Art. 3. Disposizioni di riordino 1. La spesa complessiva per il funzionamento degli organismi di cui agli articoli 1 e 2 e' ridotta, per l'anno 2007, del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006 la riduzione e' operata in misura proporzionale rispetto al periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto. 2. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa indicati al comma 1, con decreto del competente direttore generale sono stabiliti, per ciascun organismo, il limite massimo di spesa per il trattamento economico di missione erogabile nell'ambito di ciascun esercizio finanziario. Nel medesimo ambito ciascuna direzione generale puo' utilizzare il limite di spesa relativo ad uno degli organismi operanti presso di essa per le esigenze di un altro, fermo restando il limite complessivo di spesa di cui al comma 1.