Art. 6.
            Denuncia all'ENPAO del reddito professionale

  Ogni  iscritta  deve  denunciare  ogni  anno  all'Ente nazionale di
previdenza  ed  assistenza per le ostetriche il reddito professionale
imponibile  dichiarato  ai fini IRPEF, entro e non oltre dieci giorni
dalla  data  di scadenza annuale della denuncia dei redditi, seguendo
le  modalita'  di  cui  all'articolo  24, primo comma, della legge 13
aprile 1977, n. 114.
  Con  la dichiarazione del reddito professionale dell'anno 1979 deve
essere   denunciato   anche   il   reddito  professionale  imponibile
dichiarato negli anni 1975, 1976, 1977 e 1978.