IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione fiscale», convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  29  del  menzionato decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, come modificato dall'art. 46 del decreto-legge
3 ottobre  2006,  n.  262,  che introduce disposizioni concernenti il
contenimento  della  spesa  per  organi collegiali ed altri organismi
anche   monocratici,   operanti   nelle   Amministrazioni  pubbliche,
prevedendo  che  entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in
vigore   del   medesimo   decreto   si   provvede   ad   operare  una
razionalizzazione degli organismi disciplinati da fonti diverse dalla
legge o dal regolamento mediante decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Rilevato  che  presso il Ministero del commercio internazionale non
operano  organismi  monocratici ricadenti nell'ambito di applicazione
del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;
  Vista  la  circolare del Ministro per l'attuazione del programma di
Governo e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione,  d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e delle
finanze,  del  21 novembre  2006,  recante «Linee di indirizzo per la
redazione  degli  schemi  di provvedimento attuativi dell'art. 29 del
decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
  Considerato  che  tra  gli  organismi collegiali operanti presso il
Ministero   del   commercio   internazionale  rientra  nel  campo  di
applicazione  dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 l'Unita'
coordinamento  Balcani, istituita con decreto ministeriale n. 378 del
31 ottobre  2002  e  composto  da  nove  membri,  di  cui tre esperti
nominati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 84 del 2001;
  Considerato  che  soltanto  a favore dei tre esperti e' prevista la
corresponsione  di  un  emolumento e che in data 16 settembre 2005 e'
stato  sottoscritto con ciascuno esperto un nuovo contratto di lavoro
autonomo  di  durata  biennale  per  un  importo annuale pari ad euro
26.734,00 ed in scadenza il 16 settembre 2007;
  Rilevato  che,  con nota protocollo n. 20060118645 del 12 settembre
2006,  il predetto compenso, per effetto delle disposizioni contenute
nei commi 9 e 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
stato prima decurtato del 10 per cento e fissato in euro 24.061,00, e
successivamente  rideterminato  in euro 10.693,66 e che, pertanto, la
spesa    dell'organismo    Unita'   coordinamento   Balcani   risulta
complessivamente   ridotta  in  misura  maggiore  rispetto  a  quella
prevista dall'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del  commercio  internazionale,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione;
                              Decreta:

                               Art. 1.
               Individuazione e riordino di organismi

  1.  Presso il Ministero del commercio internazionale opera l'Unita'
coordinamento   Balcani,   istituita  con  decreto  ministeriale  del
31 ottobre 2002, n. 378, di seguito denominata «Unita».
  2.  L'Unita'  dura  in  carica  tre  anni, decorrenti dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Tre mesi prima della scadenza
del termine di durata, l'Unita' presenta una relazione sull'attivita'
svolta  al  Ministro del commercio internazionale, ai sensi dell'art.
29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  2006,  n.  248,  che  la
trasmette  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della
valutazione  congiunta  della  perdurante  utilita'  dell'organismo e
della  conseguente  eventuale proroga della loro durata, comunque non
superiore  a  tre  anni,  da adottarsi con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  del commercio
internazionale.  Gli  eventuali  successivi  decreti  di proroga sono
adottati secondo la medesima procedura.
  3. I componenti dell'Unita' durano in carica fino alla scadenza del
termine  di durata dell'organismo, possono essere confermati una sola
volta  nel  caso  di proroga della durata dell'Unita' e sono nominati
nel rispetto del principio di pari opportunita' tra dorme e uomini.
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 1, comma 58, della
legge  23 dicembre  2005,  n.  266, la spesa complessiva dell'Unita',
compresi  i  compensi  dei componenti e le spese di funzionamento, e'
ridotta   in   misura   non   inferiore  al  30  per  cento  rispetto
all'esercizio   finanziario  2005.  Per  l'anno  2006,  la  riduzione
prevista  dall'art.  29  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n. 223,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248,
opera  in  misura  proporzionale  rispetto  al  periodo  corrente tra
l'entrata  in  vigore  del  decreto-legge  n.  223  del  2006  ed  il
31 dicembre  2006,  tenuto  conto degli impegni di spesa gia' assunti
alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
  5.  L'Unita'  riconosce,  fino  alla naturale scadenza dei relativi
contratti,  come  indicato  nelle premesse, a ciascuno dei tre membri
esperti dell'organismo un compenso fissato nella misura annua di euro
10.693,66,  come  rideterminato ai sensi dell'art. 1, comma 58, della
legge  23 dicembre  2005,  n. 266 e dell'art. 29 del decreto-legge n.
223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006.
  6.  A decorrere dal 16 settembre 2007 l'Unita' di cui al comma 1 e'
composta   esclusivamente   dai   rappresentanti  del  Ministero  del
commercio  internazionale  i quali non percepiscono, a nessun titolo,
alcun compenso.