(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

   TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA
     ELETTRICA E IL GAS PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VENDITA
    DELL'ENERGIA ELETTRICA DI MAGGIOR TUTELA E DI SALVAGUARDIA AI
  CLIENTI FINALI Al SENSI DEL DECRETO LEGGE 18 GIUGNO 2007 N. 73/07

                    - DECORRENZA 1 LUGLIO 2007 -


                              TITOLO 1
                        DISPOSIZIONI GENERALI


                             Articolo 1
                             Definizioni

  1.1   Ai   fini   dell'interpretazione  e  dell'applicazione  delle
disposizioni  contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto
applicabili,  le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorita'   30   gennaio  2004,  n. 5/04,  come  successivamente
integrato   e   modificato,  ed  all'Allegato  A  alla  deliberazione
dell'Autorita'   9   giugno  2006,  n. 111/06,  come  successivamente
integrato e modificato, nonche' le seguenti definizioni:
   - ambito territoriale e' l'area geografica nella quale l'esercente
la  maggior tutela o l'esercente la salvaguardia erogano i rispettivi
servizi;
   - cliente  avente  diritto  al  servizio  di  maggior tutela e' il
cliente  finale  di  cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18
giugno 2007;
   - cliente avente diritto al servizio di salvaguardia e' il cliente
finale  di  cui  all'articolo  1, comma 4 del decreto-legge 18 giugno
2007;
   - cliente  del  mercato  libero  e'  il cliente finale diverso dal
cliente in maggior tutela e dal cliente in salvaguardia;
   - cliente in maggior tutela e' il cliente finale cui e' erogato il
servizio di maggior tutela;
   - cliente  in  salvaguardia e' il cliente finale cui e' erogato il
servizio di salvaguardia;
   - componente  UC1  e'  il  corrispettivo, espresso in centesimi di
euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei
costi  di  approvvigionamento  dell'energia  elettrica  destinata  al
mercato vincolato;
   - corrispettivo  PCV  (prezzo  commercializzazione  vendita) e' il
corrispettivo,  espresso  in  centesimi  di euro/kWh, a copertura dei
costi  di  commercializzazione  sostenuti  dall'esercente  la maggior
tutela;
   - corrispettivo  PED  (prezzo  energia  e  dispacciamento)  e'  il
corrispettivo,  espresso  in  centesimi  di euro/kWh, a copertura dei
costi   sostenuti   dall'Acquirente   unico   per   l'acquisto  e  il
dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior
tutela;
   - corrispettivo    PPE   (prezzo   perequazione   energia) e'   il
corrispettivo,  espresso  in centesimi di euro/kWh, a copertura degli
squilibri  del  sistema  di  perequazione  dei  costi  di  acquisto e
dispacciamento   dell'energia  elettrica  destinata  al  servizio  di
maggior tutela;
   - elemento   PD   (prezzo   dispacciamento)   e'   l'elemento  del
corrispettivo PED, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei
costi  di  dispacciamento  di  cui  al  Titolo  4 della deliberazione
n. 111/06  dell'energia  elettrica  destinata  ai  clienti in maggior
tutela;
   - elemento  PE  (prezzo  energia) e'  l'elemento del corrispettivo
PED,  espresso  in  centesimi  di  euro/kWh, a copertura dei costi di
acquisto  dell'energia  elettrica  destinata  ai  clienti  in maggior
tutela;
   - esercente  la  maggior  tutela  e'  il  soggetto  che,  ai sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga
il servizio di maggior tutela;
   - esercente   la   salvaguardia  e'  il  soggetto  che,  ai  sensi
dell'articolo  1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga il
servizio di salvaguardia;
   - parametro  PD(deponente)F  (prezzo dispacciamento per fascia) e'
la  stima  della  media  trimestrale  della  componente del prezzo di
cessione  dell'energia  elettrica  agli esercenti la maggior tutela a
copertura  dei  costi  di  dispacciamento  di  cui  al Titolo 4 della
deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;
   - parametro PD(deponente)M (prezzo dispacciamento monorario) e' la
stima  della  media  annuale  della componente del prezzo di cessione
dell'energia  elettrica  agli esercenti la maggior tutela a copertura
dei  costi  di  dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione
n. 111/06  sostenuti  per  soddisfare  la domanda relativa a ciascuna
delle  tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere da a) a c)
espresso in centesimi di euro/kWh;
   - parametro PE(deponente)F (prezzo energia per fascia) e' la stima
della  media  trimestrale,  per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed
F3,  della  componente  del prezzo di cessione dell'energia elettrica
agli  esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e
funzionamento   dell'Acquirente   unico,  espresso  in  centesimi  di
euro/kWh;
   - parametro  PE(deponente)M (prezzo energia monorario) e' la stima
della   media   annuale  della  componente  del  prezzo  di  cessione
dell'energia  elettrica  agli esercenti la maggior tutela a copertura
dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico sostenuti
per  soddisfare  la  domanda  relativa  a  ciascuna  delle  tipologie
contrattuali  di  cui  al comma 2.3, lettere da  a) a  c) espresso in
centesimi di euro/kWh;
   - piccole  imprese  sono  i  clienti  finali  diversi  dai clienti
domestici  aventi  meno  di  50 dipendenti ed un fatturato annuo o un
totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
   - prezzo  di  riferimento  e'  il  prezzo  di  riferimento  di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 giugno 2007;
   - servizio  di  maggior  tutela o maggior tutela e' il servizio di
vendita  di  energia  elettrica  di  cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 18 giugno 2007;
   - servizio  di  salvaguardia  o  salvaguardia  e'  il  servizio di
vendita  di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, secondo
periodo del decreto-legge 18 giugno 2007.
   - Direttiva  2003/54/CE  e'  la Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 giugno 2003;
   - legge n. 481/95 e' la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
   - decreto-legge  18  giugno  2007  e'  il  decreto 18 giugno 2007,
n. 73/07,  recante "Misure urgenti per il rispetto delle disposizioni
comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia";
   - deliberazione  n. 158/99  e'  la deliberazione dell'Autorita' 10
ottobre 1999, n. 158/99;
   - deliberazione  n. 78/04  e'  la  deliberazione dell'Autorita' 27
maggio 2004, n. 78/04;
   - deliberazione  n. 111/06  e'  l'Allegato  A  alla  deliberazione
dell'Autorita'  9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e
integrazioni;
   - deliberazione  n. 152/06  e'  la deliberazione dell'Autorita' 19
luglio 2006, n. 152/06;
   - deliberazione  n. 292/06  e'  la deliberazione dell'Autorita' 20
dicembre 2006, n. 292/06;
   - deliberazione  n. 144/07  e'  la deliberazione dell'Autorita' 25
giugno 2007, n. 144/07;
   - TIT  (Testo  integrato  trasporto)  e'  il Testo integrato delle
disposizioni  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione, distribuzione, misura e
vendita   dell'energia   elettrica  per  il  periodo  di  regolazione
2004-2007  e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e
diritti  fissi, approvato con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio
2004, n. 5/04;
   - TIV (Testo integrato vendita) e' il presente provvedimento.


