Art. 4. Durata degli organismi e relazione di fine mandato 1. Gli organismi di cui agli articoli 1 e 2 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, ciascun organismo presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per i beni e le attivita' culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, circa la perdurante utilita' dell'organismo medesimo e della conseguente eventuale proroga della sua durata, per un periodo di tempo analogo a quello per essi indicato al comma 1, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Ministro. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. 3. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo medesimo e, nel caso di proroga della durata, possono essere confermati.