Art. 4. 
         Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidita' 
 
  Con  effetto  dal  1  gennaio  1980  l'importo  delle  pensioni  di
vecchiaia e di invalidita' in atto al 31 dicembre 1979, e' elevato  a
L. 1.170.000 annue, ripartito in tredici mensilita'. 
  Per  le  ostetriche  che  alla  data  del  31  dicembre  1979   non
percepivano ad altro titolo  trattamenti  pensionistici  diretti,  e'
garantito il trattamento minimo di lire 1.530.750 annue, ripartito in
tredici  mensilita'.  Il  trattamento  minimo  di  pensione   erogato
dall'ENPAO e' aumentato nella misura necessaria perche', sommato agli
altri trattamenti pensionistici goduti  ad  altro  titolo,  raggiunga
l'importo di L. 1.530.750 annue. 
  Per le ostetriche che matureranno il diritto a pensione a decorrere
dal 1 gennaio 1980, l'importo  delle  prestazioni  dirette,  che  non
possono comunque essere inferiori al trattamento minimo di L. 
  1.530.750 annue, ripartito in tredici mensilita', verra' 
    determinato: 
    a) per gli anni di contribuzione intercorrenti  tra  la  data  di
iscrizione ed il 31 dicembre 1979 sulla base  delle  misure  previste
dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 661. Qualora gli  anni
di contribuzione in tale periodo siano inferiori a  dieci,  per  ogni
anno di contribuzione e' dovuto un importo annuo di L. 13.000; 
    b) per gli anni di contribuzione successivi al 1° gennaio 1980 in
misura pari, per ogni  anno,  all'1,75  per  cento  della  media  del
reddito professionale imponibile dichiarato dalla  iscritta  ai  fini
IRPEF nei dieci anni precedenti, tenendo tuttavia  conto  dei  limiti
minimi di contribuzione di cui all'articolo 3; tale percentuale  puo'
essere variata con le stesse modalita'  previste  per  la  variazione
della percentuale di contribuzione. 
  I trattamenti mensili di  pensione  con  decorrenza  immediatamente
successiva alla data di  scioglimento  dell'ENPAO  dovranno  comunque
garantire un trattamento minimo pensionistico pari a quello  previsto
per i lavoratori autonomi delle gestioni dell'INPS.