Art. 2.

  L'onere  relativo  all'erogazione del sussidio compete al comune di
residenza  dell'hanseniano.  Le  regioni  e  le  province autonome di
Trento   e  Bolzano  provvedono  annualmente  alla  ripartizione  dei
finanziamenti  previsti dalla presente legge tra i comuni interessati
i quali iscrivono il fondo nel proprio bilancio di previsione.
  Limitatamente  all'esercizio 1979 lo Stato rimborsa alle regioni la
differenza  fra  il  sussidio  cosi'  come determinato nella presente
legge  e  quello complessivamente erogato agli aventi diritto in base
alle precedenti leggi nazionali e regionali.
  Gli  oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli
anni  1979,  1980 e successivi, valutati in annue lire tre miliardi e
cinquecento  milioni,  fanno  carico  sullo  stanziamento iscritto al
capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per
gli   anni  finanziari  medesimi,  concernente  il  "Fondo  sanitario
nazionale".