Art. 7.
                        Abrogazioni di norme

  Sono abrogati gli articoli 19, 32, primo, terzo e quarto comma e 33
della  legge  16  agosto  1962,  n. 1417, nonche' ogni altra norma in
contrasto con le disposizioni della presente legge.
  Decorsi  due  anni  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge,  sono  altresi'  abrogati gli articoli 22, 23, 24 e 26, n. 2),
della legge 16 agosto 1962, n. 1417.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1980

                               PERTINI

                                                   COSSIGA - SCOTTI -
                                                  PANDOLFI - REVIGLIO

Visto, il Guardasigilli: MORLINO