle linee di
programmazione regionale in materia.
  3.  Ai fini della valutazione artistica, la Commissione tiene conto
della  corrispondenza  dei progetti agli obiettivi di cui all'art. 2,
comma 3, e dei seguenti elementi, rendendo preventivamente pubblici i
parametri ad essi attribuiti:
    a) direzione artistica;
    b) stabilita' pluriennale e regolarita' gestionale-amministrativa
dell'organismo, nonche' continuita' del nucleo artistico;
    c) committenza di nuove opere;
    d) spazio  riservato al repertorio contemporaneo, con particolare
riferimento a quello italiano e di Paesi dell'Unione europea;
    e) esecuzione  di  opere  non  rappresentate  localmente da oltre
trenta anni;
    f) innovazione  del linguaggio, delle tecniche di composizione ed
esecuzione;
    g) coproduzione    tra    organismi    musicali    nazionali   ed
internazionali,  tenendo  in  particolare considerazione il ruolo del
capofila;
    h) promozione  della  musica  italiana  contemporanea,  anche con
riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali;
    i) creazione di rapporti con le scuole e le universita', attuando
momenti  di informazione e preparazione all'evento, idonei a favorire
l'accrescimento della cultura musicale;
    l) adeguatezza del numero di prove programmate;
    m) l'impiego  di  giovani  di  eta'  compresa tra i diciotto ed i
trentacinque anni, con particolare riguardo per quelli selezionati ai
sensi dell'art. 18 del presente decreto;
    n) previsione  di corsi di formazione finalizzati alla promozione
dell'attivita' di giovani direttori, professori e cantanti lirici.
  4. Il  parere  di  cui al comma 2, lettera b), viene espresso dalla
regione   in  cui  si  svolge  l'attivita'  prevalente  del  soggetto
richiedente. In caso di mancata indicazione o di indicazione plurima,
in  sede  di  presentazione  della  domanda, il parere viene espresso
dalla  regione  in  cui  il richiedente ha la propria sede legale. Il
predetto  parere  deve  pervenire  alla direzione generale in formato
elettronico  entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui
si riferisce il contributo.
  5. La Commissione, relativamente agli anni precedenti quello per il
quale e' richiesto il contributo, e segnatamente all'ultimo triennio,
tiene in particolare considerazione i seguenti elementi:
    a) l'andamento  del  flusso degli spettatori paganti, nonche' dei
relativi  incassi,  con  riferimento  al contesto socio-economico del
territorio;
    b) la  capacita'  imprenditoriale di reperire risorse da parte di
soggetti e istituzioni private e/o di enti territoriali.
  6.  Per  i  concorsi di composizione ed esecuzione musicale e per i
corsi   di   perfezionamento   professionale,  la  Commissione  tiene
particolare  conto di quelli che hanno contribuito all'affermazione e
qualificazione di nuovi talenti.
  7.  Per l'attivita' promozionale della musica ed enti di promozione
musicale,  la Commissione tiene particolarmente conto degli obiettivi
divulgativi  e  promozionali  che  gli organizzatori concretamente si
propongono   e  che  in  passato  hanno  conseguito,  avuto  riguardo
all'effettivo    coinvolgimento    di    un   vasto   pubblico,   non
necessariamente gia' dotato di specifica preparazione musicale.
  8.   Per  l'attivita'  all'estero,  la  Commissione,  accertata  la
validita'   artistica   dell'iniziativa   e   la   sua   idoneita'  a
rappresentare la cultura italiana nel mondo, tiene altresi' conto:
    a) dell'apporto finanziario del Paese ospitante;
    b) della  localita',  presso  cui  si  svolge la manifestazione e
della  sua  rilevanza  nella  vita  culturale  e  artistica del Paese
ospitante, nonche' dell'istituzione ospitante;
    c) della previsione di opere e lavori di autore italiano.
  L'entita'  del  contributo  non puo' superare le spese di viaggio e
trasporto esposte nel preventivo.
  9.  Una valutazione qualitativa favorevole conferma, aumenta fino a
tre  volte  ovvero  diminuisce  l'ammontare  della base quantitativa,
fermo  restando  il  limite  del  pareggio  tra entrate ed uscite del
preventivo.
  10.  Per  la  promozione  professionale  di  giovani  esecutori  la
Commissione  esprime  il  parere  di  cui  all'art.  18  del presente
decreto.