Art. 3.
                        Misura del contributo

  A  decorrere  dal  1  gennaio  1980 il contributo annuo a carico di
ciascuna  iscritta  per  la  gestione  previdenza  e' stabilito nella
misura  del 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini
IRPEF per il precedente anno fiscale.
  A  decorrere dal 1 gennaio 1981, la percentuale di cui sopra potra'
essere  variata  annualmente  con  decreto  del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, sentito il Consiglio nazionale dell'Ente,
in  relazione  alle  variazioni  dell'indice  del  costo  della  vita
determinato   in  base  ai  dati  ISTAT  e  maggiorata  in  relazione
all'andamento  della  gestione,  per la quale dovra' essere garantito
l'equilibrio finanziario.
  L'iscritta  che  goda  del  trattamento  di pensione di vecchiaia a
carico  dell'Ente  e  continui a svolgere attivita' professionale, e'
tenuta  al  versamento  del  contributo  in misura ridotta del 50 per
cento. In tal caso avra' diritto alla rivalutazione della pensione al
compimento  dei  cinque anni dal pensionamento e in ragione, per ogni
anno  di  ulteriore  contribuzione,  dello  0,9 per cento della media
annua del reddito imponibile dichiarato nel quinquennio considerato.
  Le ostetriche iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria, a
decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge non
possono  essere  iscritte  all'ENPAO,  in  deroga  a  quanto previsto
dall'articolo  21  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233.
  In ogni caso il contributo personale di cui al primo comma non puo'
essere inferiore a L. 300.000 annue.
  Le  ostetriche  che  alla  data di entrata in vigore della presente
legge  risultino  iscritte  all'ENPAO  e  contemporaneamente ad altra
forma   di   previdenza   obbligatoria,   pur  cessando  dall'obbligo
dell'iscrizione,   conservano  tuttavia  la  facolta'  di  proseguire
nell'assicurazione  con  le  stesse modalita' previste dalla presente
legge.  Tale  facolta'  deve  essere esercitata, a pena di decadenza,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Le  ostetriche  che  cessano  di  appartenere  all'Ente senza avere
maturato  il  diritto  a pensione hanno diritto alla restituzione dei
contributi versati, maggiorati degli interessi al tasso legale.