Art. 7.

                      Decadenza dal contributo

  1. I  soggetti  beneficiari  del  contributo  ai sensi del presente
decreto  sono  tenuti  a  presentare,  entro il 31 dicembre dell'anno
successivo  a  quello  di  assegnazione  del  contributo medesimo, la
documentazione  consuntiva  di  cui all'art. 6, comma 3. Qualora tale
documentazione  non  sia  presentata  entro il citato termine, ovvero
contenga  elementi  non  veritieri, e' disposta con provvedimento del
direttore  generale  la  decadenza dal contributo, con recupero delle
somme gia' eventualmente versate.