Art. 4. Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidita' Con effetto dal 1 gennaio 1980 l'importo delle pensioni di vecchiaia e di invalidita' in atto al 31 dicembre 1979, e' elevato a L. 1.170.000 annue, ripartito in tredici mensilita'. Per le ostetriche che alla data del 31 dicembre 1979 non percepivano ad altro titolo trattamenti pensionistici diretti, e' garantito il trattamento minimo di lire 1.530.750 annue, ripartito in tredici mensilita'. Il trattamento minimo di pensione erogato dall'ENPAO e' aumentato nella misura necessaria perche', sommato agli altri trattamenti pensionistici goduti ad altro titolo, raggiunga l'importo di L. 1.530.750 annue. Per le ostetriche che matureranno il diritto a pensione a decorrere dal 1 gennaio 1980, l'importo delle prestazioni dirette, che non possono comunque essere inferiori al trattamento minimo di L. 1.530.750 annue, ripartito in tredici mensilita', verra' determinato: a) per gli anni di contribuzione intercorrenti tra la data di iscrizione ed il 31 dicembre 1979 sulla base delle misure previste dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 661. Qualora gli anni di contribuzione in tale periodo siano inferiori a dieci, per ogni anno di contribuzione e' dovuto un importo annuo di L. 13.000; b) per gli anni di contribuzione successivi al 1° gennaio 1980 in misura pari, per ogni anno, all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato dalla iscritta ai fini IRPEF nei dieci anni precedenti, tenendo tuttavia conto dei limiti minimi di contribuzione di cui all'articolo 3; tale percentuale puo' essere variata con le stesse modalita' previste per la variazione della percentuale di contribuzione. I trattamenti mensili di pensione con decorrenza immediatamente successiva alla data di scioglimento dell'ENPAO dovranno comunque garantire un trattamento minimo pensionistico pari a quello previsto per i lavoratori autonomi delle gestioni dell'INPS.