Art. 3.

  Le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano gli
atti  necessari  per  adeguare  la  misura  del sussidio spettante ai
cittadini  indicati all'articolo 1 ai limiti stabiliti dalla presente
legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 marzo 1980

                               PERTINI

                                                COSSIGA - ALTISSIMO -
                                                 PANDOLFI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO