Nella riunione del 12 luglio 2007

  Visti:
   • la direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003;
   • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
e in particolare l'articolo 2, comma 12, lettere g) e h);
   • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
   • il decreto legge 23 agosto 2004, n. 239, convertito in legge con
modificazioni con la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
   • la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 20 maggio 1997, n. 61/97;
   • la  deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/04, e, in
particolare, l'Allegato A (di seguito: Testo integrato della qualita)
come successivamente modificato e integrato;
   • la  deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, e, in
particolare,   l'Allegato   A   come   successivamente  modificato  e
integrato;
   • la  deliberazione  dell'Autorita'  9 giugno 2004, n. 83/04 e, in
particolare,    l'Allegato    A    recante    resoconto    conclusivo
dell'istruttoria  conoscitiva  in merito alla interruzione totale del
servizio del 28 settembre 2003;
   • la  deliberazione  dell'Autorita' 30 dicembre 2004, n. 250/04, e
in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione;
   • le  deliberazioni  dell'Autorita'  11  gennaio  2005, n. 1/05, 9
gennaio  2006, n. 1/06 (di seguito deliberazione n. 1/06) e 8 gennaio
2007, n. 1/07 (di seguito deliberazione n. 1/07);
   • la  deliberazione  dell'Autorita'  20 giugno 2006, n. 122/06 (di
seguito: deliberazione n. 122/06);
   • la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2006, n. 208/06 (di
seguito deliberazione n. 208/06);
   • la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2006, n. 209/06 (di
seguito deliberazione n. 209/06);
   • la  deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2006, n. 304/06 (di
seguito: deliberazione n. 304/06);
   • la  deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno 2007, n. 155/07 (di
seguito deliberazione n. 155/07);
   • il  documento  per  la consultazione 18 maggio 2005, concernente
"Interruzioni  prolungate  o  estese:  nuovi standard di qualita' con
indennizzi   automatici   e   altre   iniziative   di  prevenzione  e
mitigazione" (di seguito: primo documento per la consultazione);
  il  documento  per  la  consultazione  28  giugno 2006, concernente
"Interruzioni  prolungate  o  estese:  nuovi standard di qualita' con
indennizzi   automatici   e   altre   iniziative   di  prevenzione  e
mitigazione. Orientamenti finali", Atto n. 17/06 (di seguito: secondo
documento per la consultazione);
  il  documento  per  la  consultazione  15  gennaio 2007 concernente
"Interruzioni  prolungate  o  estese:  nuovi standard di qualita' con
indennizzi  automatici  e  strumenti di ristoro ai clienti in caso di
eventi  eccezionali" Atto n. 2/07 (di seguito: terzo documento per la
consultazione);
   • il  documento  per  la  consultazione  4 aprile 2007 concernente
"Opzioni  per la regolazione della qualita' dei servizi elettrici nel
terzo periodo di regolazione (2008-2011)", Atto n. 16/07;
   • le  osservazioni  pervenute  all'Autorita' da parte dei soggetti
interessati  a  seguito  della pubblicazione del primo, del secondo e
del  terzo  documento  di  consultazione  in  materia di interruzioni
prolungate e estese;
   • le osservazioni pervenute all'Autorita' dai soggetti interessati
a  seguito  della  pubblicazione del documento per la consultazione 4
aprile 2007, Atto n. 16/07;
   • la   Relazione   tecnica   al  provvedimento  predisposta  dalla
Direzione Consumatori e Qualita' del Servizio dell'Autorita', inclusa
l'appendice  relativa  al  metodo  statistico  di identificazione dei
periodi  di  condizioni  eccezionali  predisposta dal Dipartimento di
Matematica del Politecnico di Milano.

