L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 27 giugno 2007;
  Visti:
   la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2003 (di seguito: la direttiva);
   la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
   il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
   il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
   la legge 23 agosto 2004, n. 239;
   il   decreto-legge   18 giugno   2007,  n.  73/2007  (di  seguito:
decreto-legge 18 giugno 2007) recante misure urgenti per l'attuazione
di  disposizioni  comunitarie  in  materia  di  liberalizzazione  dei
mercati dell'energia.
  Visti:
   la  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 1999, n. 200/1999;
   la  deliberazione  dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/2004, come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
4/2004);
   la  deliberazione  dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/2004, come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
5/2004);
   il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione,  misura  e vendita dell'energia elettrica - Periodo di
regolazione  2004-2007,  approvato  con deliberazione n. 5/2004, come
successivamente  modificato  e integrato (di seguito: Testo Integrato
Trasporto o TIT);
   la  deliberazione  dell'Autorita'  23 febbraio 2005, n. 34/2005, e
successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n.
34/2005);
   la  deliberazione  dell'Autorita'  9 giugno  2006,  n. 111/2006, e
successive modificazioni e integrazioni;
   la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 152/2006;
   la   deliberazione  dell'Autorita'  3 maggio  2007,  n.  106/2007,
recante  avvio  di  procedimento  per  la definizione di disposizioni
transitorie   relative   al   mercato   della  vendita  al  dettaglio
dell'energia elettrica in prospettiva della completa liberalizzazione
a partire dal 1° luglio 2007 (di seguito: deliberazione n. 106/2007);
   la  deliberazione  dell'Autorita'  13 giugno  2007,  n.  135/2007,
recante tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura
dell'energia elettrica destinata ai clienti finali domestici connessi
in   bassa  tensione  in  vigore  dal  1° luglio  2007  (di  seguito:
deliberazione n. 135/2007);
   la deliberazione dell'Autorita' 25 giugno 2007, n. 144/2007;
   il documento per la consultazione 18 giugno 2007, atto n. 24/2007,
recante «Determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di
prelievo   dell'energia  elettrica  fornita  ai  clienti  finali  non
trattati su base oraria».
  Considerato che:
   la  direttiva  prevede  che,  a  partire dal 1° luglio 2007, siano
idonei  tutti  i  clienti  finali  di  energia elettrica, comportando
conseguentemente  il  venir  meno,  negli  ordinamenti  nazionali  di
ciascun Stato membro, della fattispecie «cliente vincolato»;
   l'art.  3 della direttiva disciplina specificatamente gli obblighi
relativi al servizio universale ed al servizio pubblico, prevedendo:
    a) al  comma 3, che gli Stati membri provvedano affinche' tutti i
clienti  civili  e,  ove  ritenuto  necessario,  le  piccole  imprese
usufruiscano  del  servizio  universale,  inteso come il diritto alla
fornitura  di  energia  elettrica  di una qualita' specifica a prezzi
ragionevoli;
    b) al  comma 5,  che  gli  Stati  membri  adottino  le misure per
tutelare  i  clienti  finali, ed assicurare in particolare ai clienti
vulnerabili   un'adeguata   protezione  comprese  le  misure  atte  a
permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture;
   gli  articoli 15  e 30 della direttiva stabiliscono che le imprese
distributrici,  qualora  alimentino  attraverso  le loro reti piu' di
100.000  clienti  finali  e  che  non  si trovino nella condizione di
piccoli sistemi isolati, sono obbligate ad una separazione societaria
tra  attivita' di distribuzione ed attivita' non connesse ad essa, in
particolare   quella   di   vendita   di  energia  elettrica;  e  che
l'emanazione  della  conseguente normativa nazionale per l'attuazione
del citato obbligo non puo' essere posposta oltre il 1° luglio 2007.
