Art. 13.

  Chiunque  viola le disposizioni della presente legge e' soggetto ad
una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di
denaro da L. 200.000 a L. 2.000.000.
  La  sanzione  di  cui  al  comma  precedente  viene irrogata con la
procedura prevista dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.
  Nei  casi  di  recidiva il sindaco dispone la chiusura del punto di
vendita per un periodo non superiore ai venti giorni.