(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

        Disciplina del recesso dai contratti per la fornitura
     di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali


                               Art. 1
                             Definizioni

  1.1  Ai  fini  del  presente provvedimento si applicano le seguenti
definizioni:
   - "cliente   finale"  e'  il  cliente  idoneo  finale  di  energia
elettrica e/o di gas naturale;
   - "cliente  finale  domestico"  e',  per  il settore elettrico, il
cliente   finale   di   cui  all'articolo  2,  comma 2.2,  lett.  a),
dell'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 e, per il
settore  gas  naturale,  il  cliente  finale  di cui all'articolo 13,
comma 13.3, della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03;
   - "cliente  finale  che  ha esercitato la propria idoneita'" e' il
cliente   finale   che   ha  esercitato  il  diritto  potestativo  di
contrattare  liberamente le condizioni della fornitura, fatti salvi i
profili   regolati,   ivi   compresa   la  scelta  della  controparte
contrattuale;
   - "cliente  finale  che non ha esercitato la propria idoneita'" e'
il  cliente  finale  diverso  dal cliente finale che ha esercitato la
propria  idoneita'  anche  qualora  risulti  assegnato al servizio di
maggior tutela o al servizio di salvaguardia;
   - "cliente  in maggior tutela" e' il cliente finale cui e' erogato
il servizio di maggior tutela ai sensi del decreto legge n. 73/07;
   - "cliente in salvaguardia" e' il cliente finale cui e' erogato il
servizio di salvaguardia ai sensi del decreto legge n. 73/07;
   - "contratto"  e' il contratto di fornitura di energia elettrica o
di gas naturale al cliente finale;
   - "contratto  di fornitura congiunta" e' il contratto unico per la
fornitura di energia elettrica e di gas naturale;
   - "esercente"  e' il soggetto che svolge l'attivita' di vendita di
energia  elettrica  e/o  di  gas  naturale al cliente finale anche in
regime di maggior tutela o di salvaguardia;
   - "termine  di  decorrenza  della  comunicazione di recesso" e' il
termine  da  cui  decorre il preavviso per l'esercizio del diritto di
recesso;
   - "diritto  di  recesso"  e'  il diritto potestativo, riconosciuto
alle  parti, di recedere unilateralmente da un contratto di fornitura
senza penalita' e senza spese di chiusura;
   - "contratti  relativi  ad  utenze stagionali o ricorrenti" sono i
contratti di durata inferiore all'anno;
   - "proposta  contrattuale"  e' la richiesta, completa di tutti gli
elementi   e   formalizzata   anche   a   mezzo   della   modulistica
dell'esercente, con la quale il cliente finale richiede all'esercente
la fornitura di energia elettrica e gas naturale anche congiunta.


                               Art. 2
                       Ambito di applicazione

  2.1 Il presente provvedimento disciplina l'esercizio del diritto di
recesso  dal  contratto,  anche  se  di  fornitura  congiunta, tra un
cliente finale ed un esercente.

  2.2  Il  presente  provvedimento  non  disciplina  l'esercizio  del
diritto  di  recesso  dai  contratti  relativi ad utenze stagionali o
ricorrenti.


                               Art. 3
     Diritto di recesso del cliente finale che non ha esercitato
             la propria idoneita' e termini di preavviso

  3.1 Il cliente finale che non ha esercitato la propria idoneita' ha
diritto  di  recedere  dal  contratto  in  qualsiasi  momento  con un
preavviso di un mese.


                               Art. 4
       Diritto di recesso del cliente finale che ha esercitato
             la propria idoneita' e termini di preavviso

  4.1  Il  contratto  proposto  ad  un  cliente  finale domestico che
esercita  la  propria  idoneita',  anche  se  di fornitura congiunta,
contiene  una  clausola di recesso ed un termine di preavviso che non
puo'  essere  superiore  a  un  mese  ed e' esercitabile in qualsiasi
momento.

  4.2  Il  contratto  proposto  ad  un  cliente  finale non domestico
alimentato  in  bassa  tensione  e/o  con consumi di gas naturale non
superiori a 200.000 mc/anno, che esercita la propria idoneita', anche
se  di  fornitura  congiunta,  contiene una clausola di recesso ed un
termine  di  preavviso che non puo' essere superiore a tre mesi ed e'
esercitabile in qualsiasi momento.

  4.3  Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il
fine  di  cambiare  esercente,  il  termine di preavviso previsto nel
contratto  proposto  al cliente finale di cui al comma 4.2 non potra'
essere superiore a un mese ed e' esercitabile in qualsiasi momento.

