Art. 5.
                       Perequazione automatica

  Con  effetto dal 1 gennaio di ciascun anno l'importo delle pensioni
erogate  dall'Ente  potra' essere aumentato, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio nazionale
dell'Ente,  di  una  misura  percentuale, stabilita in relazione alla
variazione dell'indice del costo della vita calcolato in base ai dati
ISTAT,   pari  a  quella  stabilita  per  le  gestioni  speciali  dei
lavoratori autonomi dell'INPS.
  L'aumento  di  cui  al  comma  precedente  ha  effetto  purche'  il
trattamento pensionistico sia in atto da almeno dodici mesi.
  Nei   confronti  delle  ostetriche  titolari  di  piu'  trattamenti
pensionistici,  l'aumento  di  cui  al  primo  comma  o altro analogo
aumento collegato al costo della vita, e' dovuto una sola volta ed e'
a  carico  della  gestione  che  eroga il trattamento di importo piu'
elevato.