Art. 7. Le vendite di fine stagione o saldi, che devono essere presentate al pubblico come tali, possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, che saranno determinati dalla camera di commercio, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze dei consumatori, previa consultazione delle organizzazioni di categoria dei commercianti a carattere generale provincialmente piu' rappresentative, e sentiti i comuni interessati e le organizzazioni dei consumatori. La ditta interessata e tenuta a darne comunicazione al comune almeno cinque giorni prima, indicando la data di inizio della vendita e la sua durata, che non potra' superare le quattro settimane.