Art. 9. Istituzioni concertistico-orchestrali 1. Puo' essere concesso un contributo alle istituzioni concertistico-orchestrali, di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, se ricorrono le seguenti condizioni: a) esclusivita' della direzione artistica; b) organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente nell'organico medesimo con riferimento ai mesi di attivita'; c) produzione musicale propria, individuata sulla base di un organico programma culturale, che consideri anche la ricerca e la sperimentazione nel campo musicale e che assicuri la continuita' con lo svolgimento annuale di almeno cinque mesi di attivita', con l'effettuazione, nel periodo di attivita' dichiarata, di un minimo di cinque concerti per ogni mese di attivita' e con il raggiungimento comunque di una media di nove concerti mensili. Al fine di comprovare l'attivita' sovvenzionata, possono essere ammessi, per non piu' del trenta per cento, i concerti svolti presso altri organismi ospitanti intestatari dei relativi bordero', nonche' all'estero. Nel caso di concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attivita' puo' essere comprovata dalle istituzioni mediante presentazione di copia del documento rilasciato dalla SIAE e di una dichiarazione del legale rappresentante, in forma di autocertificazione; d) ospitalita' in misura non superiore al dieci per cento dell'attivita' di produzione; e) entrate proprie non inferiori al cinquanta per cento del contributo richiesto. 2. In sede di domanda, le istituzioni devono indicare il periodo dell'anno in cui l'attivita' viene sospesa per consentire la fruizione delle ferie. Tale periodo puo' coincidere con un intero mese o puo' essere suddiviso in piu' mesi. In questo ultimo caso, le frazioni di mese in cui l'attivita' viene svolta devono essere calcolate comunque complessivamente ai fini del raggiungimento della media dei concerti mensili e deve essere effettuato, sempre complessivamente, il minimo di cinque concerti di cui al comma 1, lettera c). 3. Le istituzioni possono svolgere concorsi e corsi di direzione d'orchestra e di formazione professionale orchestrale organizzati in proprio o in collaborazione con altri enti. Tali attivita' sono considerate ai fini della valutazione qualitativa di cui all'art. 5.