Art. 13. Chiunque viola le disposizioni della presente legge e' soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da L. 200.000 a L. 2.000.000. La sanzione di cui al comma precedente viene irrogata con la procedura prevista dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706. Nei casi di recidiva il sindaco dispone la chiusura del punto di vendita per un periodo non superiore ai venti giorni.