  Considerato, inoltre, che:
   l'art.  1,  del  decreto-legge  18 giugno  2007  stabilisce misure
immediate  con  decorrenza  1° luglio  2007  per  l'attuazione  delle
disposizioni  comunitarie  in materia di liberalizzazione dei mercati
dell'energia  in  vista  dell'apertura  del  mercato  libero anche ai
clienti domestici, in attesa del completo recepimento della direttiva
ancora da implementare nell'ordinamento nazionale;
   tra   le  predette  misure  immediate  si  dispone,  superando  il
precedente  assetto  del  mercato  vincolato,  un  nuovo  assetto del
mercato  della  vendita  di  energia  elettrica  ai  clienti  finali,
operativo  dal  1° luglio  2007  sino  al  completo recepimento della
direttiva, che prevede:
    a) al  comma 1,  la  separazione  societaria  tra,  da  un  lato,
l'attivita'  di  distribuzione  di  energia  elettrica e, dall'altro,
l'attivita'  di  vendita  di  energia elettrica ai diversi settori di
mercato  al dettaglio, vale a dire ai clienti nel mercato libero ed a
quelli  controparti  di  contratti  di fornitura di energia elettrica
conclusi  al  di  fuori  di  esso  in  qualita' di clienti oggetto di
specifiche   tutele,   nonche'  i  diversi  obblighi  di  separazione
societaria  ricadenti  sulle  imprese  distributrici in ragione della
numerosita'  dei  clienti  connessi  alle  proprie reti e le relative
tempistiche attuative;
    b) al  comma 2,  che  i  clienti finali domestici acquisiscano il
diritto  di  recedere  dal  preesistente  contratto  di fornitura del
mercato  vincolato  e di scegliere un fornitore diverso dalla impresa
distributrice operante nel proprio ambito territoriale;
    c) al medesimo comma 2, un regime di maggior tutela per i clienti
finali  domestici  e  per  le  piccole  imprese (ovvero i clienti non
domestici)  connessi  in  bassa  tensione  che  viene  istituito come
servizio specifico di vendita ai clienti finali (di seguito: servizio
di  maggior  tutela),  contemplando  altresi'  che  l'erogazione  del
servizio di maggior tutela sia garantita dalle imprese distributrici,
anche  attraverso  apposite  societa'  di  vendita  se  ricorrono  le
condizioni  per il rispetto dell'obbligo di separazione societaria di
cui    alla   precedente   lettera a);   e   che   la   funzione   di
approvvigionamento  dell'energia  elettrica  oggetto di tale servizio
continui  ad essere svolta dalla societa' Acquirente unico S.p.a. (di
seguito: l'Acquirente unico);
    d) al comma 3, che l'Autorita' regoli le condizioni di erogazione
del  servizio  di  maggior  tutela,  tra  cui  quelle economiche e di
qualita'  commerciale, in linea con le previsioni della direttiva che
sancisce  il  diritto dei clienti di cui alla precedente lettera c) a
fruire del servizio universale, inteso come il diritto alla fornitura
di  energia elettrica di una qualita' specifica a prezzi ragionevoli;
e  che tali condizioni siano obbligatoriamente proposte dalle imprese
di  distribuzione  o di vendita nelle offerte commerciali ai medesimi
clienti;
    e) al medesimo comma 3, accanto alle condizioni di erogazione del
servizio  di  cui  alla  precedente  lettera d), siano anche definiti
dall'Autorita'  ed  indicati  ai clienti finali prezzi di riferimento
delle  forniture  di  maggior  tutela,  individuati rispetto ai costi
effettivi di erogazione del servizio;
    f) al comma 4, un regime di salvaguardia per i clienti finali non
aventi  diritto  al  servizio  di maggior tutela che si trovino senza
fornitore  sul  mercato  libero  o  che non abbiano scelto il proprio
fornitore  sul medesimo mercato, istituendo tale regime come servizio
specifico di vendita ai clienti finali al di fuori del mercato libero
(di seguito: servizio di salvaguardia);
    g) al  medesimo  comma 4,  che  una  prima  fase  transitoria del
servizio  di  salvaguardia  venga  assicurata  transitoriamente dalle
imprese  distributrici  o  dalle societa' di vendita collegate a tali
imprese  a  garanzia  della  continuita'  della  fornitura ai clienti
finali,  a  condizioni  e  prezzi  previamente  resi  pubblici  e non
discriminatori;  e che tale fase transitoria trovi il suo superamento
con  l'aggiudicazione  del  medesimo  servizio  attraverso  procedure
concorsuali  per  aree territoriali disposte con apposito decreto del
Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorita';
   l'art.  2,  comma 12,  lettera h), della legge n. 481/1995 prevede
che  l'Autorita'  emani  le  direttive  concernenti  la  produzione e
l'erogazione  dei  servizi  da parte dei soggetti esercenti i servizi
medesimi;
   l'art.  2,  comma 12,  lettera l), della legge n. 481/1995 assegna
all'Autorita' la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza
dello  svolgimento  dei  servizi  dalla  stessa  regolati  al fine di
garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e
la  possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e
finali.
