Art. 8.

                        Teatri di tradizione

  1. Puo'  essere  concesso un contributo ai teatri di tradizione, di
cui  all'art.  28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, se ricorrono le
seguenti condizioni:
    a) esclusivita' della direzione artistica;
    b)   produzione   musicale   propria   e  continuativa,  comunque
prevalente  rispetto  all'ospitalita',  individuata  sulla base di un
organico  programma  culturale,  definito  con  cadenza  annuale,  di
concerti,  di spettacoli di danza e di opere liriche. Le recite delle
opere  liriche  dovran-no  rappresentare almeno il settanta per cento
del programma;
    c) impiego  di  non meno di quarantacinque professori d'orchestra
di  nazionalita'  italiana, o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione
di  opere  da  camera,  da  evidenziare  in programma, per i quali e'
consentito  un  numero  minore,  nonche' impiego di artisti lirici di
nazionalita'  italiana  o  di  Paesi UE in misura prevalente rispetto
all'intera programmazione;
    d)  entrate  proprie  non  inferiori  al  sessanta  per cento del
contributo richiesto.