Art. 2. I perimetri dei comprensori dei beni i cui proprietari debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo sono quelli indicati nell'annessa corografia, vistata dal Ministro dei lavori pubblici, che forma parte integrante della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 aprile 1980 PERTINI COSSIGA - NICOLAZZI - REVIGLIO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO