Art. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano gli atti necessari per adeguare la misura del sussidio spettante ai cittadini indicati all'articolo 1 ai limiti stabiliti dalla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 marzo 1980 PERTINI COSSIGA - ALTISSIMO - PANDOLFI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: MORLINO