LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nell'odierna seduta del 25 gennaio 2007: VISTO l'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 178/2002 il quale stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale; VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; VISTO il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; VISTO l'articolo 10, comma 8, lettera a) del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 con il quale e' stato previsto che gli Stati Membri possono vietare o limitare la commercializzazione sul loro territorio di latte crudo o crema cruda per l'alimentazione umana diretta; VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato - Regioni, il Governo puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 3, lettera c) del Regolamento (CE) a 853/2004 e l'articolo 1, comma 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 852/2004, escludono dal campo di applicazione degli stessi la cessione diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali; CONSIDERATO che il Reg. (CE) n. 852/5004 sull'igiene dei prodotti alimentari, all'allegato II, Capitolo III, detta i "Requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), ai locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati e ai distributori automatici"; VISTA la proposta di intesa in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana pervenuta a questa Conferenza dal Ministero della salute con nota in data 15 novembre 2006; CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 20 dicembre 2006, i rappresentanti delle Regioni e del Ministero della salute hanno congiuntamente elaborato modifiche alla proposta di intesa di cui trattasi; VISTA la definitiva stesura della piu' volte menzionata proposta di intesa, che tiene conto delle modifiche condivise nella citata riunione tecnica, trasmessa dal Ministero della salute con nota in data 28 dicembre 2006; ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; SANCISCE INTESA tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati: PREMESSA In considerazione delle numerose richieste giunte al Ministero della salute ed alle Regioni volte ad ottenere l'autorizzazione alla vendita di latte crudo direttamente al consumatore finale attraverso distributori automatici, si e' ritenuto necessario stabilire idonee procedure igienico - sanitarie al fine di tale commercializzazione, mantenendo inalterati gli obbiettivi fissati dalla normativa sulla sicurezza alimentare. Si e' ritenuto opportuno, inoltre, stabilire le procedure di registrazione, le procedure tecniche e quelle di controllo per tale modalita' di commercializzazione al fine dell'armonizzazione sul territorio nazionale. Art. 1 1. E' consentita la commercializzazione di latte crudo destinato all'alimentazione umana secondo le seguenti modalita': a) direttamente nell'Azienda di produzione dal produttore al consumatore finale; b) attraverso macchine erogatrici collocate nella stessa azienda agricola o al di fuori di questa. 2. I distributori di cui al comma 1, lettera b), dovranno essere registrati ai sensi del Regolamento n. 852/2004, secondo le modalita' previste dall'Accordo della Conferenza Stato - Regioni relativo alle Linee-guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 9 febbraio 2006. Art. 2 1. L'azienda agricola che intende intraprendere la vendita diretta di latte crudo attraverso macchine erogatrici deve presentare un'istanza di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 accompagnata da una relazione tecnica dettagliata che specifichi le modalita' di vendita della matrice alimentare oggetto di richiesta. 2. L'operatore del settore alimentare potra' iniziare l'attivita' solo dopo che, trascorso un periodo di 45 giorni non ha ricevuto un diniego da parte del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio. 3. Il posizionamento delle macchine erogatrici e' limitato al territorio della Provincia dove risiede l'Azienda di produzione o delle Province contermini. Art. 3 1. Le Aziende che intendono intraprendere tale modalita' di vendita, devono dimostrare di essere conformi a quanto previsto dall'Allegato III Sezione IX Capitolo I del Regolamento (CE) n. 853/2004, rispettare le disposizioni previsti all'Allegato I relativo alla "Produzione primaria" del Regolamento (CE) n. 852/2004, con particolare riguardo alla tenuta delle registrazioni, come riportato al punto III) dello stesso allegato. 2. Il latte crudo prodotto in stalla deve soddisfare i criteri previsti all'Allegato III, Sezione IX, Capitolo I, punto III, del Regolamento (CE) n. 853/2004; tali criteri devono essere calcolati, in autocontrollo, sulla media mobile con almeno due prelievi al mese. Le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, possono, a tale riguardo, stabilire criteri piu' restrittivi. 3. Le aziende agricole che intendano commercializzare latte crudo attraverso macchine erogatrici, fermo restando gli obblighi e responsabilita' del produttore, nonche' le procedure previste dal proprio piano di autocontrollo stabilite dalla normativa vigente, devono essere sottoposte a controlli effettuati da parte dei servizi veterinari competenti circa il rispetto dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti in materia di sanita' animale, benessere animale, igiene e sicurezza alimentare, secondo linee programmatiche indicate dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. 4. Il latte crudo, al momento dell'erogazione, deve risultare conforme ai requisiti generali di sicurezza alimentare come previsto dall'art. 14 del Regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio n. 178/2002 ed ai criteri microbiologici volti a verificare l'assenza di microrganismi patogeni e delle loro tossine come previsto nell'Allegato alla presente Intesa. Tali criteri devono essere verificati in autocontrollo. 5. In caso di superamento dei limiti di carica batterica e/o di cellule somatiche e/o di presenza di microrganismi patogeni e loro tossine, la vendita di latte crudo deve essere sospesa fino alla rimozione della non conformita'. In tale caso, durante il periodo di sospensione, l'azienda non puo' ricorrere alla sostituzione con latte proveniente da altre aziende di produzione diverse da quella registrata a tale scopo ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004. Art. 4 1. Il trasporto del latte crudo negli appositi contenitori dall'azienda agricola al luogo ove e' posizionato l'erogatore, qualora non sia in azienda, deve avvenire con un mezzo di trasporto conforme al Regolamento (CE) n. 852/2004. 2. Le macchine erogatrici devono essere rifornite giornalmente di latte crudo. 3. Il latte crudo non erogato dalla macchina, nella stessa giornata di riempimento, qualora non smaltito a norma di legge, deve essere riportato nell'azienda di provenienza, rispettando le condizioni igieniche e di temperatura e collocato in un serbatoio appositamente dedicato. 4. Il latte di cui al comma precedente, deve essere sottoposto a pastorizzazione prima di una sua successiva commercializzazione, oppure: a) destinato alla caseificazione per la produzione di formaggi a lunga stagionatura, oppure; b) all'alimentazione animale ai sensi del Regolamento n. 79/2005. 5. Nel caso in cui il latte venga pastorizzato, tale trattamento deve avvenire in impianti autorizzati con il rispetto di tutte le specifiche disposizioni in materia di latte alimentare. 6. I contenitori in questione devono rispondere ai requisiti normativi previsti per i materiali a contatto con gli alimenti. Art. 5 1. Nel caso in cui il latte crudo venga erogato tal quale da macchine erogatrici, sulle stesse devono essere riportate le indicazioni specifiche, di cui all'Allegato alla presente Intesa. 2. Le stesse indicazioni devono essere riportate sull'etichetta delle bottiglie, qualora la macchina erogatrice disponga di un sistema automatico d'imbottigliamento. 3. In entrambi i casi e' fatto obbligo di riportare, tra le informazioni rivolte al consumatore, la dicitura: " Latte crudo non pastorizzato". Art.6 1. Ai sensi della presente Intesa, l'utilizzo di latte crudo nell'ambito della ristorazione collettiva (mense scolastiche ed ospedaliere, case di riposo, case di cura ecc.) e' subordinato all'emanazione di specifici provvedimenti da parte delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. Art. 7 1. Le indicazioni tecniche sono riportate nell'Allegato A che costituisce parte integrante della presente Intesa. IL SEGRETARIO Avv. Giuseppe Busia IL PRESIDENTE On.le Prof. Linda Lanzillotta