Art. 7. Abrogazioni di norme Sono abrogati gli articoli 19, 32, primo, terzo e quarto comma e 33 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, nonche' ogni altra norma in contrasto con le disposizioni della presente legge. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresi' abrogati gli articoli 22, 23, 24 e 26, n. 2), della legge 16 agosto 1962, n. 1417. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 aprile 1980 PERTINI COSSIGA - SCOTTI - PANDOLFI - REVIGLIO Visto, il Guardasigilli: MORLINO