  4.4  Fatto  salvo  un  diverso ed espresso accordo tra le parti, il
contratto  proposto  ad  un  cliente finale non domestico, diverso da
quello  di  cui  al  comma 4.2,  che  esercita  la propria idoneita',
contiene  una  clausola  di  recesso  ed  un  termine  di  preavviso,
esercitabile  in  qualsiasi  momento,  non superiore a tre mesi per i
contratti  di  durata  annuale  e  non  superiore  a  sei  mesi per i
contratti di durata pluriennale o superiore all'anno.

  4.5  Qualora  il  contratto  di fornitura congiunta per effetto del
combinato    disposto   dell'articolo   2,   comma 2.2,   lett.   a),
dell'Allegato  A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 e, dell'
articolo   13,   comma 13.3  della  deliberazione  4  dicembre  2003,
n. 138/03  sia  riconducibile  contemporaneamente alle previsioni dei
precedenti  commi  4.1  e  4.2,  il  diritto  di  recesso deve essere
esercitato secondo i termini di preavviso previsti al comma 4.2.

  4.6  Qualora  il contratto di fornitura congiunta sia riconducibile
contemporaneamente alle previsioni dei precedenti commi 4.2 e 4.4, il
diritto  di  recesso  deve  essere  esercitato  secondo  i termini di
preavviso previsti al comma 44.


                               Art. 5
            Modalita' di esercizio del diritto di recesso
                     da parte del cliente finale

  5.1  La  volonta'  di  esercitare il diritto di recesso deve essere
manifestata  dal  cliente  finale  interessato  in forma scritta, con
inoltro  secondo  le  modalita'  previste dal contratto. Le modalita'
messe  a  disposizione del cliente finale per l'esercizio del diritto
di   recesso   devono   essere   tali   da   permettere  la  verifica
dell'effettiva  ricezione  della  comunicazione  di  recesso da parte
dell'esercente.

  5.2 Qualora il cliente finale titolare di un contratto di fornitura
eserciti  il  diritto  di  recesso  al fine di cambiare esercente, si
avvale  del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso
al  precedente  fornitore.  Il nuovo esercente procedera' all'inoltro
trascorsi,  qualora applicabili, i tempi previsti per l'esercizio del
diritto   di  ripensamento  dall'articolo  12,  commi  12.3  e  12.4,
dell'Allegato  A  alla  deliberazione  22  luglio  2004,  n. 126/04 o
dall'articolo  11, commi 3 e 4, dell'Allegato A alla deliberazione 30
maggio 2006, n. 105/06, specificandolo in calce al modulo predisposto
per la specifica richiesta.

  5.3 Qualora il cliente finale titolare di un contratto di fornitura
eserciti  il diritto di recesso non al fine di cambiare esercente, ma
al  fine  di  cessare  la fornitura ed i contratti ad essa collegati,
inoltra direttamente il recesso al proprio fornitore.

  5.4  Qualora  il  cliente  di cui al comma 5.2 sia titolare in modo
disgiunto  del  contratto di fornitura e dei contratti di trasporto e
dispacciamento  puo' avvalersi di entrambe le modalita' di inoltro di
cui ai precedenti commi 5.2 e 5.3.


                               Art. 6
            Diritto di recesso unilaterale dell'esercente

  6.1  Il contratto proposto ad un cliente finale di cui ai commi 4.1
e  4.2,  anche se di fornitura congiunta, puo' contenere una clausola
di  recesso ed un termine di preavviso per l'esercizio del diritto di
recesso  da  parte  dell'esercente.  Il  preavviso  non potra' essere
inferiore a sei mesi ed e' esercitabile in qualsiasi momento.

  6.2  Fatto  salvo  un  diverso ed espresso accordo tra le parti, il
contratto  di  fornitura  per cliente finale di cui al comma 4.4 puo'
contenere  una  clausola  di  recesso  ed un termine di preavviso per
l'esercizio  del  diritto  di  recesso  da  parte  dell'esercente. Il
preavviso  non  potra' essere inferiore a sei mesi ed e' esercitabile
in qualsiasi momento.

  6.3  Il  diritto  di  recesso dell'esercente puo' essere esercitato
solo  relativamente a un contratto concluso con un cliente finale che
abbia esercitato la propria idoneita'.

  6.4 Il diritto di recesso deve essere manifestato dall'esercente in
forma   scritta,  con  inoltro  secondo  le  modalita'  previste  dal
contratto.    Le   modalita'   utilizzate   dell'esercente   per   la
manifestazione   del   diritto  di  recesso  devono  essere  tali  da
permettere  la  verifica dell'effettiva ricezione della comunicazione
di recesso da parte del cliente finale.