  Considerato, inoltre, che:
   il  TIT  disciplina  l'erogazione  dei servizi di trasmissione, di
distribuzione  e  di misura dell'energia elettrica ai clienti finali,
nonche'  la  vendita  di  energia  elettrica  ai  clienti del mercato
vincolato,  per  il  periodo  di  regolazione  2004-2007;  e che tale
mercato  non puo' essere mantenuto in operativita' oltre il 30 giugno
2007;
   la deliberazione n. 135/2007 definisce le tariffe per i servizi di
trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica destinata
ai  clienti finali domestici connessi in bassa tensione in vigore dal
1° luglio  2007;  e che con la medesima deliberazione vengono operati
una  chiara  distinzione  tra,  da  un lato, le componenti oggetto di
«tariffa»,  relative  alla  copertura  dei costi per l'erogazione dei
servizi   di   trasmissione,   distribuzione  e  misura  dell'energia
elettrica   e,   dall'altro,  le  componenti  relative  ad  acquisto,
commercializzazione  e  dispacciamento  dell'energia  elettrica i cui
corrispettivi dipendono invece da dinamiche di mercato, garantendo la
compatibilita'  con  la  completa  liberalizzazione  del  servizio di
vendita nel settore elettrico all'1 luglio 2007;
   la  medesima  deliberazione  n.  135/2007  rinvia ad un successivo
provvedimento,  da  emanarsi nell'ambito del procedimento avviato con
deliberazione   n.   106/2007,   la   definizione   della  disciplina
sostitutiva   della   regolazione   dei   corrispettivi   di  vendita
dell'energia  elettrica  destinata  ai  clienti  finali  del  mercato
vincolato o del segmento di mercato sostitutivo del mercato vincolato
dal 1° luglio 2007.
  Considerato, inoltre, che:
   la  deliberazione  n.  106/2007  ha  avviato  un  procedimento per
l'emanazione  di  provvedimenti  dell'Autorita'  aventi ad oggetto la
disciplina,  a  partire  dal  1° luglio  2007,  dei  regimi di tutela
previsti  per  i  clienti  civili  e  gli  altri  clienti finali e le
relative condizioni economiche di erogazione; e che tale procedimento
deve  ora  essere ri-orientato per tener conto delle misure immediate
rivenienti da disposizioni di normativa primaria emanata a seguito di
necessita'  ed  urgenza  per rendere effettivo il nuovo assetto della
vendita di energia elettrica dal 1° luglio 2007;
   conseguentemente,  i  provvedimenti  dell'Autorita'  in  esito  al
predetto  procedimento  assumono carattere di urgenza e devono essere
resi operativi entro il 1° luglio 2007.
  Considerato, inoltre, che:
   ai  fini  dell'erogazione del servizio di salvaguardia, le imprese
distributrici  o  le  societa' di vendita collegate alle medesime, se
ricorrono  le  condizioni per il rispetto dell'obbligo di separazione
societaria, possono approvvigionarsi di energia elettrica liberamente
sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica;
   relativamente  all'erogazione  del  servizio  di  salvaguardia  ai
clienti  finali  che  al  1° luglio  2007  risultano sprovvisti di un
venditore   nel   mercato   libero  possono  insorgere  criticita'  o
impossibilita'  di  natura  tecnica quanto al loro passaggio al nuovo
regime  di  fornitura,  anche in ragione dell'imminenza del 1° luglio
2007,  data in cui l'erogazione del servizio deve avere inizio; e che
tali  criticita'  riguardano,  in  particolar  modo,  le  difficolta'
riscontrabili    dagli    esercenti   la   salvaguardia   in   ordine
all'approvvigionamento autonomo di energia elettrica all'ingrosso, la
capacita'  di  formulare  corretti  programmi  di prelievo di energia
elettrica  relativo  ai  clienti finali e la possibilita' di attivare
contratti di dispacciamento per i clienti in salvaguardia.