  Considerato che:
   • anche  a  seguito della conclusione dell'istruttoria conoscitiva
sull'interruzione  del servizio del 28 settembre 2003, l'Autorita' ha
avviato   fin   dal  2005  un  complesso  processo  di  studio  e  di
consultazione dei soggetti interessati allo scopo di introdurre nuove
forme  di tutela dei consumatori per interruzioni prolungate e estese
della  fornitura  di  energia  elettrica,  anche  nel  segmento della
trasmissione elettrica;
   • tale  processo  di studio e di consultazione si e' articolato in
ben   tre  fasi,  corrispondenti  alla  diffusione  di  tre  distinti
documenti  per  la  consultazione  e alla raccolta di osservazioni da
parte  dei  soggetti  interessati  sulle  proposte  presentate  dall'
Autorita';
   • le  proposte  di  regolazione  delle  interruzioni  prolungate e
estese sono state riformulate, in esito a ogni fase di consultazione,
tenendo  ampiamente  conto  delle osservazioni pervenute dai soggetti
interessati  e  tenendo  altresi' conto dell'obiettivo, complementare
alla  tutela  dei  clienti  interessati  da interruzioni prolungate e
estese,  di  introdurre  stimoli  per il miglioramento dei livelli di
qualita'  imputabili  alle  imprese  in  relazione  a  tale  tipo  di
interruzioni;
   • in  particolare,  sulla  base  delle  osservazioni  pervenute  a
seguito  della pubblicazione del primo e del secondo documento per la
consultazione,  l'Autorita'  ha  prospettato  nel  terzo documento di
consultazione  una  proposta  che  persegue  l'obiettivo  duplice  di
introdurre   elementi  di  tutela  dei  clienti  finali  in  caso  di
interruzioni  prolungate e estese, anche dovute a eventi eccezionali,
e  di  incentivare  le  imprese esercenti i servizi di trasmissione e
distribuzione  ad  assicurare  il tempestivo ripristino del servizio,
nel  rispetto  delle  disposizioni di sicurezza e tenendo conto delle
responsabilita' attribuibili agli esercenti stessi;
   • la  proposta  formulata nel terzo documento per la consultazione
e' basata sui seguenti elementi principali:
    a) definizione  di standard di qualita' relativi al tempo massimo
di   ripristino  dell'interruzione,  applicabili  ai  clienti  finali
alimentati  in  media  e  bassa  tensione  e differenziati in base al
livello  di tensione, al tipo di interruzione (con o senza preavviso)
e al grado di concentrazione dell'utenza;
    b) introduzione  di  rimborsi  ai  clienti  finali interessati da
interruzioni  che  si prolungano oltre i suddetti standard, variabili
con  la  durata  complessiva  dell'interruzione  e  differenziati  in
relazione alla tipologia di utenza e al livello di tensione;
    c) criteri  di  attribuzione  degli  oneri  relativi  ai suddetti
rimborsi,  che  sono  in  capo  alle  imprese  di  distribuzione e di
trasmissione  a  titolo di indennizzo automatico salvo l'esistenza di
condizioni   eccezionali   o  di  motivi  di  sicurezza  che  possono
prolungare  le  operazioni  di  ripristino, nei quali casi i rimborsi
vengono  erogati  a  mero  titolo di ristoro del disagio subito dalla
clientela;
    d) istituzione  di  un  "Fondo  per  eventi  eccezionali"  per la
raccolta  delle somme necessarie all'erogazione dei suddetti ristori,
attraverso  una contribuzione sia da parte della clientela secondo un
principio  di  mutualita', sia da parte delle imprese distributrici e
dell'impresa  di  trasmissione,  in  relazione ai livelli di qualita'
loro imputabili;
    e) definizione  di  tetti massimi di esposizione delle imprese al
rischio derivante dall'erogazione di rimborsi a titolo di indennizzo,
differenziati  per  servizio  (distribuzione e trasmissione) e con la
previsione di recupero tramite il Fondo di eventuali eccedenze;
    f) definizione  di un metodo statistico per l'identificazione dei
periodi di condizioni eccezionali;
