LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
        LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO


   Nell'odierna seduta del 25 gennaio 2007:

   VISTO  l'articolo  14  del  Regolamento  (CE) n. 178/2002 il quale
stabilisce   i   principi  generali  della  legislazione  alimentare,
istituisce  l'Autorita'  europea  per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare;

   VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

   VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  29  aprile  2004  che  stabilisce norme specifiche in
materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;

   VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  29  aprile  2004  che stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione  di  controlli  ufficiali  sui  prodotti  di origine
animale destinati al consumo umano;

   VISTO  il  Regolamento  (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15
novembre  2005  relativo  ai  criteri  microbiologici  applicabili ai
prodotti alimentari;

   VISTO  l'articolo  10, comma 8, lettera a) del Regolamento (CE) n.
853/2004  del  Parlamento  europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
con il quale e' stato previsto che gli Stati Membri possono vietare o
limitare  la commercializzazione sul loro territorio di latte crudo o
crema cruda per l'alimentazione umana diretta;

   VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il
quale  prevede che, in sede di Conferenza Stato - Regioni, il Governo
puo'   promuovere   la   stipula   di   intese   dirette  a  favorire
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

   CONSIDERATO  che l'articolo 1, comma 3, lettera c) del Regolamento
(CE)  a  853/2004 e l'articolo 1, comma 2, lettera c) del Regolamento
(CE) n. 852/2004, escludono dal campo di applicazione degli stessi la
cessione  diretta  di  piccoli  quantitativi  di prodotti primari dal
produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali;

   CONSIDERATO  che il Reg. (CE) n. 852/5004 sull'igiene dei prodotti
alimentari,   all'allegato  II,  Capitolo  III,  detta  i  "Requisiti
applicabili  alle  strutture mobili e/o temporanee (quali padiglioni,
chioschi  di  vendita,  banchi di vendita autotrasportati), ai locali
utilizzati   principalmente  come  abitazione  privata  ma  dove  gli
alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati e ai
distributori automatici";

   VISTA la proposta di intesa in materia di vendita diretta di latte
crudo  per  l'alimentazione  umana  pervenuta a questa Conferenza dal
Ministero della salute con nota in data 15 novembre 2006;

   CONSIDERATO  che, nel corso della riunione tecnica del 20 dicembre
2006,  i  rappresentanti  delle  Regioni e del Ministero della salute
hanno  congiuntamente  elaborato modifiche alla proposta di intesa di
cui trattasi;

   VISTA  la  definitiva stesura della piu' volte menzionata proposta
di  intesa,  che  tiene  conto delle modifiche condivise nella citata
riunione  tecnica,  trasmessa  dal Ministero della salute con nota in
data 28 dicembre 2006;

   ACQUISITO,  nel  corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo,
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;


                           SANCISCE INTESA

   tra  il  Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano nei termini di seguito riportati:


                              PREMESSA

   In  considerazione  delle  numerose  richieste giunte al Ministero
della  salute ed alle Regioni volte ad ottenere l'autorizzazione alla
vendita  di latte crudo direttamente al consumatore finale attraverso
distributori  automatici,  si e' ritenuto necessario stabilire idonee
procedure  igienico  - sanitarie al fine di tale commercializzazione,
mantenendo  inalterati  gli  obbiettivi fissati dalla normativa sulla
sicurezza alimentare.

   Si  e'  ritenuto  opportuno,  inoltre,  stabilire  le procedure di
registrazione,  le  procedure tecniche e quelle di controllo per tale
modalita'  di  commercializzazione  al  fine  dell'armonizzazione sul
territorio nazionale.


                               Art. 1

   1.  E'  consentita la commercializzazione di latte crudo destinato
all'alimentazione umana secondo le seguenti modalita':
    a)  direttamente  nell'Azienda  di  produzione  dal produttore al
consumatore finale;
    b)  attraverso macchine erogatrici collocate nella stessa azienda
agricola o al di fuori di questa.

   2.  I  distributori di cui al comma 1, lettera b), dovranno essere
registrati ai sensi del Regolamento n. 852/2004, secondo le modalita'
previste  dall'Accordo della Conferenza Stato - Regioni relativo alle
Linee-guida  applicative  del  Regolamento  (CE)  n.  852/2004  del 9
febbraio 2006.


                               Art. 2

   1. L'azienda agricola che intende intraprendere la vendita diretta
di   latte  crudo  attraverso  macchine  erogatrici  deve  presentare
un'istanza di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004
accompagnata  da  una relazione tecnica dettagliata che specifichi le
modalita' di vendita della matrice alimentare oggetto di richiesta.

   2.  L'operatore del settore alimentare potra' iniziare l'attivita'
solo  dopo  che, trascorso un periodo di 45 giorni non ha ricevuto un
diniego  da  parte  del Servizio Veterinario della ASL competente per
territorio.

   3.  Il  posizionamento  delle  macchine  erogatrici e' limitato al
territorio  della  Provincia  dove  risiede l'Azienda di produzione o
delle Province contermini.