  Considerato, infine, che:
   l'art.  1,  comma 1,  del decreto-legge 18 giugno 2007 dispone che
l'Autorita'  definisca  le modalita' con cui le imprese distributrici
garantiscono  l'accesso  tempestivo  e  non  discriminatorio  ai dati
derivanti dai sistemi e dall'attivita' di misura, relativi ai consumi
dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la
formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di
fornitura;
   in  considerazione  dell'estinzione  del mercato vincolato e della
costituzione   del   servizio  di  maggior  tutela,  la  destinazione
dell'energia  elettrica  ritirata  dai  gestori  di rete ai sensi del
decreto  legislativo  n. 387/2003 e della deliberazione n. 34/2005 va
adeguata  per  tener conto del mutato assetto degli esercenti e delle
condizioni economiche a presidio del servizio di maggior tutela;
   le  disposizioni  relative  al  servizio  di  maggior  tutela e al
servizio  di  salvaguardia  non  devono  alterare la concorrenza, ne'
creare  potenziali  barriere  alla  libera  scelta  dei venditori nel
mercato  libero  da  parte  dei clienti finali serviti nell'ambito di
detti servizi.
  Ritenuto necessario:
   coerentemente  con  la completa liberalizzazione della domanda nel
settore  elettrico  e  dei  principi  della  direttiva,  attuare  una
evoluzione  del mercato al dettaglio in cui viene superata la nozione
di  tariffa  di  vendita  dell'energia  elettrica che caratterizza il
prezzo  massimo  a  tutela  di  utenti  e consumatori praticata da un
soggetto  che  eroga  un  servizio in esclusiva, quale quello sin qui
previsto per i clienti del mercato vincolato;
   conseguentemente,   sia   definito  un  nuovo  sistema  di  tutele
specifiche per alcune classi di clienti, tipicamente quelli dotati di
minor  potere  contrattuale  nel  mercato,  dove  la  protezione  dei
medesimi  avviene  attraverso  l'erogazione di un servizio di maggior
tutela   a   condizioni   standard  di  prezzi  e  qualita'  definite
dall'Autorita' sulla base di criteri di mercato;
   prevedere  la  regolazione  delle  condizioni  di  erogazione  del
servizio  di  maggior  tutela  valide  dal  1° luglio 2007, definendo
altresi'  le  condizioni economiche che l'esercente la maggior tutela
deve offrire ai clienti ammessi a tale servizio e che sono tali da:
    a) assicurare  ai clienti finali serviti nell'ambito del servizio
di  maggior  tutela la fornitura di energia elettrica ad una qualita'
specifica ed a prezzi ragionevoli;
    b) rispecchiare  i  costi  del servizio, cosi' da non alterare la
concorrenza  ne'  creare  potenziali  barriere alla libera scelta dei
venditori  nel  mercato  libero  da  parte dei clienti finali serviti
nell'ambito di detti servizi;
   definire,  con  riferimento  alla  cessione  di  energia elettrica
destinata  al  servizio  di maggior tutela dall'Acquirente unico agli
esercenti il servizio:
    a) il   riconoscimento,  da  parte  degli  esercenti,  dei  costi
sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia
destinata ai clienti in maggior tutela;
    b) una  sequenza  temporale  di  regolazione  dei  pagamenti  che
consenta  il  mantenimento  sostanziale  dell'equilibrio  finanziario
dell'Acquirente  unico,  in  analogia con quanto ad oggi disciplinato
per il mercato vincolato;
   prevedere direttive per gli esercenti il servizio di salvaguardia,
anche  alla luce dei principi di pubblicita' e non discriminatorieta'
delle  condizioni  economiche  che gli stessi esercenti sono tenuti a
offrire  ai  sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, in modo tale che
si  pervenga  ad  un  regime  di  salvaguardia  in  cui vigono prezzi
liberamente definiti ma sorvegliati dall'Autorita' per l'espletamento
delle  proprie  funzioni  di  tutela generale di utenti e consumatori
disposte dalla legge n. 481/1995;
   definire  disposizioni  in  materia di misura e disponibilita' dei
dati,  in  particolare  per  la  gestione dei contratti di fornitura,
prevedendo  specifici  obblighi di comunicazione in capo alle imprese
distributrici.
