Art. 11.

  I  prezzi  pubblicizzati  devono essere praticati nei confronti dei
compratori,  senza  limitazioni  di  quantita' e senza abbinamento di
vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
  L'esaurimento  delle  scorte  di talune merci durante il periodo di
vendita  deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben
visibile  dall'esterno del locale di vendita. Gli organi di vigilanza
possono controllare se le scorte sono effettivamente esaurite.
  Le  comunicazioni  al  comune  previste  ai  precedenti articoli 7,
secondo  comma,  e  8,  primo  comma, non sono necessarie nel caso di
vendita  per  corrispondenza,  di  cui all'articolo 36 della legge 11
giugno 1971, n. 426.