Art. 2. Sono considerate vendite di liquidazione quelle forme di vendita al pubblico con le quali chiunque, munito della prescritta autorizzazione o abilitazione per la vendita al dettaglio, cerca di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, o gran parte di esse, presentando al pubblico la vendita come occasione particolarmente favorevole in conseguenza delle seguenti circostanze: 1) cessazione dell'attivita' commerciale o chiusura di una succursale dell'azienda; 2) cessione dell'azienda o di una sua succursale; 3) trasferimento dell'azienda in altri locali; 4) trasformazione o rinnovo dei locali; 5) cessazione della vendita di determinate merci a seguito di rinuncia di una o piu' tabelle merceologiche. Nei casi indicati dai numeri 1) e 5) del precedente primo comma, dopo la conclusione delle vendite, il sindaco provvede d'ufficio alla revoca della autorizzazione anche in relazione alle tabelle merceologiche per le quali e stata effettuata la vendita di liquidazione. Chiunque intenda effettuare vendite di liquidazione e' tenuto a darne comunicazione al comune ove ha sede il punto di vendita mediante lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data di inizio delle vendite medesime. Le vendite possono essere effettuate durante tutto l'anno per un periodo di durata non superiore a sei settimane. Nei casi previsti ai numeri 1), 2) e 5) del precedente primo comma, la vendita puo' essere effettuata per un periodo di durata massima non superiore a tredici settimane.