  Ritenuto opportuno:
   prevedere,  ai  fini  di  pubblicizzare e diffondere la conoscenza
dello  svolgimento  del  servizio di maggior tutela e del servizio di
salvaguardia,  obblighi  di tipo informativo in capo agli esercenti i
servizi  sia  nei  confronti  dell'Autorita'  che  dei clienti finali
serviti;
   definire un periodo transitorio, con termine il 30 settembre 2007,
durante  il  quale  gli esercenti il servizio di salvaguardia possono
approvvigionarsi   dall'Acquirente   unico   a   condizioni  definite
dall'Autorita'  che  tengono  conto  del carattere di temporaneita' e
straordinarieta' della fornitura di tale servizio;
   rinviare  a  successivi  provvedimenti,  integrativi del presente,
l'adeguamento delle modalita' di ritiro dell'energia elettrica di cui
alla  deliberazione  n.  34/2005  e  la  definizione  dei  meccanismi
relativi   alla   perequazione   dei   costi   di  approvvigionamento
dell'energia  elettrica ai clienti di maggior tutela, le modalita' di
definizione dei meccanismi di conguaglio tra l'Acquirente unico e gli
esercenti  la  maggior tutela nonche' le modalita' di definizione dei
meccanismi   di   conguaglio,   successivamente  alla  determinazione
dell'energia  elettrica  effettivamente  prelevata,  tra l'Acquirente
unico e gli esercenti la salvaguardia che si avvalgono del diritto di
cui al precedente alinea.
  Ritenuto necessario:
   date  la  complessita' della riforma dell'assetto della vendita di
energia  elettrica  a  causa dell'introduzione dei servizi di maggior
tutela  e  di  salvaguardia  e  l'esigenza  di  evitare  soluzioni di
continuita'  delle  forniture  nei  diversi  segmenti  di  mercato al
dettaglio,   definire   un   primo  insieme  di  misure  urgenti  con
decorrenza luglio  2007  in vigore fino al completo recepimento della
direttiva,  atte  ad avviare la citata riforma ma che potranno essere
integrate  in ragione di quanto indicato al precedente alinea e delle
esigenze  che  si  verranno  a  creare nei primi mesi di operativita'
delle medesime;
   per  conferire chiarezza alla disciplina dell'Autorita' di riforma
dell'assetto,  provvedere a definire un Testo Integrato della Vendita
di energia elettrica o TIV, anche in ragione del fatto che tali norme
si  rivolgono  ad una clientela diffusa che, affrontando per la prima
volta  il mercato libero, necessita di conoscere in maniera sinottica
il sistema regolatorio a presidio delle proprie tutele;

                              Delibera:

  1. Di  approvare  le disposizioni di cui all'Allegato A, denominato
Testo  Integrato  Vendita  o TIV, al presente provvedimento di cui il
medesimo Allegato forma parte integrante e sostanziale.
  2. Di  conferire  mandato,  coerentemente  con  il  disposto  della
deliberazione  n.  106/2007,  al  direttore  della  Direzione Mercati
dell'Autorita' per:
   a) monitorare  l'effettiva  costituzione  del  nuovo  assetto  dei
servizi  di  vendita  di energia elettrica al dettaglio dal 1° luglio
2007,   come   riformato  ai  sensi  del  presente  provvedimento,  e
l'ordinato  svolgimento delle attivita' dei diversi operatori in tale
contesto  nei  riguardi dei clienti finali, anche ai fini di istruire
eventuali   provvedimenti  di  manutenzione,  di  integrazione  e  di
consolidamento di tale assetto;
   b) avviare   un   gruppo  di  lavoro,  che  coinvolga  i  soggetti
interessati, con l'obiettivo di identificare opportuni indicatori per
il  monitoraggio  del  mercato  della vendita di energia elettrica ai
clienti dotati di minore forza contrattuale;
   c) assicurare,   in   collaborazione   con  la  Direzione  Tariffe
dell'Autorita',  un  adeguato  raccordo  tra i meccanismi del sistema
tariffario  per il mercato vincolato operativo sino al 30 giugno 2007
compreso e la disciplina regolatoria del nuovo assetto dei servizi di
vendita  di  energia  elettrica  introdotta  dal  TIV  con decorrenza
1° luglio 2007.
  3. Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  al Ministro dello sviluppo economico ed al
Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee.
  4. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua prima pubblicazione.
   Roma, 27 giugno 2007
                                                 Il presidente: Ortis