Art. 2.
         Durata degli organismi e relazione di fine mandato

  1.  Gli  organismi  di  cui  all'art.  1  durano in carica tre anni
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al
comma 1,  ciascuno  dei  predetti  organismi  presenta  una relazione
sull'attivita' svolta al Ministro dell'interno, che la trasmette alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione di
cui  all'art.  29,  comma 2-bis,  del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,  circa  la  perdurante utilita' dei medesimi e della conseguente
eventuale  proroga  della  loro  durata, comunque non superiore a tre
anni,  da  adottarsi  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno.  Gli  eventuali
successivi  decreti  di  proroga  sono  adottati  secondo  la  stessa
procedura.  I  componenti di ciascun organismo restano in carica sino
alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.
  3.  In caso di nomina di nuovi componenti degli organismi di cui al
comma 1,  si tiene conto del principio di pari opportunita' tra donne
e uomini.
  4.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso ai competenti organi di
controllo.
    Roma, 4 maggio 2007

              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Prodi

                      Il Ministro dell'interno
                                Amato

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 7, foglio n. 231