L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 27 giugno 2007; Visti: la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: la direttiva); la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; la legge 23 agosto 2004, n. 239; il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007 (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007) recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia. Visti: la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 1999, n. 200/1999; la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/2004, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 4/2004); la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/2004, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/2004); il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/2004, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT); la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/2005, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/2005); la deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/2006, e successive modificazioni e integrazioni; la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 152/2006; la deliberazione dell'Autorita' 3 maggio 2007, n. 106/2007, recante avvio di procedimento per la definizione di disposizioni transitorie relative al mercato della vendita al dettaglio dell'energia elettrica in prospettiva della completa liberalizzazione a partire dal 1° luglio 2007 (di seguito: deliberazione n. 106/2007); la deliberazione dell'Autorita' 13 giugno 2007, n. 135/2007, recante tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica destinata ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione in vigore dal 1° luglio 2007 (di seguito: deliberazione n. 135/2007); la deliberazione dell'Autorita' 25 giugno 2007, n. 144/2007; il documento per la consultazione 18 giugno 2007, atto n. 24/2007, recante «Determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria». Considerato che: la direttiva prevede che, a partire dal 1° luglio 2007, siano idonei tutti i clienti finali di energia elettrica, comportando conseguentemente il venir meno, negli ordinamenti nazionali di ciascun Stato membro, della fattispecie «cliente vincolato»; l'art. 3 della direttiva disciplina specificatamente gli obblighi relativi al servizio universale ed al servizio pubblico, prevedendo: a) al comma 3, che gli Stati membri provvedano affinche' tutti i clienti civili e, ove ritenuto necessario, le piccole imprese usufruiscano del servizio universale, inteso come il diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualita' specifica a prezzi ragionevoli; b) al comma 5, che gli Stati membri adottino le misure per tutelare i clienti finali, ed assicurare in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione comprese le misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture; gli articoli 15 e 30 della direttiva stabiliscono che le imprese distributrici, qualora alimentino attraverso le loro reti piu' di 100.000 clienti finali e che non si trovino nella condizione di piccoli sistemi isolati, sono obbligate ad una separazione societaria tra attivita' di distribuzione ed attivita' non connesse ad essa, in particolare quella di vendita di energia elettrica; e che l'emanazione della conseguente normativa nazionale per l'attuazione del citato obbligo non puo' essere posposta oltre il 1° luglio 2007. Considerato, inoltre, che: l'art. 1, del decreto-legge 18 giugno 2007 stabilisce misure immediate con decorrenza 1° luglio 2007 per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia in vista dell'apertura del mercato libero anche ai clienti domestici, in attesa del completo recepimento della direttiva ancora da implementare nell'ordinamento nazionale; tra le predette misure immediate si dispone, superando il precedente assetto del mercato vincolato, un nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali, operativo dal 1° luglio 2007 sino al completo recepimento della direttiva, che prevede: a) al comma 1, la separazione societaria tra, da un lato, l'attivita' di distribuzione di energia elettrica e, dall'altro, l'attivita' di vendita di energia elettrica ai diversi settori di mercato al dettaglio, vale a dire ai clienti nel mercato libero ed a quelli controparti di contratti di fornitura di energia elettrica conclusi al di fuori di esso in qualita' di clienti oggetto di specifiche tutele, nonche' i diversi obblighi di separazione societaria ricadenti sulle imprese distributrici in ragione della numerosita' dei clienti connessi alle proprie reti e le relative tempistiche attuative; b) al comma 2, che i clienti finali domestici acquisiscano il diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura del mercato vincolato e di scegliere un fornitore diverso dalla impresa distributrice operante nel proprio ambito territoriale; c) al medesimo comma 2, un regime di maggior tutela per i clienti finali domestici e per le piccole imprese (ovvero i clienti non domestici) connessi in bassa tensione che viene istituito come servizio specifico di vendita ai clienti finali (di seguito: servizio di maggior tutela), contemplando altresi' che l'erogazione del servizio di maggior tutela sia garantita dalle imprese distributrici, anche attraverso apposite societa' di vendita se ricorrono le condizioni per il rispetto dell'obbligo di separazione societaria di cui alla precedente lettera a); e che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica oggetto di tale servizio continui ad essere svolta dalla societa' Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente unico); d) al comma 3, che l'Autorita' regoli le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela, tra cui quelle economiche e di qualita' commerciale, in linea con le previsioni della direttiva che sancisce il diritto dei clienti di cui alla precedente lettera c) a fruire del servizio universale, inteso come il diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualita' specifica a prezzi ragionevoli; e che tali condizioni siano obbligatoriamente proposte dalle imprese di distribuzione o di vendita nelle offerte commerciali ai medesimi clienti; e) al