Art. 3.
                  Durata e proroga degli organismi

  1.  Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica
tre  anni,  decorrenti  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto.
  2.  Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al
comma 1,  ciascuno  degli  organismi  suddetti presenta una relazione
sull'attivita'  svolta  al  Ministro  degli  affari  esteri,  che  la
trasmette  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della
valutazione,  di  cui  all'art.  29,  comma 2-bis,  del decreto-legge
4 luglio  2006  n.  223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248,
circa   la   perdurante  utilita'  degli  organismi  stessi  e  della
conseguente   eventuale  proroga  della  loro  durata,  comunque  non
superiore  a  tre  anni,  da adottarsi con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.
  3.  Gli  eventuali  successivi  decreti  di  proroga  sono adottati
secondo  la  medesima  procedura.  I  componenti di ciascun organismo
restano   in   carica  sino  alla  scadenza  del  termine  di  durata
dell'organismo stesso.