Art. 2. L'onere relativo all'erogazione del sussidio compete al comune di residenza dell'hanseniano. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono annualmente alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge tra i comuni interessati i quali iscrivono il fondo nel proprio bilancio di previsione. Limitatamente all'esercizio 1979 lo Stato rimborsa alle regioni la differenza fra il sussidio cosi' come determinato nella presente legge e quello complessivamente erogato agli aventi diritto in base alle precedenti leggi nazionali e regionali. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1979, 1980 e successivi, valutati in annue lire tre miliardi e cinquecento milioni, fanno carico sullo stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per gli anni finanziari medesimi, concernente il "Fondo sanitario nazionale".