IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto   l'art.   29   del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248,
che,  nello  stabilire,  al comma 1, la riduzione del 30% della spesa
complessiva   rispetto   a  quella  sostenuta  nell'anno  2005  dalle
amministrazioni  pubbliche  per  organi collegiali e altri organismi,
anche  monocratici, comunque denominati in esse operanti, prevede, al
comma 2,  che  le  amministrazioni  statali procedano con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro competente,
al riordino degli organismi disciplinati da fonti diverse dalla legge
o dal regolamento;
  Vista  la  Circolare  emanata  dal  Ministro  per  l'attuazione del
programma  di  Governo e dal Ministro per le riforme e le innovazioni
nella  pubblica  amministrazione  in  data  21 novembre 2006, recante
«Linee  di  indirizzo  per la redazione degli schemi di provvedimento
attuativi   dell'art.   29   decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»,
nonche' il parere della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del
Consiglio   di   Stato   n.   5074  -2006  formulato  nelle  adunanze
dell'8 gennaio e 5 marzo 2007, sullo schema di decreto del Presidente
della  Repubblica  di  riordino degli organismi istituiti con legge o
regolamento operanti nell'ambito del Ministero della difesa;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  1° luglio 1957, e
successive   modificazioni,   istitutivo  della  Commissione  tecnica
incaricata   di   esprimere   parere   tecnico-amministrativo   sulle
responsabilita'   conseguenti  ad  incidenti  occorsi  ad  aeromobili
militari,  della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa 15 ottobre 1959, e
successive  modificazioni,  istitutivo  della Commissione d'inchiesta
per   incidenti  di  volo  degli  aeromobili  della  Marina  militare
imbarcati e in esercizio sul mare;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  21 novembre 1986,
concernente   l'istituzione  della  Commissione  italiana  di  storia
militare;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  della  difesa  13 marzo  1996,
istitutivo  del  Comitato  etico  presso  la Direzione generale della
sanita' militare;
  Considerato   che   gli   organismi  citati  continuano  ad  essere
indispensabili  per la realizzazione di obiettivi istituzionali della
Difesa e comportano per l'amministrazione oneri scarsamente incidenti
sulla spesa pubblica;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa  di  concerto  con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
  Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di governo ed il
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione;
                              Decreta:

                               Art. 1.
Riordino di organismi indispensabili al conseguimento degli obiettivi
              istituzionali del Ministero della difesa

  1.  Sono  organismi  collegiali ad elevata specializzazione tecnica
indispensabili  per  la  realizzazione  degli obiettivi istituzionali
dell'amministrazione della Difesa:
    a) la   Commissione   tecnica   incaricata  di  esprimere  parere
tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti ad incidenti
occorsi  ad  aeromobili  militari,  della Polizia di Stato, del Corpo
nazionale  dei  vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato di
cui al decreto del Ministro della difesa 1° luglio 1957;
    b) la  Commissione  di  inchiesta per gli incidenti di volo degli
aeromobili  della  Marina militare imbarcati ed in esercizio sul mare
di cui al decreto del Ministro della difesa 15 ottobre 1959;
    c) la  Commissione  italiana di storia militare di cui al decreto
del Ministro della difesa 21 novembre 1986;
    d) il  Comitato etico di cui al decreto del Ministro della difesa
13 marzo 1996.
  2.  Gli  organismi  di  cui al comma 1, gia' operanti alla data del
4 luglio  2006  e  comportanti per l'amministrazione oneri di modesta
incidenza  sulla  spesa  pubblica,  continuano  a  svolgere  le  loro
attribuzioni nelle medesime composizioni e modalita' di funzionamento
determinate dalle vigenti disposizioni di riferimento.
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 1, comma 58, della
legge  23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi
di   cui  al  presente  provvedimento,  ivi  compresi  gli  oneri  di
funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque
forma  erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento
rispetto  a  quella  sostenuta  nell'esercizio  finanziario 2005. Per
l'anno  2006,  la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al
periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del
2006  e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia'
assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.