                             Articolo 2
                          Ambito oggettivo

  2.1  Ai  sensi  del  decreto-legge  18  giugno  2007, in attesa del
completo   recepimento   della  Direttiva  2003/54/CE,  il  TIV  reca
disposizioni aventi ad oggetto:
   a) la regolazione del servizio di maggior tutela e del servizio di
salvaguardia;
   b) alcune   delle  modalita'  con  cui  le  imprese  distributrici
garantiscono  l'accesso  tempestivo  e  non  discriminatorio ai dati,
derivanti dai sistemi e dall'attivita' di misura, relativi ai consumi
dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la
gestione dei contratti di fornitura.

  2.2  Ai  sensi  dell'articolo  2, comma 12, lettera h), della legge
n. 481/95,  il  TIV  reca  altresi' disposizioni aventi ad oggetto le
direttive  ai  soggetti esercenti il servizio di vendita dell'energia
elettrica ai clienti finali.

  2.3  Ai  fini  della  regolazione  dei servizi di cui al comma 2.1,
lettera  a), si distinguono le tipologie contrattuali per le seguenti
classi  di  punti  di  prelievo  riconducibili  alle utenze di cui al
comma 2.2 del TIT:
   a) punti   di   prelievo   nella  titolarita'  di  clienti  finali
domestici, da cui e' prelevata energia elettrica per alimentare:
    i) applicazioni  in  locali  adibiti  ad  abitazioni  a carattere
familiare  o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi,
convitti,  ospedali,  istituti  penitenziari  e  strutture  abitative
similari;   tali  applicazioni  comprendono  i  servizi  generali  in
fabbricati che comprendano una sola abitazione;
    ii) applicazioni in locali annessi o pertinenti all'abitazione ed
adibiti  a  studi,  uffici,  laboratori,  gabinetti di consultazione,
cantine   o  garage  o  a  scopi  agricoli,  purche'  l'utilizzo  sia
effettuato  con  unico  punto di prelievo per l'abitazione e i locali
annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW;
   b) punti   di  prelievo  in  bassa  tensione  per  l'illuminazione
pubblica,  da  cui  e'  prelevata  energia  elettrica  utilizzata per
alimentare  gli  impianti di illuminazione di aree pubbliche da parte
dello  Stato,  delle  province,  dei  comuni  o  degli altri soggetti
pubblici  o privati che ad essi si sostituiscono in virtu' di leggi o
provvedimenti;
   c) punti  di  prelievo  in  bassa  tensione per gli usi diversi da
quelli di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
   d) punti   di  prelievo  in  media  tensione  per  l'illuminazione
pubblica,  da  cui  e'  prelevata  energia  elettrica  utilizzata per
alimentare  gli  impianti di illuminazione di aree pubbliche da parte
dello  Stato,  delle  province,  dei  comuni  o  degli altri soggetti
pubblici  o privati che ad essi si sostituiscono in virtu' di leggi o
provvedimenti;
   e) punti  di  prelievo  in  media  tensione per gli usi diversi da
quelli di cui alla lettera  d) del presente comma;
   f) punti di prelievo in alta ed altissima tensione.


                             Articolo 3
          Criteri generali di regolazione dei corrispettivi

  3.1  I  corrispettivi  unitari delle condizioni economiche ottenute
come  prodotto  di elementi e parametri devono essere arrotondate con
criterio  commerciale  alla  seconda  cifra  decimale, se espresse in
centesimi di euro, o alla quarta cifra decimale, se espresse in euro.

  3.2  I  corrispettivi derivanti dall'applicazione di elementi delle
condizioni economiche espresse in centesimi di euro/punto di prelievo
per  anno,  sono  addebitati in quote mensili calcolate dividendo per
dodici   i  medesimi  corrispettivi  ed  arrotondate  secondo  quanto
previsto  al  comma 3.1.  Nel  caso  di  cessazione, subentro o nuovo
allacciamento,  nel mese in cui la cessazione, il subentro o il nuovo
allacciamento si verificano, i corrispettivi espressi in centesimi di
euro/punto  di  prelievo per anno, devono essere moltiplicati, per un
coefficiente  pari  al rapporto tra il numero di giorni di durata del
contratto  relativo al servizio di maggior tutela nel medesimo mese e
365 (trecentosessantacinque).


                             Articolo 4
             Attivazione del servizio di maggior tutela
                   e del servizio di salvaguardia

  4.1  Con  riferimento  a  tutti  i  punti  di  prelievo serviti nel
servizio di maggior tutela:
   a) l'esercente  la maggior tutela e' titolare del contratto per il
servizio  di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica e
assume  la  qualifica  di  utente  del  servizio di trasmissione e di
distribuzione;
   b) l'Acquirente   unico   assume   la   qualifica  di  utente  del
dispacciamento.

  4.2  Con  riferimento a tutti i punti di prelievo corrispondenti ai
clienti  in  salvaguardia l'esercente la salvaguardia e' titolare del
contratto   per  il  servizio  di  trasmissione  e  di  distribuzione
dell'energia  elettrica e del contratto di dispacciamento e assume la
qualifica  di utente del servizio di trasmissione, di distribuzione e
di utente del dispacciamento, salvo quanto disposto all'articolo 23.

  4.3  Nel  caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore
sul   mercato  libero  e,  di  conseguenza,  senza  un  contratto  di
dispacciamento  in  vigore  con  riferimento  a  uno  o piu' punti di
prelievo  nella propria titolarita', l'impresa distributrice provvede
a inserire i medesimi punti di prelievo:
   a) nel  contratto  di  dispacciamento dell'Acquirente unico, per i
clienti di cui al comma 5.2;
   b) nel    contratto   di   dispacciamento   dell'   esercente   la
salvaguardia, per i clienti di cui al comma 14.2 e a darne tempestiva
comunicazione  rispettivamente  all'esercente  la maggior tutela o la
salvaguardia.

