Art. 11. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti dei compratori, senza limitazioni di quantita' e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita. Gli organi di vigilanza possono controllare se le scorte sono effettivamente esaurite. Le comunicazioni al comune previste ai precedenti articoli 7, secondo comma, e 8, primo comma, non sono necessarie nel caso di vendita per corrispondenza, di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.