Art. 6. Denuncia all'ENPAO del reddito professionale Ogni iscritta deve denunciare ogni anno all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche il reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF, entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza annuale della denuncia dei redditi, seguendo le modalita' di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. Con la dichiarazione del reddito professionale dell'anno 1979 deve essere denunciato anche il reddito professionale imponibile dichiarato negli anni 1975, 1976, 1977 e 1978.