Art. 3.
                      Disposizioni di riordino

  1. La spesa complessiva per il funzionamento degli organismi di cui
agli articoli 1 e 2 e' ridotta, per l'anno 2007, del trenta per cento
rispetto  a  quella  sostenuta  nell'esercizio  finanziario 2005. Per
l'anno  2006 la riduzione e' operata in misura proporzionale rispetto
al  periodo  intercorrente  fra  la  data  di  entrata  in vigore del
decreto-legge  4 luglio  2006,  n. 223, e il 31 dicembre 2006, tenuto
conto  degli  impegni  di  spesa  gia'  assunti alla medesima data di
entrata in vigore del decreto.
  2.  Al  fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa indicati
al  comma 1,  con  decreto  del  competente  direttore  generale sono
stabiliti,  per  ciascun organismo, il limite massimo di spesa per il
trattamento  economico  di  missione erogabile nell'ambito di ciascun
esercizio   finanziario.   Nel  medesimo  ambito  ciascuna  direzione
generale  puo'  utilizzare  il  limite di spesa relativo ad uno degli
organismi  operanti presso di essa per le esigenze di un altro, fermo
restando il limite complessivo di spesa di cui al comma 1.