Art. 9.

                Istituzioni concertistico-orchestrali

  1. Puo'    essere   concesso   un   contributo   alle   istituzioni
concertistico-orchestrali,  di  cui all'art. 28 della legge 14 agosto
1967, n. 800, se ricorrono le seguenti condizioni:
    a) esclusivita' della direzione artistica;
    b)  organico  orchestrale  costituito, in misura non inferiore al
cinquanta  per cento, da personale inserito stabilmente nell'organico
medesimo con riferimento ai mesi di attivita';
    c)  produzione  musicale  propria,  individuata  sulla base di un
organico  programma  culturale,  che  consideri anche la ricerca e la
sperimentazione  nel campo musicale e che assicuri la continuita' con
lo  svolgimento  annuale  di  almeno  cinque  mesi  di attivita', con
l'effettuazione, nel periodo di attivita' dichiarata, di un minimo di
cinque  concerti  per  ogni mese di attivita' e con il raggiungimento
comunque di una media di nove concerti mensili. Al fine di comprovare
l'attivita'  sovvenzionata,  possono essere ammessi, per non piu' del
trenta  per cento, i concerti svolti presso altri organismi ospitanti
intestatari  dei  relativi  bordero', nonche' all'estero. Nel caso di
concerti  svolti  presso  altri  organismi ospitanti, l'effettuazione
dell'attivita'  puo'  essere  comprovata  dalle  istituzioni mediante
presentazione  di  copia del documento rilasciato dalla SIAE e di una
dichiarazione    del    legale    rappresentante,    in    forma   di
autocertificazione;
    d)  ospitalita'  in  misura  non  superiore  al  dieci  per cento
dell'attivita' di produzione;
    e)  entrate  proprie  non  inferiori  al  cinquanta per cento del
contributo richiesto.
  2. In  sede  di  domanda, le istituzioni devono indicare il periodo
dell'anno   in  cui  l'attivita'  viene  sospesa  per  consentire  la
fruizione  delle  ferie.  Tale  periodo puo' coincidere con un intero
mese  o puo' essere suddiviso in piu' mesi. In questo ultimo caso, le
frazioni  di  mese  in  cui  l'attivita'  viene  svolta devono essere
calcolate  comunque complessivamente ai fini del raggiungimento della
media   dei   concerti  mensili  e  deve  essere  effettuato,  sempre
complessivamente,  il  minimo  di  cinque concerti di cui al comma 1,
lettera c).
  3.  Le  istituzioni  possono svolgere concorsi e corsi di direzione
d'orchestra  e di formazione professionale orchestrale organizzati in
proprio  o  in  collaborazione  con  altri  enti. Tali attivita' sono
considerate ai fini della valutazione qualitativa di cui all'art. 5.