Art. 7.

  Le  vendite  di fine stagione o saldi, che devono essere presentate
al  pubblico  come  tali,  possono essere effettuate solamente in due
periodi dell'anno, che saranno determinati dalla camera di commercio,
tenuto   conto   delle  consuetudini  locali  e  delle  esigenze  dei
consumatori,  previa  consultazione delle organizzazioni di categoria
dei   commercianti   a   carattere   generale   provincialmente  piu'
rappresentative,  e  sentiti i comuni interessati e le organizzazioni
dei consumatori.
  La  ditta  interessata  e  tenuta  a  darne comunicazione al comune
almeno cinque giorni prima, indicando la data di inizio della vendita
e la sua durata, che non potra' superare le quattro settimane.