medesimo comma 3, accanto alle condizioni di erogazione del servizio di cui alla precedente lettera d), siano anche definiti dall'Autorita' ed indicati ai clienti finali prezzi di riferimento delle forniture di maggior tutela, individuati rispetto ai costi effettivi di erogazione del servizio; f) al comma 4, un regime di salvaguardia per i clienti finali non aventi diritto al servizio di maggior tutela che si trovino senza fornitore sul mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore sul medesimo mercato, istituendo tale regime come servizio specifico di vendita ai clienti finali al di fuori del mercato libero (di seguito: servizio di salvaguardia); g) al medesimo comma 4, che una prima fase transitoria del servizio di salvaguardia venga assicurata transitoriamente dalle imprese distributrici o dalle societa' di vendita collegate a tali imprese a garanzia della continuita' della fornitura ai clienti finali, a condizioni e prezzi previamente resi pubblici e non discriminatori; e che tale fase transitoria trovi il suo superamento con l'aggiudicazione del medesimo servizio attraverso procedure concorsuali per aree territoriali disposte con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorita'; l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorita' emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi; l'art. 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/1995 assegna all'Autorita' la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali. Considerato, inoltre, che: il TIT disciplina l'erogazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di misura dell'energia elettrica ai clienti finali, nonche' la vendita di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, per il periodo di regolazione 2004-2007; e che tale mercato non puo' essere mantenuto in operativita' oltre il 30 giugno 2007; la deliberazione n. 135/2007 definisce le tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica destinata ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione in vigore dal 1° luglio 2007; e che con la medesima deliberazione vengono operati una chiara distinzione tra, da un lato, le componenti oggetto di «tariffa», relative alla copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e, dall'altro, le componenti relative ad acquisto, commercializzazione e dispacciamento dell'energia elettrica i cui corrispettivi dipendono invece da dinamiche di mercato, garantendo la compatibilita' con la completa liberalizzazione del servizio di vendita nel settore elettrico all'1 luglio 2007; la medesima deliberazione n. 135/2007 rinvia ad un successivo provvedimento, da emanarsi nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 106/2007, la definizione della disciplina sostitutiva della regolazione dei corrispettivi di vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti finali del mercato vincolato o del segmento di mercato sostitutivo del mercato vincolato dal 1° luglio 2007. Considerato, inoltre, che: la deliberazione n. 106/2007 ha avviato un procedimento per l'emanazione di provvedimenti dell'Autorita' aventi ad oggetto la disciplina, a partire dal 1° luglio 2007, dei regimi di tutela previsti per i clienti civili e gli altri clienti finali e le relative condizioni economiche di erogazione; e che tale procedimento deve ora essere ri-orientato per tener conto delle misure immediate rivenienti da disposizioni di normativa primaria emanata a seguito di necessita' ed urgenza per rendere effettivo il nuovo assetto della vendita di energia elettrica dal 1° luglio 2007; conseguentemente, i provvedimenti dell'Autorita' in esito al predetto procedimento assumono carattere di urgenza e devono essere resi operativi entro il 1° luglio 2007. Considerato, inoltre, che: ai fini dell'erogazione del servizio di salvaguardia, le imprese distributrici o le societa' di vendita collegate alle medesime, se ricorrono le condizioni per il rispetto dell'obbligo di separazione societaria, possono approvvigionarsi di energia elettrica liberamente sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica; relativamente all'erogazione del servizio di salvaguardia ai clienti finali che al 1° luglio 2007 risultano sprovvisti di un venditore nel mercato libero possono insorgere criticita' o impossibilita' di natura tecnica quanto al loro passaggio al nuovo regime di fornitura, anche in ragione dell'imminenza del 1° luglio 2007, data in cui l'erogazione del servizio deve avere inizio; e che tali criticita' riguardano, in particolar modo, le difficolta' riscontrabili dagli esercenti la salvaguardia in ordine all'approvvigionamento autonomo di energia elettrica all'ingrosso, la capacita' di formulare corretti programmi di prelievo di energia elettrica relativo ai clienti finali e la possibilita' di attivare contratti di dispacciamento per i clienti in salvaguardia. Considerato, infine, che: l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 2007 dispone che l'Autorita' definisca le modalita' con cui le imprese distributrici garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attivita' di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura; in considerazione dell'estinzione del mercato vincolato e della costituzione del servizio di maggior tutela, la destinazione dell'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 e della deliberazione n. 34/2005 va adeguata per tener conto del mutato assetto degli esercenti e delle condizioni economiche a presidio del servizio di maggior tutela; le disposizioni relative al servizio di maggior tutela e al servizio di salvaguardia non devono alterare la concorrenza, ne' creare potenziali barriere alla libera scelta dei venditori nel mercato libero da parte dei clienti finali serviti nell'ambito di detti servizi. Ritenuto necessario: coerentemente con la completa liberalizzazione della domanda nel settore elettrico e dei principi della direttiva, attuare una evoluzione del mercato al dettaglio in cui viene superata la nozione di tariffa di vendita dell'energia elettrica che caratterizza il prezzo massimo a tutela di utenti e consumatori praticata da un soggetto che eroga un servizio in esclusiva, quale