    g) definizione  di una procedura particolare per l'erogazione dei
rimborsi   nel   caso   di  interruzioni  prolungate  di  particolare
estensione;
   • nel  piano  triennale  2006-2008  adottato  con la deliberazione
n. 1/06  l'Autorita' ha indicato l'obiettivo di portare a conclusione
entro il 2007 l'iniziativa sulle interruzioni prolungate e estese;
   • la  decorrenza  dei nuovi standard di qualita' deve tenere conto
del  programma  di  entrata in vigore degli obblighi di registrazione
dei  clienti  alimentati  in  bassa tensione soggetti a interruzioni,
definiti dalla deliberazione n. 122/06;
   • la  regolazione  delle  interruzioni  prolungate  e estese forma
parte   integrante  della  regolazione  della  qualita'  dei  servizi
elettrici  per  il  terzo  periodo di regolazione (2008-2011), per la
definizione  della  quale  e'  in  corso un processo di consultazione
nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 209/06;
   • al   momento   non   e'   ancora  stato  introdotto  uno  schema
incentivante  della  qualita'  del  servizio  di trasmissione, la cui
definizione e' oggetto del procedimento citato al punto precedente; a
tale  riguardo  sono state ricevute osservazioni scritte al documento
per  la consultazione 4 aprile 2007, Atto n. 16/07, che richiedono di
essere valutate e approfondite;
   • gli   Uffici   dell'Autorita'   si  sono  avvalsi  del  supporto
scientifico  del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano
per  la definizione di un metodo statistico per l'identificazione dei
periodi  di  condizioni eccezionali, e hanno organizzato un seminario
specifico  sull'argomento  con  le  imprese  distributrici,  tenuto a
Milano  il  giorno  18  aprile  2007  per illustrare la metodologia e
esaminare  le  osservazioni  specifiche  pervenute  durante  l'ultima
consultazione sulle interruzioni prolungate e estese;
   • l'Autorita',   con  deliberazione  n. 304/06,  ha  stabilito  un
protocollo  d'intesa  con  il  Comitato  Elettrotecnico  Italiano (di
seguito: CEI);
   • gli  Uffici dell'Autorita' hanno richiesto al CEI di contribuire
con  un  gruppo  di lavoro ad hoc alla predisposizione di linee guida
per  i  piani  di emergenza delle imprese di distribuzione di energia
elettrica e il CEI ha avviato il suddetto Gruppo di lavoro;
   • l'Autorita'  ha avviato una istruttoria conoscitiva in relazione
agli eventi che hanno interessato il sistema elettrico in Sicilia nei
giorni  25  e  26 giugno 2007, nel corso dei quali risulta che alcuni
utenti abbiano subito interruzioni prolungate.
  Considerate   le  osservazioni  pervenute  in  relazione  al  terzo
documento  per la consultazione in materia di interruzioni prolungate
e estese, e in particolare che:
   • alcuni  esercenti  non  condividono  la  proposta che le imprese
distributrici debbano contribuire al Fondo per gli eventi eccezionali
e giudicano comunque eccessive le ipotesi quantitative presentate nel
terzo documento di consultazione;
   • alcuni  esercenti paventano il rischio di penalizzazione plurima
nel   caso  di  interruzioni  prolungate  non  ricadenti  in  periodi
eccezionali;
   • gli   esercenti  sollecitano  un  rinvio  della  decorrenza  del
provvedimento e propongono l'applicazione sperimentale, senza effetti
economici, per un biennio;
   • alcuni   esercenti   hanno   richiesto  integrazioni  al  metodo
statistico  di  identificazione  degli eventi eccezionali, per tenere
conto  anche  delle  interruzioni  con  origine  sulla  rete di bassa
tensione;
   • alcuni  esercenti  hanno  sollecitato una diversa determinazione
degli standard di qualita', in particolare quelli relativi ai clienti
alimentati in media tensione e hanno chiesto che non siano introdotti
standard relativi alle interruzioni con preavviso;
   • le  associazioni dei consumatori intervenute nella consultazione
