Art. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni promotrici maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono determinati i criteri per la corresponsione dei finanziamenti e per la documentazione necessaria che dimostri l'attivita' svolta.