Art. 2.
                         Riduzione di spesa

  Fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 1 comma 58, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui
al  presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e
gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e
comunque  denominati,  e'  ridotta  del  trenta  per cento rispetto a
quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la
riduzione  opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente
tra  l'entrata  in  vigore  del  decreto-legge  n. 223 del 2006 ed il
31 dicembre  2006,  tenuto  conto degli impegni di spesa gia' assunti
alla medesima data di entrata in vigore del decreto.