hanno valutato come adeguati gli standard proposti;
   • alcuni   esercenti   hanno  evidenziato  l'insorgenza  di  oneri
aggiuntivi   per   l'introduzione   della   nuova  regolazione  delle
interruzioni  prolungate  o  estese,  senza peraltro portare elementi
oggettivi   di   quantificazione  di  tali  oneri,  e  hanno  inoltre
sollecitato misure per evitare anticipazioni finanziarie eccessive;
   • alcuni  esercenti  hanno  sollevato perplessita' in merito a una
presunta  attribuzione  di  responsabilita'  oggettiva  in  relazione
all'erogazione di somme ai clienti colpiti da interruzioni prolungate
o estese, anche qualora erogate a titolo di ristoro;
   • alcuni  esercenti  hanno  richiesto  la modifica delle regole di
registrazione  delle  interruzioni  sulle  reti di alta tensione, per
l'attribuzione   delle   responsabilita'   in   un   sistema  tecnico
sostanzialmente  unitario  ma  suddiviso  tra  rete  di  trasmissione
nazionale e reti di distribuzione in alta tensione;
   • alcuni  esercenti  hanno  richiesto  di  modificare  la proposta
relativa ai tempi di erogazione dei rimborsi nel caso di interruzioni
estese, per tenere conto dei tempi tecnici necessari;
   • l'impresa  di  trasmissione ritiene priva di giustificazioni una
fissazione  del  tetto  economico  per  il  servizio  di trasmissione
diverso da quello applicato per il servizio di distribuzione.

  Ritenuto che:
   • per  il  perseguimento del duplice obiettivo sopra richiamato di
tutela  dei  clienti  finali  di  energia  elettrica  interessati  da
interruzioni  prolungate  o  estese  nonche'  di stimolo alle imprese
esercenti  i servizi di trasmissione e distribuzione ad assicurare il
tempestivo  ripristino  del servizio, nel rispetto delle disposizioni
di  sicurezza e tenendo conto delle responsabilita' attribuibili agli
esercenti  stessi, sia opportuno dare seguito alla proposta formulata
nel  terzo  documento  per  la  consultazione,  tenendo  conto  delle
osservazioni formulate;
   • sia  opportuno,  alla  luce  delle  osservazioni  pervenute  dai
soggetti  che  hanno  partecipato alla consultazione, rivedere alcuni
aspetti   della   proposta  formulata  nel  terzo  documento  per  la
consultazione e in particolare:
    a) rivedere,  in riduzione rispetto a quanto proposto nella terza
consultazione,   le   aliquote  di  contribuzione  delle  imprese  di
distribuzione  al Fondo per eventi eccezionali, e prevedere una prima
revisione  delle  medesime alla luce dei dati di continuita' relativi
al  2008  che  si  renderanno disponibili alla fine del mese di marzo
2009;
    b) rinviare  al  1°  luglio  2009  l'entrata  in vigore dei nuovi
standard,  allo  scopo di disporre del periodo fino al 30 giugno 2008
per la sperimentazione, senza effetti economici, delle nuove regole e
della  possibilita'  di  eventuali  revisioni  sulla  base  dei  dati
relativi al 2008 che si renderanno disponibili il 31 marzo 2009;
    c) evitare   penalizzazioni   plurime,  e  a  tal  fine  depurare
l'indicatore  di  riferimento  per  la  regolazione  della durata per
interruzioni  prolungate  per  le  quali  sia  stato  corrisposto  un
rimborso ai clienti finali a carico dell'impresa esercente;
    d) prevedere   alcune   integrazioni   al  metodo  statistico  di
identificazione dei periodi di condizioni eccezionali, come richiesto
dagli  operatori,  nonche'  la  possibilita'  per  gli  esercenti  di
attribuire  a  eventi eccezionali, sotto la propria responsabilita' e
con  onere di documentazione, le interruzioni occorse al di fuori dei
periodi  identificati  in base al suddetto metodo statistico, qualora
tali eventi abbiamo provocato danni agli impianti per superamento dei
limiti di progetto degli impianti stessi;
    e) prevedere  norme che attenuino l'anticipazione finanziaria dei
