IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto   l'art.   29,  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,  ed  in particolare il comma 1, che prevede la riduzione del 30%
della  spesa  sostenuta  dalle  amministrazioni  pubbliche per organi
collegiali  ed  altri  organismi  anche monocratici e, al comma 2, il
riordino   di   detti   organismi,  anche  mediante  soppressione  od
accorpamento   delle   strutture,  con  decreti  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri per gli organismi istituiti da fonte diversa
dalla legge e da regolamento;
  Visto  l'art.  14  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come modificato dal decreto legislativo 30 ottobre 2003, n. 317;
  Viste  le  linee  guida  emanate  dal Ministro per l'attuazione del
programma  di  Governo e dal Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione in data 21 novembre 2006;
  Vista  altresi' la nota n. 1916/2006 della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi,
in   data   9 marzo  2007,  con  la  quale  si  forniscono  ulteriori
chiarimenti  sulla attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito  in legge, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248;
  Ritenuta  la  necessita'  di  procedere  alla  ricognizione  ed  al
riordino   degli   organi  collegiali  e  degli  altri  organismi  di
perdurante   utilita'   per   i   fini  istituzionali  del  Ministero
dell'interno;
  Su  proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
  Sentiti  il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione  ed  il  Ministro  per  l'attuazione del programma di
Governo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
Riordino   degli  organi  collegiali  e  degli  altri  organismi  del
                       Ministero dell'interno

  1.  In attuazione dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito  in legge, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare presso
il  Ministero  dell'interno  i seguenti organismi, istituiti da fonte
diversa dalla legge o da regolamento:
    a) Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi
opere,  di  cui  al  decreto  ministeriale  14 marzo  2003  e decreto
ministeriale 1° febbraio 2006;
    b) Consulta  per l'Islam italiano, di cui ai decreti ministeriali
10 settembre 2005 e 30 novembre 2005;
    c) Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali
di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2004;
    d) Conferenza   permanente  per  l'organizzazione  tecnica  della
Polizia di Stato, di cui ai decreti interministeriali 25 ottobre 2000
e 10 settembre 2001;
    e) Commissione esaminatrice per l'attribuzione dell'indennita' di
bilinguismo  al  personale  o  della  Polizia di Stato in servizio in
Valle  d'Aosta,  di  cui  al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 maggio 1988, n. 287;
    f) Commissione  consultiva  permanente  per  le tecniche di primo
soccorso  sanitario,  di  cui al decreto dell'Ispettore generale capo
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 16 ottobre 2003;
    g) Commissione  accertamenti specialistici, di cui ai decreti del
Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa  civile  del  1° febbraio 2006, n. 2, e del 27 giugno 2006, n.
10;
    h) Comitato  paritetico sul fenomeno del mobbing, di cui all'art.
6  del contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri,
del  12 giugno 2003 e al decreto del Capo Dipartimento per gli affari
interni e territoriali 30 settembre 2004;
    i) Comitato  di supporto all'osservatorio permanente dei fenomeni
di estorsione e usura, di cui al decreto ministeriale 3 giugno 1998.
  2. Gli organismi di cui al comma 1 sono ritenuti indispensabili per
la   realizzazione   dei   fini   istituzionali  dell'Amministrazione
dell'interno.
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 1, comma 58, della
legge  23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi
di  cui  al  comma 1,  ivi  compresi gli oneri di funzionamento e gli
eventuali  compensi  per  i  componenti, in qualunque forma erogati e
comunque   denominati,   e'   ridotta   del  30  per  cento  rispetto
all'esercizio  finanziario  2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera
in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in
vigore  del  decreto-legge  n.  223  del 2006 ed il 31 dicembre 2006,
tenuto  conto  degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data
di entrata in vigore del decreto.