  4.4  Ciascun  cliente  avente  diritto  alla  maggior  tutela  puo'
richiedere all'esercente la maggior tutela l'attivazione del servizio
e  si  puo'  avvalere  dell'esercente la maggior tutela per l'inoltro
della  comunicazione del recesso con le modalita' di cui all'articolo
5 della deliberazione n. 144/07.

  4.5  A  partire  dall'inserimento  dei  punti di prelievo di cui al
comma 4.3,  e' attivato il corrispondente servizio di maggiore tutela
o  il  servizio di salvaguardia ed il cliente finale e' servito al di
fuori del mercato libero.

  4.6  L'esercente  la  maggior  tutela  comunica  al  cliente finale
l'avvenuta  attivazione  del  servizio  entro 3 giorni lavorativi dal
ricevimento  della comunicazione di cui al comma 4.3 indicando che il
cliente   e'   servito  nel  servizio  di  maggior  tutela,  definito
all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, a
condizioni definite dall'Autorita' nel TIV.

  4.7   L'esercente   la  salvaguardia  comunica  al  cliente  finale
l'avvenuta  attivazione  del  servizio  entro 3 giorni lavorativi dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.3 indicando:
   a) che  il  cliente  e'  servito  nel  servizio  di  salvaguardia,
definito  all'articolo  1,  comma 4 del decreto-legge 18 giugno 2007,
n. 73/07,    a    condizioni   e   prezzi   liberamente   determinati
dall'esercente    medesimo    previamente   resi   pubblici   e   non
discriminatori;
   b) che  l'esercente  la salvaguardia e', ai sensi dell'articolo 1,
comma 4   del  decreto-legge  18  giugno  2007,  n. 73/07,  l'impresa
distributrice  o  la  societa'  di vendita collegata a tale impresa e
che,  successivamente  agli  indirizzi  del  Ministero dello sviluppo
economico,  il  servizio  di  salvaguardia  sara' definito attraverso
procedure concorsuali per aree territoriali;
   c) le  condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia,
secondo quanto disposto dal comma 15.1, lettera b).


                              TITOLO 2

                     SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

                              SEZIONE 1
     CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA AI
                           CLIENTI FINALI


                             Articolo 5
                       Ambito di applicazione

  5.1  Ciascun  soggetto  esercente  la  maggior  tutela e' tenuto ad
offrire  ai  clienti  aventi  diritto  alla  maggior tutela di cui al
comma 5.2  almeno le condizioni di erogazione del servizio di maggior
tutela definite alla presente Sezione 1.

  5.2 I clienti aventi diritto alla maggior tutela comprendono:
   a) i  clienti  finali  domestici,  titolari  di  punti di prelievo
definiti  nella  tipologia  contrattuale di cui al comma 2.3, lettera
a);
   b) le  piccole  imprese,  purche'  tutti i punti di prelievo nella
titolarita' della singola impresa siano connessi in bassa tensione;
   c) i  clienti  finali  titolari di applicazioni relative a servizi
generali  utilizzati  dai clienti di cui alle precedenti lettere a) e
b), limitatamente ai punti di prelievo dei medesimi servizi generali.

  5.3 Ai fini dell'identificazione delle piccole imprese, l'esercente
richiede  a  ciascun cliente appartenente alle tipologie contrattuali
di  cui  al  comma 2.3,  lettere   b) e   c) di  attestare,  mediante
dichiarazione   sostitutiva  in  conformita'  alle  disposizioni  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive  modificazioni  e integrazioni, se soddisfa i requisiti di
cui alla definizione di piccola impresa.


                             Articolo 6
           Registrazione degli esercenti la maggior tutela

  6.1  L'Autorita'  pubblica sul proprio sito internet l'elenco degli
esercenti la maggior tutela.

  6.2  Ai fini della registrazione degli esercenti la maggior tutela,
ciascun  esercente,  diverso  dall'impresa distributrice, e' tenuto a
comunicare all'Autorita' le seguenti informazioni:
   a) i  dati  anagrafici: ragione sociale, sede legale, partita IVA,
codice fiscale, numero di iscrizione al registro delle imprese;
   b) i  riferimenti  per il contatto da parte del cliente, indicando
il  numero  di  telefono  e,  se  disponibili,  i  numeri  di  fax  e
l'indirizzo e-mail;
   c) l'indicazione   dell'ambito   territoriale   in  cui  eroga  il
servizio.

  6.3  Ai fini della registrazione degli esercenti la maggior tutela,
ciascun esercente e' altresi' tenuto a comunicare all'Autorita' se il
medesimo sia:
   a) una  societa' di vendita collegata o controllata o appartenente
al medesimo gruppo societario di un'impresa distributrice;
   b) una   societa'   di  vendita  non  collegata  o  controllata  o
appartenente    al   medesimo   gruppo   societario   di   un'impresa
distributrice, della quale tuttavia l'impresa distributrice stessa si
avvale per l'erogazione del servizio di maggior tutela.

  6.4  Nei casi di cui al comma precedente, la societa' di vendita e'
tenuta ad indicare altresi' la ragione sociale della relativa impresa
distributrice.

  6.5   L'esercente  la  maggior  tutela  comunica  all'Autorita'  le
variazioni delle informazioni di cui ai commi 6.2, 6.3 e 6.4 entro 15
(quindici) giorni dal loro verificarsi.


                             Articolo 7
                        Condizioni economiche

  7.1 Le condizioni economiche che l'esercente la maggior tutela deve
offrire  ai  clienti  di  cui al comma 5.2 si articolano nei seguenti
corrispettivi unitari:
   a) il corrispettivo PED;
   b) il  corrispettivo  PCV, i cui valori sono fissati nella tabella
1;
   c) il corrispettivo PPE;
   d) la componente UC(deponente)1.

  7.2  Il  corrispettivo  PED e' fissato pari alla somma dei seguenti
elementi ed applicato all'energia elettrica prelevata:
   a) PE;
   b) PD.

  7.3 L'elemento PE di cui al comma 7.2, lettera a), e' pari a:
   a) il   prodotto   tra  il  parametro  (lambda)  ed  il  parametro
PE(deponente)M  per  i clienti finali non dotati di misuratori atti a
rilevare  l'energia  elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2
ed F3;
   b) il   prodotto   tra  il  parametro  (lambda)  ed  il  parametro
PE(deponente)F,  per  clienti  finali  dotati  di  misuratori  atti a
rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e
F3.