                               Art. 7
                 Decorrenza del termine di preavviso

  7.1 Il termine di preavviso di cui ai commi 3.1, 4.1, 4.2, 4.4, 6.1
e  6.2 decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a
quello  di  ricevimento  della  comunicazione  di  recesso  da  parte
dell'esercente o del cliente finale.

  7.2  Il termine di preavviso di cui al comma 4.3 decorre dalla data
di    ricevimento   della   comunicazione   di   recesso   da   parte
dell'esercente.


                               Art. 8
                 Revoca della proposta contrattuale

  8.1  Qualora  il  cliente  finale  domestico di gas naturale e/o di
energia  elettrica  o  il  cliente  finale  non  domestico di energia
elettrica,  connesso  in  bassa  tensione,  avente  meno di cinquanta
dipendenti  e  un  fatturato  annuo  non superiore a dieci milioni di
euro,  sottoscriva  una proposta contrattuale irrevocabile, la stessa
sara'  considerata  vincolante per un tempo massimo di quarantacinque
giorni  dalla  sua  sottoscrizione, fatto salvo un termine piu' breve
contenuto nella proposta stessa.

  8.2   Trascorso   tale   termine   senza   che   l'esercente  abbia
espressamente  accettato  la  proposta  di  cui  al comma precedente,
quest'ultima  si  deve  considerare revocata. Le modalita' utilizzate
dall'esercente  per  accettare  la  proposta  devono  essere  tali da
permettere  la  verifica dell'effettiva ricezione della comunicazione
da parte del cliente finale.


                               Art. 9
                      Disposizione transitoria

  9.1  In  relazione  a  quanto  previsto  dall'articolo 9, comma 92,
dell'Allegato  A  alla  deliberazione  16  ottobre  2003,  n. 118/03,
dall'articolo  4,  comma 4.6,  dell'Allegato  A  alla deliberazione 9
giugno   2006,   n. 111/06  e  dall'articolo  29,  comma 29.2,  della
deliberazione  29  luglio 2004, n. 138/04 in vigore fino al giorno 30
settembre 2007 e dall'articolo 28, comma 28 1, della deliberazione 29
luglio  2004,  n. 138/04  in  vigore  dal  giorno  1° ottobre 2007, i
riferimenti   contenuti  nel  presente  provvedimento  a  termini  di
preavviso  non superiori a un mese, o comunque a termini di preavviso
non  superiori  o  non  inferiori  a  multipli  di  un  mese,  devono
intendersi  fatti rispettivamente a un intero mese e a un multiplo di
un intero mese.

  9.2  Il  comma 9.1 non si applica alla fattispecie rappresentata al
comma 4.3.


                               Art. 10
                          Entrata in vigore

  10.1 Le previsioni del presente provvedimento si applicano:
   a) ai  contratti  di  fornitura  di  energia  elettrica ai clienti
finali  domestici  e non domestici connessi in bassa tensione, aventi
meno  di  cinquanta  dipendenti  e un fatturato annuo non superiore a
dieci  milioni  di euro, conclusi a partire dal l° luglio 2007 o gia'
in essere alla stessa data;
   b) ai  contratti  di  fornitura  di  energia  elettrica ai clienti
finali  diversi  da  quelli di cui alla lettera  a) e ai contratti di
fornitura  di  gas  naturale  a  tutti  i  clienti finali, conclusi a
partire dal 1° ottobre 2007;
   c) al  primo  rinnovo  e  comunque  trascorsi non oltre 365 giorni
dalla  pubblicazione  del presente provvedimento ai contratti gia' in
essere  alla  momento  della  pubblicazione  o  conclusi  entro il 30
settembre 2007 relativi a clienti finali di cui alla lettera b);
   d) ai  contratti  di  fornitura  congiunta  con la tempistica piu'
favorevole  al  cliente  finale  fra  quelle  previste  alle  lettere
precedenti;
   e) alle  proposte  contrattuali  di clienti finali domestici e non
domestici  connessi  in  bassa  tensione,  aventi  meno  di cinquanta
dipendenti  e  un  fatturato  annuo  non superiore a dieci milioni di
euro, sottoscritte a partire dal 1° luglio 2007.

  10.2  La previsioni in materia di recesso di cui alla deliberazione
26   maggio   1999,   n. 78/99,   come  successivamente  integrata  e
modificata,  alla  deliberazione  20  ottobre  1999,  n. 158/99, alla
deliberazione 7 agosto 2001, n. 184/01 come successivamente integrata
e  modificata,  e  alla  deliberazione  30 giugno 2004, n. 107/04, si
intendono  integralmente  abrogate dal presente provvedimento secondo
le tempistiche previste al comma 10.1.