ristori  ai clienti per interruzioni occorse in periodi eccezionali o
per cause di forza maggiore;
    f) prevedere,   allo   scopo   di  prevenire  inutili  reclami  e
contenziosi, modalita' di comunicazione ai clienti che evidenzino che
il   rimborso   ricevuto   costituisce  una  misura  forfetizzata  di
compensazione  del  disagio  subito  dal  cliente  interessato  dalla
interruzione   prolungata,  e  che  non  presuppone  di  per  se'  la
sussistenza  di  responsabilita' da parte degli operatori del sistema
elettrico nazionale;
    g) rivedere  la  tempistica  di erogazione dei rimborsi, anche in
relazione al ciclo di fatturazione;
   • anche  in  presenza di osservazioni contrarie da parte di alcuni
operatori  sia opportuno confermare alcuni orientamenti gia' espressi
dall'Autorita'; in particolare, che:
    a) in  tema  di  determinazione  degli standard e dei rimborsi ai
clienti, sia opportuno confermare i livelli proposti in consultazione
e   in   particolare   l'introduzione   di   standard  relativi  alle
interruzioni  con preavviso, dal momento che il tempo di otto ore per
tali  interruzioni  e'  largamente  compatibile  con  l'esecuzione di
lavori,  anche  in  considerazione della disponibilita' di tecnologie
per eseguire lavori sotto tensione;
    b) in  tema di costituzione del Fondo per eventi eccezionali, sia
opportuno   confermare   che   le   imprese   di  trasmissione  e  di
distribuzione contribuiscono all'alimentazione del Fondo in relazione
a  livelli  di  qualita' loro imputabili per interruzioni prolungate,
dal   momento   che   detta   contribuzione   persegue  una  funzione
incentivante  al  miglioramento di tali livelli, valutati al netto di
effetti  relativi  a  eventi  o  periodi  eccezionali  o  di  casi di
sospensione  o  posticipazione  delle  operazioni  di  ripristino per
motivi di sicurezza;
    c) in tema di attribuzione degli oneri, sia opportuno adottare un
criterio di proporzionalita' in relazione alla durata di interruzione
per  i  casi  in  cui,  nella stessa interruzione, si sommino diversi
effetti,  quali  ad esempio interruzioni con origine mista sulle reti
di   trasmissione   e   distribuzione   o   casi   di  sospensione  e
posticipazione  delle  operazioni,  dal  momento  che  il criterio di
proporzionalita'  e' l'unico in grado di assicurare la minimizzazione
degli  oneri  a  carico  non  solo  delle  imprese ma anche del Fondo
stesso,  e  quindi  in  ultima  analisi dell'intera platea di clienti
finali;
    d) in  tema  di  tetto  massimo  di  esposizione  al  rischio per
l'ammontare  complessivo  degli  indennizzi  versati  ai clienti, sia
opportuno   differenziare  tale  tetto  massimo  tra  trasmissione  e
distribuzione  dal  momento  che  si  tratta  di  servizi diversi con
effetti  diversi in termini di ampiezza dell'utenza interessata dalle
disalimentazioni e di durata delle stesse;
   • per  quanto  concerne le modalita' di contribuzione al Fondo per
eventi eccezionali, sia opportuno:
    a) per   i   clienti   finali,  stabilire  aliquote  contributive
inferiori  a  quelle  prospettate nella terza consultazione e tali da
prevedere un gettito sufficiente a formare su base annua una capienza
pari  alla  meta'  circa  di  un importo, stimato sulla base dei dati
disponibili, pari a 40 milioni di euro;
    b) per  le  imprese  di  distribuzione,  determinare nel presente
provvedimento  l'aliquota  di  contribuzione  in  misura  inferiore a
quelle  prospettate nella terza consultazione e in modo da formare un
gettito pari a circa l'altra meta' della suddetta somma;
    c) per  le  medesime  imprese  di  distribuzione,  prevedere che,
nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 208/06 e in
particolare della determinazione dei livelli tariffari per il periodo
regolatorio  2008-2011,  siano  inclusi  nei costi riconosciuti anche