  7.4 L'elemento PD di cui al comma 7.2, lettera b), e' pari a:
   a) il   prodotto   tra  il  parametro  (lambda)  ed  il  parametro
PD(deponente)M  per  i clienti finali non dotati di misuratori atti a
rilevare  l'energia  elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2
ed F3;
   b) il   prodotto   tra  il  parametro  (lambda)  ed  il  parametro
PD(deponente)F,  per  clienti  finali  dotati  di  misuratori  atti a
rilevare  l'energia  elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2
ed F3.
   a)

  7.5  I  valori del parametro (lambda) sono fissati nella tabella 10
del  TIT.  Gli  elementi  PE, PD ed i corrispettivi unitari PED e PPE
sono   pubblicati   dall'Autorita'   prima   dell'inizio  di  ciascun
trimestre.


                             Articolo 8
            Condizioni contrattuali e livelli di qualita'

  8.1  Gli  esercenti  la  maggior  tutela applicano, le disposizioni
dell'Autorita'  in  tema di condizioni contrattuali e le prescrizioni
in  materia di trasparenza dei documenti di fatturazione in vigore al
30 giugno 2007 e riferite ai clienti del mercato vincolato.

  8.2 Gli esercenti la maggior tutela applicano i livelli di qualita'
commerciale  di  loro  competenza  previsti dal Testo integrato delle
disposizioni  dell'Autorita'  in  materia  di qualita' dei servizi di
distribuzione  misura  e  vendita  dell'energia elettrica di cui alla
deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04.


                             Articolo 9
                        Prezzi di riferimento

  9.1  L'Autorita'  definisce, entro la fine del trimestre successivo
al termine di ciascun trimestre, i prezzi di riferimento per ciascuna
tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 riferita ai clienti finali
di cui al comma 5.2.

  9.2 Il prezzo di riferimento e' fissato pari alla media trimestrale
del prezzo di cessione di cui al comma 11.3 determinata tenendo conto
della  domanda  relativa  a ciascuna tipologia contrattuale di cui al
comma 2.3 riferita ai clienti finali di cui al comma 5.2.


                              SEZIONE 2

        APPROVVIGIONAMENTO E CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
                  AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA


                             Articolo 10
                       Ambito di applicazione

  10.1  Ai  sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, ciascun esercente
la  maggior  tutela acquista l'energia elettrica oggetto del servizio
dall'Acquirente  unico,  che  si approvvigiona all'ingrosso per tutti
gli  esercenti  la  maggior tutela e che e' utente del dispacciamento
con  riferimento a tutti i punti di prelievo cui il singolo esercente
eroga il servizio di maggior tutela.

  10.2    Le    condizioni   di   cessione   dell'energia   elettrica
dall'Acquirente  unico  all'esercente la maggior tutela sono regolate
secondo  quanto  stabilito  nella  presente Sezione 2, nonche' per le
condizioni  compatibili  con  il TIV, nel contratto tipo approvato ai
sensi  della  deliberazione n. 78/04, in cui alla controparte impresa
distributrice subentra l'esercente la maggior tutela.


                             Articolo 11
                Costo di approvvigionamento da parte
                  degli esercenti la maggior tutela

  11.1  L'esercente  la  maggior  tutela, per le quantita' di energia
elettrica  destinate  ai  clienti  in maggior tutela come definite al
comma 11.2,  e'  tenuto al pagamento del prezzo di cessione di cui al
comma 11.3.

  11.2  L'energia  elettrica  destinata  ai clienti in maggior tutela
serviti  dal singolo esercente la maggior tutela e' pari, in ciascuna
ora,  alla  quota  del prelievo residuo d'area dei clienti in maggior
tutela  non  trattati su base oraria attribuita al medesimo esercente
sulla  base  delle modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 5 della
deliberazione n. 118/03.

  11.3  Il  prezzo  di  cessione praticato dall'Acquirente unico agli
esercenti  la  maggiore tutela, espresso in centesimi di euro/kWh, e'
pari, in ciascuna fascia oraria F1, F2 e F3 di un mese, alla somma di
tre componenti:
   a) la  media,  ponderata  per  le  rispettive  quantita' orarie di
energia  elettrica, dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico
nelle ore comprese in detta fascia oraria:
    i) per  l'acquisto  dell'energia elettrica nel mercato del giorno
prima e nel mercato di aggiustamento;
    ii) per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di
compravendita  di  energia elettrica conclusi al di fuori del sistema
delle offerte;
    iii) per  la  copertura  dei rischi connessi all'oscillazione dei
prezzi  dell'energia  elettrica, attraverso contratti differenziali o
altre tipologie di contratto;
   b) il  costo  unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualita'
di  utente  del  dispacciamento per i clienti in maggior tutela nelle
ore comprese in detta fascia oraria;
   c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per
l'attivita'  di  acquisto  e  vendita  dell'energia  elettrica  per i
clienti in maggior tutela.

  11.4  Ai  fini  della  determinazione  dei  corrispettivi di cui al
comma 11.3    gli   importi   relativi   all'energia   elettrica   di
sbilanciamento  valorizzati  al  prezzo di cui al comma 30.4, lettera
 c) della  deliberazione  n. 111/06  si  intendono compresi nei costi
sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica
nel   mercato   del   giorno  prima  e  non  tra  i  costi  sostenuti
dall'Acquirente unico in qualita' di utente del dispacciamento.

  11.5  Con riferimento al comma 11.3, lettera a), punti ii) ed iii),
il  costo unitario relativo alle ore comprese in ciascuna delle fasce
orarie  F1,  F2  e  F3  di  un  mese e' pari al prodotto tra il costo
unitario  che  l'Acquirente  unico  avrebbe sostenuto in detta fascia
oraria  se  avesse  acquistato nel mercato del giorno prima l'energia
elettrica  oggetto del contratto di compravendita o del contratto per
la  copertura  dei  rischi  connessi  con  l'oscillazione  dei prezzi
dell'energia elettrica e il rapporto tra:
   a) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in detto mese
per   l'acquisto   dell'energia  elettrica  attraverso  contratti  di
compravendita  di  energia elettrica conclusi al di fuori del sistema
delle   offerte   o   per   la  copertura  dei  rischi  connessi  con
l'oscillazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica;
   b) il  costo  unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto in
detto  mese  se  avesse  acquistato  nel  mercato  del  giorno  prima
l'energia  elettrica  oggetto  del  contratto  di compravendita o del
contratto per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei
prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica.


