Art. 2.

  Sono considerate vendite di liquidazione quelle forme di vendita al
pubblico   con   le   quali   chiunque,   munito   della   prescritta
autorizzazione  o  abilitazione per la vendita al dettaglio, cerca di
esitare  in breve tempo tutte le proprie merci, o gran parte di esse,
presentando  al  pubblico  la  vendita come occasione particolarmente
favorevole in conseguenza delle seguenti circostanze:
    1)  cessazione  dell'attivita'  commerciale  o  chiusura  di  una
succursale dell'azienda;
    2) cessione dell'azienda o di una sua succursale;
    3) trasferimento dell'azienda in altri locali;
    4) trasformazione o rinnovo dei locali;
    5)  cessazione  della  vendita  di determinate merci a seguito di
rinuncia di una o piu' tabelle merceologiche.
  Nei  casi  indicati  dai numeri 1) e 5) del precedente primo comma,
dopo la conclusione delle vendite, il sindaco provvede d'ufficio alla
revoca   della   autorizzazione   anche  in  relazione  alle  tabelle
merceologiche   per  le  quali  e  stata  effettuata  la  vendita  di
liquidazione.
  Chiunque  intenda  effettuare  vendite  di liquidazione e' tenuto a
darne  comunicazione  al  comune  ove  ha  sede  il  punto di vendita
mediante  lettera  raccomandata,  almeno  quindici giorni prima della
data  di  inizio  delle  vendite  medesime. Le vendite possono essere
effettuate  durante  tutto  l'anno  per  un  periodo  di  durata  non
superiore  a  sei  settimane. Nei casi previsti ai numeri 1), 2) e 5)
del  precedente primo comma, la vendita puo' essere effettuata per un
periodo di durata massima non superiore a tredici settimane.