quello sin qui previsto per i clienti del mercato vincolato; conseguentemente, sia definito un nuovo sistema di tutele specifiche per alcune classi di clienti, tipicamente quelli dotati di minor potere contrattuale nel mercato, dove la protezione dei medesimi avviene attraverso l'erogazione di un servizio di maggior tutela a condizioni standard di prezzi e qualita' definite dall'Autorita' sulla base di criteri di mercato; prevedere la regolazione delle condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela valide dal 1° luglio 2007, definendo altresi' le condizioni economiche che l'esercente la maggior tutela deve offrire ai clienti ammessi a tale servizio e che sono tali da: a) assicurare ai clienti finali serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela la fornitura di energia elettrica ad una qualita' specifica ed a prezzi ragionevoli; b) rispecchiare i costi del servizio, cosi' da non alterare la concorrenza ne' creare potenziali barriere alla libera scelta dei venditori nel mercato libero da parte dei clienti finali serviti nell'ambito di detti servizi; definire, con riferimento alla cessione di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela dall'Acquirente unico agli esercenti il servizio: a) il riconoscimento, da parte degli esercenti, dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia destinata ai clienti in maggior tutela; b) una sequenza temporale di regolazione dei pagamenti che consenta il mantenimento sostanziale dell'equilibrio finanziario dell'Acquirente unico, in analogia con quanto ad oggi disciplinato per il mercato vincolato; prevedere direttive per gli esercenti il servizio di salvaguardia, anche alla luce dei principi di pubblicita' e non discriminatorieta' delle condizioni economiche che gli stessi esercenti sono tenuti a offrire ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, in modo tale che si pervenga ad un regime di salvaguardia in cui vigono prezzi liberamente definiti ma sorvegliati dall'Autorita' per l'espletamento delle proprie funzioni di tutela generale di utenti e consumatori disposte dalla legge n. 481/1995; definire disposizioni in materia di misura e disponibilita' dei dati, in particolare per la gestione dei contratti di fornitura, prevedendo specifici obblighi di comunicazione in capo alle imprese distributrici. Ritenuto opportuno: prevedere, ai fini di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia, obblighi di tipo informativo in capo agli esercenti i servizi sia nei confronti dell'Autorita' che dei clienti finali serviti; definire un periodo transitorio, con termine il 30 settembre 2007, durante il quale gli esercenti il servizio di salvaguardia possono approvvigionarsi dall'Acquirente unico a condizioni definite dall'Autorita' che tengono conto del carattere di temporaneita' e straordinarieta' della fornitura di tale servizio; rinviare a successivi provvedimenti, integrativi del presente, l'adeguamento delle modalita' di ritiro dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 34/2005 e la definizione dei meccanismi relativi alla perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica ai clienti di maggior tutela, le modalita' di definizione dei meccanismi di conguaglio tra l'Acquirente unico e gli esercenti la maggior tutela nonche' le modalita' di definizione dei meccanismi di conguaglio, successivamente alla determinazione dell'energia elettrica effettivamente prelevata, tra l'Acquirente unico e gli esercenti la salvaguardia che si avvalgono del diritto di cui al precedente alinea. Ritenuto necessario: date la complessita' della riforma dell'assetto della vendita di energia elettrica a causa dell'introduzione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia e l'esigenza di evitare soluzioni di continuita' delle forniture nei diversi segmenti di mercato al dettaglio, definire un primo insieme di misure urgenti con decorrenza luglio 2007 in vigore fino al completo recepimento della direttiva, atte ad avviare la citata riforma ma che potranno essere integrate in ragione di quanto indicato al precedente alinea e delle esigenze che si verranno a creare nei primi mesi di operativita' delle medesime; per conferire chiarezza alla disciplina dell'Autorita' di riforma dell'assetto, provvedere a definire un Testo Integrato della Vendita di energia elettrica o TIV, anche in ragione del fatto che tali norme si rivolgono ad una clientela diffusa che, affrontando per la prima volta il mercato libero, necessita di conoscere in maniera sinottica il sistema regolatorio a presidio delle proprie tutele; Delibera: 1. Di approvare le disposizioni di cui all'Allegato A, denominato Testo Integrato Vendita o TIV, al presente provvedimento di cui il medesimo Allegato forma parte integrante e sostanziale. 2. Di conferire mandato, coerentemente con il disposto della deliberazione n. 106/2007, al direttore della Direzione Mercati dell'Autorita' per: a) monitorare l'effettiva costituzione del nuovo assetto dei servizi di vendita di energia elettrica al dettaglio dal 1° luglio 2007, come riformato ai sensi del presente provvedimento, e l'ordinato svolgimento delle attivita' dei diversi operatori in tale contesto nei riguardi dei clienti finali, anche ai fini di istruire eventuali provvedimenti di manutenzione, di integrazione e di consolidamento di tale assetto; b) avviare un gruppo di lavoro, che coinvolga i soggetti interessati, con l'obiettivo di identificare opportuni indicatori per il monitoraggio del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti dotati di minore forza contrattuale; c) assicurare, in collaborazione con la Direzione Tariffe dell'Autorita', un adeguato raccordo tra i meccanismi del sistema tariffario per il mercato vincolato operativo sino al 30 giugno 2007 compreso e la disciplina regolatoria del nuovo assetto dei servizi di vendita di energia elettrica introdotta dal TIV con decorrenza 1° luglio 2007. 3. Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello sviluppo economico ed al Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee. 4. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione. Roma, 27 giugno 2007 Il presidente: Ortis