Art. 3.
                  Durata e proroga degli organismi

  1.  Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica
tre  anni,  decorrenti  dalla  data di entrata in vigore del presente
provvedimento.
  2.  Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al
comma 1,  ciascuno  degli  organismi  suddetti presenta una relazione
sull'attivita'  svolta  al  Ministro  dei trasporti, che la trasmette
alla   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri,  ai  fini  della
valutazione,  di  cui  all'art.  29,  comma 2-bis,  del decreto-legge
4 luglio  2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
circa   la   perdurante  utilita'  degli  organismi  stessi  e  della
conseguente   eventuale  proroga  della  loro  durata,  comunque  non
superiore  a  tre  anni,  da adottarsi con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. Gli
eventuali  successivi  decreti  di  proroga  sono adottati secondo la
medesima  procedura.  I  componenti  di  ciascun organismo restano in
carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso
e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della
durata dell'organismo medesimo.