Art. 4.
         Durata degli organismi e relazione di fine mandato

  1.  Gli  organismi  di cui agli articoli 1 e 2 durano in carica tre
anni,  decorrenti  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto.
  2.  Tre  mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1,
ciascun  organismo  presenta  una  relazione sull'attivita' svolta al
Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, che la trasmette alla
Presidenza  del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di
cui  all'art.  29,  comma 2-bis,  del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  circa  la  perdurante  utilita' dell'organismo medesimo e della
conseguente  eventuale  proroga  della  sua durata, per un periodo di
tempo analogo a quello per essi indicato al comma 1, da adottarsi con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
predetto  Ministro.  Gli eventuali successivi decreti di proroga sono
adottati secondo la medesima procedura.
  3.  I  componenti  di ciascun organismo restano in carica fino alla
scadenza del termine di durata dell'organismo medesimo e, nel caso di
proroga della durata, possono essere confermati.