                               Art. 3

   1.  Le  Aziende  che  intendono  intraprendere  tale  modalita' di
vendita,  devono  dimostrare  di  essere  conformi  a quanto previsto
dall'Allegato  III  Sezione  IX  Capitolo  I  del Regolamento (CE) n.
853/2004, rispettare le disposizioni previsti all'Allegato I relativo
alla  "Produzione  primaria"  del  Regolamento  (CE) n. 852/2004, con
particolare  riguardo alla tenuta delle registrazioni, come riportato
al punto III) dello stesso allegato.

   2.  Il  latte  crudo  prodotto in stalla deve soddisfare i criteri
previsti  all'Allegato  III,  Sezione  IX, Capitolo I, punto III, del
Regolamento  (CE)  n. 853/2004; tali criteri devono essere calcolati,
in autocontrollo, sulla media mobile con almeno due prelievi al mese.
Le  Regioni  e Province Autonome di Trento e Bolzano, possono, a tale
riguardo, stabilire criteri piu' restrittivi.

   3.  Le aziende agricole che intendano commercializzare latte crudo
attraverso   macchine  erogatrici,  fermo  restando  gli  obblighi  e
responsabilita'  del  produttore,  nonche'  le procedure previste dal
proprio  piano  di  autocontrollo  stabilite dalla normativa vigente,
devono  essere sottoposte a controlli effettuati da parte dei servizi
veterinari  competenti  circa  il  rispetto  dei  requisiti  sanitari
previsti dalle norme vigenti in materia di sanita' animale, benessere
animale,  igiene e sicurezza alimentare, secondo linee programmatiche
indicate dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

   4.  Il  latte  crudo,  al  momento dell'erogazione, deve risultare
conforme  ai requisiti generali di sicurezza alimentare come previsto
dall'art.  14  del Regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio n.
178/2002 ed ai criteri microbiologici volti a verificare l'assenza di
microrganismi   patogeni   e   delle   loro   tossine  come  previsto
nell'Allegato  alla  presente  Intesa.  Tali  criteri  devono  essere
verificati in autocontrollo.

   5.  In  caso  di superamento dei limiti di carica batterica e/o di
cellule  somatiche  e/o  di presenza di microrganismi patogeni e loro
tossine,  la  vendita  di  latte  crudo deve essere sospesa fino alla
rimozione  della non conformita'. In tale caso, durante il periodo di
sospensione, l'azienda non puo' ricorrere alla sostituzione con latte
proveniente   da  altre  aziende  di  produzione  diverse  da  quella
registrata a tale scopo ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004.


                               Art. 4

   1.  Il  trasporto  del  latte  crudo  negli  appositi  contenitori
dall'azienda  agricola  al  luogo  ove  e'  posizionato  l'erogatore,
qualora  non  sia in azienda, deve avvenire con un mezzo di trasporto
conforme al Regolamento (CE) n. 852/2004.

   2.  Le macchine erogatrici devono essere rifornite giornalmente di
latte crudo.

   3.  Il  latte  crudo  non  erogato  dalla  macchina,  nella stessa
giornata  di riempimento, qualora non smaltito a norma di legge, deve
essere   riportato   nell'azienda   di  provenienza,  rispettando  le
condizioni  igieniche  e  di  temperatura e collocato in un serbatoio
appositamente dedicato.

   4.  Il  latte di cui al comma precedente, deve essere sottoposto a
pastorizzazione  prima  di  una  sua  successiva commercializzazione,
oppure:
    a)  destinato alla caseificazione per la produzione di formaggi a
lunga stagionatura, oppure;
    b) all'alimentazione animale ai sensi del Regolamento n. 79/2005.

   5.  Nel  caso in cui il latte venga pastorizzato, tale trattamento
deve  avvenire  in  impianti  autorizzati con il rispetto di tutte le
specifiche disposizioni in materia di latte alimentare.

   6.  I  contenitori  in  questione  devono  rispondere ai requisiti
normativi previsti per i materiali a contatto con gli alimenti.


                               Art. 5

   1.  Nel  caso  in  cui  il  latte crudo venga erogato tal quale da
macchine   erogatrici,   sulle  stesse  devono  essere  riportate  le
indicazioni specifiche, di cui all'Allegato alla presente Intesa.

   2.  Le  stesse  indicazioni devono essere riportate sull'etichetta
delle  bottiglie,  qualora  la  macchina  erogatrice  disponga  di un
sistema automatico d'imbottigliamento.

   3.  In  entrambi  i  casi  e'  fatto  obbligo di riportare, tra le
informazioni  rivolte  al consumatore, la dicitura: " Latte crudo non
pastorizzato".


                                Art.6

   1.  Ai  sensi  della  presente  Intesa,  l'utilizzo di latte crudo
nell'ambito  della  ristorazione  collettiva  (mense  scolastiche  ed
ospedaliere,  case  di  riposo,  case  di  cura  ecc.) e' subordinato
all'emanazione  di  specifici  provvedimenti da parte delle Regioni e
Province Autonome di Trento e Bolzano.


                               Art. 7

   1.  Le  indicazioni  tecniche  sono  riportate nell'Allegato A che
costituisce parte integrante della presente Intesa.


      IL SEGRETARIO
   Avv. Giuseppe Busia
                                                IL PRESIDENTE
                                        On.le Prof. Linda Lanzillotta