Art. 3.

  Con  decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro  da  emanare  entro tre mesi
dall'entrata   in   vigore   della   presente   legge,   sentite   le
organizzazioni  promotrici  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale,  sono  determinati  i  criteri  per  la corresponsione dei
finanziamenti   e  per  la  documentazione  necessaria  che  dimostri
l'attivita' svolta.