Art. 8. Teatri di tradizione 1. Puo' essere concesso un contributo ai teatri di tradizione, di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, se ricorrono le seguenti condizioni: a) esclusivita' della direzione artistica; b) produzione musicale propria e continuativa, comunque prevalente rispetto all'ospitalita', individuata sulla base di un organico programma culturale, definito con cadenza annuale, di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche. Le recite delle opere liriche dovran-no rappresentare almeno il settanta per cento del programma; c) impiego di non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalita' italiana, o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare in programma, per i quali e' consentito un numero minore, nonche' impiego di artisti lirici di nazionalita' italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione; d) entrate proprie non inferiori al sessanta per cento del contributo richiesto.