somme  equivalenti ai versamenti ragionevolmente prevedibili al Fondo
per  eventi  eccezionali, a livello complessivo nazionale, prevedendo
altresi'  che tali somme debbano essere decrescenti nel tempo tenendo
conto  della  tendenza  di miglioramento registrata dai dati relativi
all'ultimo   triennio   disponibile   (2004-2006)  e  debbano  essere
ripartite  alle  imprese  di  distribuzione  in  ragione  della  loro
dimensione;
    d) per   l'impresa   di   trasmissione,   rinviare  a  successivo
provvedimento  la  definizione  delle  modalita'  di contribuzione al
Fondo,  in  modo  da  assicurare  coerenza con il nuovo meccanismo di
regolazione  della  qualita' del servizio di trasmissione attualmente
oggetto  di consultazione nell'ambito del procedimento avviato con la
deliberazione n. 209/06;
   • sia inoltre opportuno rinviare alla conclusione del procedimento
avviato con deliberazione n. 209/06:
    a) la  revisione delle regole di registrazione delle interruzioni
sulla  rete  di  alta  tensione,  previa presentazione di un apposito
schema di provvedimento su cui raccogliere le osservazioni specifiche
dei soggetti interessati;
    b) la  confluenza  delle  disposizioni  approvate con il presente
provvedimento  nel  Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita'
in  materia di qualita' dei servizi elettrici per il terzo periodo di
regolazione  (2008-2011)  che  verra' redatto in esito all'emanazione
dei provvedimenti finali;
   • sia  opportuno,  in virtu' della portata innovativa del presente
provvedimento,  dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori
e  Qualita'  del  Servizio per una prima applicazione del meccanismo,
senza  effetti economici per le imprese e per i clienti, in relazione
agli  eventi  interruttivi  registrati  in Sicilia nei giorni 25 e 26
giugno 2007


                              DELIBERA

  1. di  approvare,  ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere h) e
g),  della legge 14 novembre 1995, n. 481, la direttiva in materia di
tutela   dei   clienti   finali  di  energia  elettrica  in  caso  di
interruzioni  prolungate  e  estese  contenuta  nell'Allegato  A alla
presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

  2. di  determinare le aliquote di contribuzione al Fondo per eventi
eccezionali   da   parte  dei  clienti  finali  e  delle  imprese  di
distribuzione   come   indicato   nell'Allegato   A,   prevedendo  la
possibilita'   che  tali  aliquote  vengano  riviste  annualmente  in
relazione  all'andamento  degli  eventi  eccezionali e dei livelli di
qualita'  forniti  dalle  imprese distributrici, nonche' in relazione
alla  successiva  determinazione  dell'aliquota  di  contribuzione al
Fondo da parte dell'impresa di trasmissione;

  3. di  dare  mandato  al  Direttore  della  Direzione Consumatori e
Qualita'  del  servizio  per  una  prima  applicazione del meccanismo
previsto  dal  presente provvedimento, senza effetti economici per le
imprese  e  per  i  clienti,  da parte dell'impresa di trasmissione e
delle  imprese  di  distribuzione coinvolte, in relazione agli eventi
interruttivi registrati in Sicilia nei giorni 25 e 26 giugno 2007, da
concludersi  entro il 30 ottobre 2007 salvo l'esigenza di particolari
analisi tecniche;

  4. di  prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  e sul sito internet
dell'Autorita'  (wwwautorita.energia.it),  affinche'  entri in vigore
dalla data della sua prima pubblicazione;

  5. di  prevedere  che le disposizione di cui all'Allegato A debbano
confluire  nel  Testo  integrato delle disposizioni dell'Autorita' in
materia  di  qualita'  dei  servizi elettrici per il terzo periodo di
regolazione  (2008-2011)  che verra' redatto in esito al procedimento
avviato con la deliberazione n. 209/06.
  Milano, 12 luglio 2007                     Il Presidente: Ortis