Art. 2.
                         Riduzione di spesa

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 1, comma 58, della
legge  23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi
di   cui  al  presente  provvedimento,  ivi  compresi  gli  oneri  di
funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque
forma erogati e comunque determinati, e' ridotta del trenta per cento
rispetto  a  quella  sostenuta  nell'esercizio  finanziario 2005. Per
l'anno  2006,  la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al
periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del
2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia'
assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.