Art. 2.
Condizioni   per  il  conseguimento  del  diritto  alla  pensione  di
                              vecchiaia

  Il  diritto  alla  pensione  di vecchiaia si consegue al compimento
dell'eta'   di   sessanta   anni,   con   almeno   quindici  anni  di
contribuzione.
  Le iscritte possono continuare nel versamento dei contributi fino e
non oltre il sessantacinquesimo anno di eta' e sempre che non abbiano
raggiunto quaranta anni di contribuzione.
  Per  anni  di  contribuzione  si  intendono gli anni per i quali la
iscritta  ha  presentato  la  denuncia e versato i contributi a norma
dell'articolo 3 della presente legge.
  Il  trattamento  di  pensione  decorre  dal  primo  giorno del mese
successivo  a  quello  nel  quale, raggiunte le condizioni richieste,
l'iscritta presenta all'Ente la domanda.