Art. 6. Erogazione del contributo. Controlli 1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'Amministrazione puo' prendere in considerazione una parte dei costi ammissibili concedendo la facolta' di ridurre i costi dell'attivita', fermi restando i minimi previsti per ogni singolo settore. Resta fermo l'obbligo di presentare il consuntivo in ordine a tutta l'attivita' svolta ai sensi del comma 3 del presente articolo. 2. L'Amministrazione eroga acconti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 3. Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari del contributo devono presentare una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta su appositi modelli on-line predisposti dal-l'Amministrazione, in cui viene autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, e nella quale sono riportati: a) rendiconto finanziario relativo all'attivita' svolta e dichiarazione di cui all'art. 3, comma 7; b) dettagliata relazione artistica relativa all'attivita' svolta, con indicazione del numero delle giornate di spettacolo; c) il numero delle prove per ciascuno spettacolo; d) il personale stabilmente impiegato; e) il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e, per le attivita' liriche, dichiarazioni dei terzi responsabili delle posizioni previdenziali e assistenziali di singoli complessi, recanti numero, nominativi e somme versate a favore dei singoli nominativi per la manifestazione sovvenzionata. 4. Per le attivita' all'estero devono essere altresi' trasmesse la dichiarazione dell'autorita' diplomatica competente o degli istituti italiani di cultura all'estero attestante il periodo di effettuazione dell'attivita' e il numero delle manifestazioni effettuate, nonche' le fatture quietanzate relative alle spese di viaggio e trasporto e/o i singoli biglietti, e l'elenco dei partecipanti. Qualora le spese ammissibili siano documentate in misura inferiore al contributo concesso, lo stesso viene ridotto. 5. L'erogazione del contributo e' subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio. Qualora provvedimenti finanziari o di spesa successivi all'adozione del decreto di cui all'art. 2, comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore, il direttore generale provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite e conseguentemente dei contributi assegnati. 6. L'Amministrazione procede a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarita' dei bilanci e degli altri atti relativi all'attivita' musicale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica. 7. Ad eccezione di casi di errore materiale dell'Amministrazione, non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi o l'assegnazione di interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta. 8. L'importo del contributo e' proporzionalmente diminuito quando l'attivita' svolta e' ridotta in misura superiore al 15 per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione. 9. La variazione di elementi artistici sostanziali del programma rispetto a quelli indicati nel progetto inizialmente presentato va previamente comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo. Non e' ammissibile l'effettuazione di attivita' all'estero in Paesi diversi da quelli per i quali i contributi sono stati concessi.