Art. 2. Durata degli organismi e relazione di fine mandato 1. Gli organismi di cui all'art. 1 durano in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno dei predetti organismi presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dell'interno, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione di cui all'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' dei medesimi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la stessa procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso. 3. In caso di nomina di nuovi componenti degli organismi di cui al comma 1, si tiene conto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini. 4. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 4 maggio 2007 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro dell'interno Amato Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 231