                             Articolo 12
              Fatturazione e regolazione dei pagamenti

  12.1  Il  periodo di fatturazione dei corrispettivi per la cessione
dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela e' il mese di
calendario.  T  pagamenti  degli  esercenti all'Acquirente unico sono
effettuati  con valuta beneficiaria il quindicesimo giorno lavorativo
del secondo mese successivo a quello di competenza.

  12.2 Ai fini dell'emissione delle fatture di cui al comma 12.1:
   a) ciascuna  impresa distributrice comunica all'Acquirente unico e
all'esercente  la  maggior tutela entro il giorno 20 (venti) del mese
successivo  a  quello  di  competenza  l'energia  elettrica di cui al
comma 11.2;
   b) l'Acquirente unico calcola, entro il giorno 27 (ventisette) del
mese  successivo a quello di competenza, il prezzo di cessione di cui
al comma 11.3, al netto degli oneri di sbilanciamento.

  12.3  L'Acquirente  unico  verifica  la correttezza e la congruita'
delle  comunicazioni  di  cui  al  comma 12.2, lettera  a) sulla base
delle informazioni di cui al comma 17.1.


                             Articolo 13
                      Obblighi di informazione

  13.1  L'Acquirente  unico  comunica  all'Autorita'  e  pubblica nel
proprio  sito internet, entro il termine del mese successivo a quello
di competenza:
   a) il prezzo di cui comma 11.3 relativo al mese di competenza;
   b) i  costi  totali  sostenuti  dall'Acquirente  unico nel mese di
competenza,  distinti  per  ciascuna  tipologia  di  costo  di cui al
comma 11.3;
   c) la  quantita'  di  energia elettrica acquistata nel mercato del
giorno prima e nel
  mercato  di  aggiustamento  in  ciascun  mese  di  competenza ed in
ciascuna zona;
   d) la  quantita'  di  energia elettrica acquistata al di fuori del
sistema delle offerte
  del mese di competenza ed in ciascuna zona;
   e) il prezzo medio pagato al Gestore del mercato elettrico per gli
acquisti di cui alla lettera  c) nel mese di competenza;
   f) il prezzo medio dell'energia elettrica oggetto dei contratti di
compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte nel mese
di competenza.

  13.2 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per il servizio
di   maggior   tutela,   l'Acquirente   unico   comunica  mensilmente
all'Autorita',  con  riferimento  a  ciascun  anno solare, secondo le
modalita' dalla medesima stabilite :
   a) i costi unitari di approvvigionamento sostenuti in ciascuna ora
di  ciascun  mese,  distinti  per  ciascuna tipologia di costo di cui
comma 11.3;
   b) le  quantita'  relative  a  ciascuna  tipologia di costo di cui
comma 11.3, articolate per ciascuna ora e per ciascun mese;
   c) la  differenza  tra  la  stima  dei costi di approvvigionamento
comunicati    il   mese   precedente   e   i   costi   effettivi   di
approvvigionamento   sostenuti  dall'Acquirente  unico  nel  medesimo
periodo.

  13.3 L'Acquirente unico invia all'Autorita' con cadenza trimestrale
il  budget  finanziario  relativo  ai  quattro  trimestri successivi,
nonche' il rendiconto finanziario relativo all'ultimo trimestre.


                              TITOLO 3

                      SERVIZIO DI SALVAGUARDIA


                             Articolo 14
                       Ambito di applicazione

  14.1  Fino  all'operativita'  del servizio di salvaguardia definito
dal  Ministro  dello  sviluppo  economico  ai  sensi dell'articolo 1,
comma 4,  primo periodo, del decreto 18 giugno 2007, ciascun soggetto
esercente  la  salvaguardia  e'  tenuto  a  offrire ai clienti aventi
diritto   alla   salvaguardia   le  condizioni  per  il  servizio  di
salvaguardia definite al presente Titolo 3.

  14.2 1 clienti aventi diritto alla salvaguardia comprendono tutti i
clienti finali diversi dai clienti di cui al comma 5.2.

  14.3  Il  cliente  in  salvaguardia  ha  diritto  di  recedere  dal
contratto per il medesimo servizio con un preavviso di un mese.


                             Articolo 15
               Condizioni del servizio di salvaguardia

  15.1  Le  condizioni  economiche  applicate  ai  clienti  di cui al
comma 14.2 dall'esercente la salvaguardia devono essere:
   a) determinate  da  ciascun esercente in modo tale da riflettere i
costi sostenuti per l'erogazione del servizio;
   b) comunicate a ciascun cliente di cui al comma 14.2, indicando il
criterio  e  le  modalita'  di  determinazione e di aggiornamento dei
corrispettivi unitari e, se determinabile in tale momento, il livello
di tali corrispettivi;
   c) offerte   ai  clienti  finali  in  maniera  trasparente  e  non
discriminatoria.

  15.2  L'esercente  la  salvaguardia  e'  tenuto ad applicare, per i
clienti  con  punti di prelievo in bassa tensione, le disposizioni in
tema  di  trasparenza  dei  documenti  di fatturazione previste dalla
deliberazione n. 152/06.

  15.3  L'esercente  la salvaguardia pubblica mensilmente sul proprio
sito  internet  o,  in  assenza  del  sito, in un quotidiano ad ampia
diffusione  nell'ambito di competenza dell'esercente e nel Bollettino
ufficiale  della  regione  o  della  provincia  autonoma in cui detto
ambito e' ubicato, le condizioni economiche che intende applicare nel
mese successivo a quello della pubblicazione, indicando il criterio e
le  modalita'  di determinazione e di aggiornamento dei corrispettivi
unitari  e,  se  determinabile  in  tale  momento, il livello di tali
corrispettivi unitari.

  15.4  Ai  fini  della  definizione e pubblicazione delle condizioni
economiche,  l'esercente  la  salvaguardia e' tenuto a determinare le
condizioni   economiche   con  riferimento,  nel  proprio  ambito  di
competenza,  ai  clienti  che potenzialmente potrebbero usufruire del
servizio  di  salvaguardia,  indicando  le  medesime  condizioni  con
riferimento  alle  tipologie  contrattuali  di  cui  al comma 2.3 non
comprese nel servizio di maggior tutela.


