Art. 6.

                Erogazione del contributo. Controlli

  1. Nel   caso   di  progetti  artistici  di  particolare  rilevanza
finanziaria,  l'Amministrazione  puo'  prendere in considerazione una
parte dei costi ammissibili concedendo la facolta' di ridurre i costi
dell'attivita',  fermi  restando  i  minimi previsti per ogni singolo
settore.  Resta fermo l'obbligo di presentare il consuntivo in ordine
a  tutta  l'attivita'  svolta  ai  sensi  del  comma 3  del  presente
articolo.
  2.   L'Amministrazione   eroga   acconti  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni di legge.
  3.  Ai  fini  dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari del
contributo   devono  presentare  una  dichiarazione  ai  sensi  degli
articoli 46   e  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445,  redatta  su  appositi  modelli  on-line
predisposti  dal-l'Amministrazione,  in  cui viene autocertificata la
corrispondenza  dei  dati  indicati  con  quelli di bilancio, e nella
quale sono riportati:
    a)   rendiconto   finanziario  relativo  all'attivita'  svolta  e
dichiarazione di cui all'art. 3, comma 7;
    b) dettagliata relazione artistica relativa all'attivita' svolta,
con indicazione del numero delle giornate di spettacolo;
    c) il numero delle prove per ciascuno spettacolo;
    d) il personale stabilmente impiegato;
    e) il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e,
per  le attivita' liriche, dichiarazioni dei terzi responsabili delle
posizioni previdenziali e assistenziali di singoli complessi, recanti
numero,  nominativi  e  somme versate a favore dei singoli nominativi
per la manifestazione sovvenzionata.
  4.  Per le attivita' all'estero devono essere altresi' trasmesse la
dichiarazione  dell'autorita' diplomatica competente o degli istituti
italiani di cultura all'estero attestante il periodo di effettuazione
dell'attivita'  e  il numero delle manifestazioni effettuate, nonche'
le fatture quietanzate relative alle spese di viaggio e trasporto e/o
i  singoli  biglietti,  e l'elenco dei partecipanti. Qualora le spese
ammissibili  siano  documentate  in  misura  inferiore  al contributo
concesso, lo stesso viene ridotto.
  5.  L'erogazione  del contributo e' subordinata alla corrispondenza
con  quanto  previsto  dalle leggi finanziaria e di bilancio. Qualora
provvedimenti  finanziari  o  di  spesa  successivi  all'adozione del
decreto  di  cui all'art. 2, comma 2, determinino una consistenza del
Fondo  inferiore,  il  direttore generale provvede alla proporzionale
riduzione  delle  risorse ripartite e conseguentemente dei contributi
assegnati.
  6.  L'Amministrazione procede a verifiche amministrativo-contabili,
anche  a  campione, al fine di accertare la regolarita' dei bilanci e
degli altri atti relativi all'attivita' musicale sovvenzionata, a tal
fine   accedendo  anche  alla  documentazione  conservata  presso  il
soggetto  beneficiario  e  condizionando, ove opportuno, l'erogazione
dell'intero  contributo,  o  di  parte  dello stesso, all'esito della
verifica.
  7.  Ad  eccezione di casi di errore materiale dell'Amministrazione,
non  sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei
contributi  o  l'assegnazione  di  interventi  integrativi  anche  in
presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta.
  8.  L'importo  del contributo e' proporzionalmente diminuito quando
l'attivita'  svolta  e'  ridotta  in misura superiore al 15 per cento
rispetto a quella valutata in sede di assegnazione.
  9.  La  variazione  di elementi artistici sostanziali del programma
rispetto  a  quelli  indicati nel progetto inizialmente presentato va
previamente comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a
sottoporre  nuovamente,  per  tale  solo  aspetto,  il  progetto alla
Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo.
Non  e'  ammissibile l'effettuazione di attivita' all'estero in Paesi
diversi da quelli per i quali i contributi sono stati concessi.