Art. 3. Durata e proroga degli organismi 1. Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro degli affari esteri, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, circa la perdurante utilita' degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. 3. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.