                             Articolo 16
      Obblighi di comunicazione degli esercenti la salvaguardia

  16.1   Ciascun  esercente  la  salvaguardia,  diverso  dall'impresa
distributrice,  e'  tenuto  a  comunicare  all'Autorita'  le seguenti
informazioni:
   a) i  dati  anagrafici:  denominazione  o  ragione  sociale,  sede
legale, partita IVA, codice fiscale, numero di iscrizione al registro
delle imprese;
   b) l'indicazione   dell'ambito   territoriale   in  cui  eroga  il
servizio.

  16.2  Ciascun  esercente la salvaguardia e' tenuto ad aggiornare le
informazioni  di  cui  al  comma 16.1  entro 15 (quindici) giorni dal
verificarsi delle loro variazioni.

  16.3  Le condizioni economiche di cui al comma 15.1 che l'esercente
intende   applicare   per   ciascun  mese  devono  essere  comunicate
all'Autorita',  entro  il  sest'ultimo  giorno  del  mese precedente,
insieme  ad  una  relazione  che evidenzi le modalita' e i criteri di
determinazione e di aggiornamento dei corrispettivi.

  16.4  Nella  medesima  comunicazione  di  cui  al  comma precedente
l'esercente e' tenuto a comunicare:
   a) il  numero  dei  punti  di prelievo corrispondenti a clienti in
salvaguardia,   distinti   per   tipologie  contrattuali  di  cui  al
comma 2.3, con riferimento al mese cui la comunicazione si riferisce;
   b) l'energia  elettrica prelevata dai punti di cui alla precedente
lettera  a),  riferita  al  mese  precedente  a quello di invio della
comunicazione;
   c) le  condizioni  economiche  effettivamente applicate a ciascuna
tipologia   contrattuale   di  cui  al  comma 2.3  riferite  al  mese
precedente a quello di invio della comunicazione.


                              TITOLO 4

                  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA
                      E DISPONIBILITA' DEI DATI


                             Articolo 17
           Comunicazioni per l'energia elettrica destinata
                    ai clienti in maggior tutela

  17.1 Ciascuna impresa distributrice trasmette all'Acquirente unico,
secondo le modalita' definite da quest'ultimo, la registrazione delle
misure dell'energia elettrica, nonche' ogni altra informazione o dato
utile ai fini del compimento, da parte del medesimo Acquirente unico,
degli  adempimenti  di  competenza, ivi inclusa la verifica di cui al
comma 12.3.


                             Articolo 18
              Disposizioni relative alla disponibilita'
                 delle misure nei punti di prelievo

  18.1  L'impresa  distributrice  e'  tenuta  ad effettuare almeno un
tentativo  di  rilevazione  dei  dati  di misura di energia elettrica
distinti,  nei  casi  in  cui  i misuratori lo consentano, per fascia
oraria per tutti i punti di prelievo non trattati orari:
   a) almeno  una volta all'anno, per i punti con potenza disponibile
non superiore a 37,5 kW;
   b) almeno  una  volta al mese, per i punti con potenza disponibile
superiore a 37,5 kW.

  18.2  Per  i  punti di prelievo trattati orari in bassa tensione si
applicano  le  disposizioni relative alla disponibilita' delle misure
previste all'articolo 36 del TIT con riferimento ai punti di prelievo
in media tensione.

  18.3  L'impresa  distributrice  mette a disposizione, tramite mezzi
informatici  che  consentano  la immediata riutilizzabilita' dei dati
trasferiti,  a  ciascun  utente  del  trasporto,  entro 20 giorni dal
tentativo  di  rilevazione  di  cui al comma 18.1, i dati di cui alla
Tabella 2, per ogni punto di prelievo non trattato orario inclusi nel
relativo   contratto  identificato  tramite  il  codice  alfanumerico
identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (POD) di cui
al comma 37.1 della deliberazione n. 111/06.

  18.4  In  caso di mancata rilevazione, l'impresa distributrice deve
comunicare,  ai  sensi  del  comma 18.3, i dati stimati utilizzati ai
fini   della   fatturazione   del   servizio  di  trasmissione  e  di
distribuzione dell'energia elettrica.


                             Articolo 19
      Disposizioni in materia di programmazione dei misuratori

  19.1   Le  imprese  distributrici  sono  tenute  a  predisporre  un
programma  per  la  modifica  dei parametri dei misuratori al fine di
pervenire  alla  piena  applicazione  dello stesso, entro la fine del
mese   di   ottobre  2007,  che  consenta,  ove  compatibile  con  le
caratteristiche  dei medesimi misuratori, la rilevazione dell'energia
elettrica prelevata separatamente per le fasce orarie F1, F2 e F3 nei
punti di prelievo come indicato nel presente articolo.

  19.2  Per  i  misuratori elettromeccanici la modifica dei parametri
deve  consentire  la  rilevazione  dell'energia  elettrica  prelevata
separatamente  per il periodo comprendente la fascia oraria F1, e per
il periodo comprendente le fasce orarie F2 e F3 nei punti di prelievo
indicati al comma 19.3, lettera a).

  19.3  Le  imprese  distributrici procedono a modificare i parametri
dei misuratori con il seguente ordine di priorita':
   a) punti  di  prelievo di clienti ai quali alla data del 30 giugno
2007  sono applicate opzioni tariffarie ulteriori di cui all'articolo
25  del  TIT  e di clienti ai quali alla data del 30 giugno 2007 sono
applicate  tariffe  del  servizio  di  vendita  del mercato vincolato
differenziate  per le fasce orarie FB1 e FB2 ai sensi del comma 23.2,
lettera b), del TIT;
   b) punti di prelievo di clienti non domestici diversi da quelli di
cui alla lettera a).

  19.4  La  modifica  dei  parametri  dei  misuratori  per i punti di
prelievo  di  cui  al  comma 19.2,  e al comma 19.3, lettera a), deve
essere completata entro il 30 settembre 2007.

  19.5  Le  imprese  distributrici procedono a modificare i parametri
dei  misuratori  punti  di  prelievo  diversi  da  quelli  di  cui al
comma 19.3, su richiesta del cliente finale entro 90 (novanta) giorni
dal ricevimento della medesima richiesta.

  19.6 Nel caso di installazioni successive alle scadenze indicate ai
commi   19.1  e  19.4  dei  misuratori  elettronici  ai  sensi  della
deliberazione  n. 292/06,  le  imprese  distributrici  sono  tenute a
provvedere  per  tali misuratori alle disposizioni di cui al presente
articolo  al  momento  dell'installazione  o  della relativa messa in
servizio.


                             Articolo 20
                    Recapito del servizio guasti

  20.1  Entro  il 31 luglio 2007, le imprese distributrici comunicano
ad  ogni  utente  del  trasporto  di  punti di prelievo connessi alle
proprie  reti,  uno  o  piu'  recapiti telefonici per la chiamata del
servizio  guasti  e  provvedono  a  segnalarne  tempestivamente  ogni
variazione.

  20.2 Ciascun esercente il servizio di vendita riporta nei documenti
di  fatturazione  dei  clienti finali il recapito del servizio guasti
comunicato dall'impresa distributrice competente.


                              TITOLO 5
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


                             Articolo 21
    Clienti in maggior tutela e in salvaguardia all'1 luglio 2007

  21.1  All'1  luglio  2007, fatto salvo quanto previsto all'articolo
22:
   a) sono  clienti  in  maggior  tutela  i  clienti finali di cui al
comma 5.2;
   b) sono  clienti  in  salvaguardia  i  clienti  finali  di  cui al
comma 14.2;
  purche' siano serviti al 30 giugno 2007 nel mercato vincolato e non
abbiano  esercitato  il diritto di recesso dall'impresa distributrice
ai  sensi  dell'articolo  2 della deliberazione n. 158/99 con effetto
dall' l luglio 2007.


                             Articolo 22
                Identificazione delle piccole imprese

  22.1  L'esercente  identifica  le  piccole  imprese  richiedendo ai
clienti  finali  appartenenti  alle  tipologie contrattuali di cui al
comma 2.3,  lettere  b) e  c) e serviti al 30 giugno 2007 nel mercato
vincolato   e   che  non  hanno  esercitato  il  diritto  di  recesso
dall'impresa   distributrice   ai   sensi   dell'articolo   2   della
deliberazione   n. 158/99   con   effetto  dall'  1  luglio  2007  le
informazioni   di  cui  al  comma 5.3,  con  il  seguente  ordine  di
priorita':
   a) clienti  i  cui  consumi  di energia elettrica nell'anno solare
2006 sono stati maggiori di 100 MWh, entro il 30 settembre 2007;
   b) clienti  i  cui  consumi  di energia elettrica nell'anno solare
2006  sono  risultati  compresi  tra  30  MWh  e 100 MWh, entro il 31
dicembre 2007;
   c) altri clienti successivamente al 31 dicembre 2007.

  22.2  Fino  all'identificazione  delle piccole imprese ai sensi del
comma 22.1,   l'esercente   la   maggior   tutela  ammette  a  titolo
provvisorio  al medesimo servizio tutti i clienti finali appartenenti
alle  tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere  b) e  c) e
serviti  al  30  giugno  2007  nel  mercato vincolato e che non hanno
esercitato  il diritto di recesso dall'impresa distributrice ai sensi
dell'articolo  2  della  deliberazione  n. 158/99  con effetto dall'1
luglio 2007.

  22.3  Ciascun  cliente  ammesso a titolo provvisorio al servizio di
maggior  tutela  che,  successivamente  all'identificazione di cui al
comma 22.1,  risulta  piccola  impresa  viene  ammesso  al servizio a
titolo definitivo.

  22.4  Ciascun  cliente  ammesso a titolo provvisorio al servizio di
maggior  tutela  che,  successivamente  all'identificazione di cui al
comma 22.1,  non  risulta  piccola  impresa  e'  inserito a decorrere
dall'inizio  del  secondo  mese  successivo  all'identificazione  nel
servizio di salvaguardia.


                             Articolo 23
        Disposizioni transitorie del servizio di salvaguardia

  23.1   Ai   fini  di  consentire  un'attivazione  del  servizio  di
salvaguardia  in grado di garantire la continuita' della fornitura di
energia  elettrica,  per un periodo compreso dall'1 luglio fino al 30
settembre  2007,  gli  esercenti  la  salvaguardia  hanno  diritto  a
richiedere  all'Acquirente unico di continuare a svolgere la funzione
di  approvvigionamento con riferimento ai clienti in salvaguardia. In
tal  caso  l'Acquirente  unico  e'  utente  del  dispacciamento per i
corrispondenti punti di prelievo.

  23.2  L'esercente  la  salvaguardia  che  non intende avvalersi del
diritto  di  cui  al  comma 23.1, ne da' comunicazione all'Acquirente
unico  entro  la fine di ciascun mese con decorrenza dal secondo mese
successivo.

  23.3  L'esercente  la salvaguardia che si avvale del diritto di cui
al  comma 23.1,  e' tenuto ad approvvigionarsi dell'energia elettrica
complessivamente destinata ai clienti in salvaguardia dall'Acquirente
unico  secondo le medesime modalita' previste al precedente Titolo 2,
sezione   2   e   pagando   un  prezzo  di  salvaguardia  determinato
dall'Autorita'.

  23.4  Ai fini della determinazione dell'energia elettrica destinata
ai  clienti  in  salvaguardia,  le  imprese  distributrici comunicano
all'Acquirente  unico, con le medesime modalita' e tempistiche di cui
al comma 12.2:
   a) la   quota   del   prelievo   residuo  d'area  dei  clienti  in
salvaguardia  non  trattati  su  base  oraria  attribuita al medesimo
esercente sulla base delle modalita' stabilite ai sensi dell'articolo
5 della deliberazione n. 118/03;
   b) l'energia   elettrica   prelevata   nei   punti   di   prelievo
corrispondenti  a  clienti  in  salvaguardia  trattati su base oraria
serviti  dall'esercente,  aumentata  di  un  fattore  percentuale per
tenere  conto  delle  perdite  di  energia  elettrica  sulle  reti di
trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A,
di cui al TIT.


                             Articolo 24
             Obblighi di comunicazione ai clienti finali

  24.1  Con  la  prima fatturazione successiva all'1 luglio 2007 ogni
esercente  la  maggior  tutela  comunica ai clienti in maggior tutela
alla medesima data che:
   a) sono clienti idonei;
   b) non avendo scelto un venditore nel mercato libero, sono serviti
nell'ambito del servizio di maggior tutela, definito dall'articolo 1,
comma 2,  del  decreto-legge  18  giugno 2007, n. 73/07, a condizioni
definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nel TIV;
   c) possono  stipulare  contratti di fornitura di energia elettrica
con  venditori  del  mercato libero diversi dal medesimo esercente la
maggior   tutela,  esercitando  la  facolta'  di  recesso,  ai  sensi
dell'articolo 3 della deliberazione n. 144/07.

  24.2  Entro  il  15  luglio  2007  ogni  esercente  la salvaguardia
comunica  a  ciascun  cliente  in  salvaguardia alla medesima data le
informazioni  di  cui al comma 4.7 indicando le condizioni economiche
per i mesi di luglio e di agosto.


                             Articolo 25
                         Disposizioni finali

  25.1  A valere dall'1 luglio si applicano al servizio di vendita di
maggior  tutela,  se  compatibili  con  il presente provvedimento, le
disposizioni  dell'Autorita'  in  vigore  fino  al 30 giugno 2007 con
riferimento al mercato vincolato.

  2.5.2 A valere dall'1 luglio 2007, sono abrogate le disposizioni di
cui  agli  articoli  22 e 23 del TIT, alla Sezione 3 del Titolo 3 del
TIT  nonche'  ogni  altra  disposizione incompatibile con il presente
provvedimento.   Le   medesime   disposizioni  continuano  ad  essere
applicate  per  quanto  necessario  e  limitatamente alla definizione
delle partite di competenza del periodo anteriore all'1 luglio 2007.

  25.3  All'articolo  47  della deliberazione n. 111/06 le parole "ad
esclusione dell'Acquirente unico" sono soppresse.

  25.4  L'Acquirente unico e' tenuto a versare alla Cassa conguaglio,
con  cadenza  bimestrale,  la  differenza tra i ricavi ottenuti dagli
esercenti  la salvaguardia ai sensi dell'articolo 23 e il livello dei
ricavi  che  avrebbe ottenuto applicando all'energia elettrica di cui
al  comma 23.4  il  prezzo di cessione di cui al comma 11.3. La Cassa
conguaglio  destina  tale  versamento al conto di cui all'articolo 66
del TIT.

  25.5 Ai fini della registrazione degli esercenti la maggior tutela,
le  comunicazioni  di cui all' articolo 6 sono inviate all' Autorita'
entro  il  15  luglio  2007  secondo  le  modalita' indicate sul sito
internet dell'Autorita'.

  25.6  Le  comunicazioni  di  cui  all'articolo  16  da  parte degli
esercenti  la  salvaguardia  sono  inviate  all'Autorita'  secondo le
modalita' indicate sul sito internet dell'Autorita'. Le comunicazioni
di cui comma 16.1 sono inviate entro il 15 luglio 2007.

  25.7   Le   imprese  distributrici,  qualora  non  avessero  ancora
provveduto,  mettono  a  disposizione  degli  utenti  del  trasporto,
tramite    mezzi    informatici    che    consentano   la   immediata
riutilizzabilita'  dei  dati  trasferiti, per i punti di prelievo con
potenza  disponibile  non superiore a 37,5 kW, identificandoli con il
codice  alfanumerico  identificativo  omogeneo su tutto il territorio
nazionale  (POD), i dati di cui al comma 18.3, aggiornati alle ultime
rilevazioni  disponibili,  entro  60  giorni dalla data di entrata in
vigore del TIV.

  25.8  Ai  fini  dell'attuazione  della  deliberazione n. 152/06 nei
confronti  dei  clienti  domestici del mercato libero, i 60 giorni di
cui  alla  deliberazione 30 novembre 2006, n. 267/06 decorrono dal 31
agosto 2007.

  Tabella 1: Corrispettivo PCV di cui al comma 7.1
=====================================================================
                                           ¦     PCV1    ¦  PCV3
                                           ¦-------------------------
 Tipologie di contratto di cui comma 2.3   ¦centesimi di ¦centesimi
       per i clienti aventi diritto        ¦euro/punto   ¦di euro/kWh
           alla maggior tutela             ¦di prelievo  ¦
                                           ¦per anno     ¦
=====================================================================
           |Punti di prelievo di clienti   |             |
lettera  a)|domestici in bassa tensione    |    214,19   |    -
---------------------------------------------------------------------
           |Punti di prelievo in bassa     |             |
           |tensione per l'illuminazione   |             |
lettera  b)|pubblica                       |      -      |   0,01
---------------------------------------------------------------------
           |Altri punti di prelievo in     |             |
lettera c) |bassa tensione                 |   328,25    |     -

  Tabella  2 - Informazioni da trasferire all'utente del trasporto ai
sensi del comma 18.3
=====================================================================
Punti di prelievo con potenza     |
disponibile non superiore a 37,5  |Punti di prelievo con potenza
kW                                |disponibile superiore a 37,5 kW
=====================================================================
Valore incrementale di energia    |Valore incrementale di energia
elettrica attiva prelevata        |elettrica attiva prelevata
complessivo rilevato in data      |complessivo rilevato in data
gg/mm/aa (lettura)                |gg/mm/aa (lettura)
---------------------------------------------------------------------
Quantita' di energia elettrica    |Quantita' di energia elettrica
attiva prelevata differenziale    |attiva prelevata differenziale
dall'ultima rilevazione (consumo) |dall'ultima rilevazione (consumo)
---------------------------------------------------------------------
Valori incrementali di energia    |Valori incrementali di energia
elettrica attiva prelevata per    |elettrica attiva prelevata per
fascia (F l, F2, F3) rilevati in  |fascia (F l, F2, F3) rilevati in
data gg/mm/aa (letture per fascia)|data gg/mm/aa (letture per fascia)
---------------------------------------------------------------------
Quantita' di energia elettrica    |Quantita' di energia elettrica
attiva prelevata differenziale per|attiva prelevata differenziale per
fascia (F l, F2, F3) dall'ultima  |fascia (F l, F2, F3) dall'ultima
rilevazione (consumi per fascia)  |rilevazione (consumi per fascia)
---------------------------------------------------------------------
Quantita' di energia elettrica    |Quantita' di energia elettrica
reattiva differenziale dall'ultima|reattiva differenziale dall'ultima
rilevazione (consumo)             |rilevazione (consumo)
---------------------------------------------------------------------
Potenza impegnata                 |Potenza massima prelevata nel mese
---------------------------------------------------------------------
Tensione di alimentazione         |Potenza impegnata
---------------------------------------------------------------------
-/-                               |Tensione di alimentazione
---------------------------------------------------------------------
-/-                               |Potenza disponibile
---------------------------------------------------------------------
                                  |Costante K di trasformazione per
-/-                               |presenza trasformatore di corrente