Art. 2. 
 
  I perimetri dei comprensori dei  beni  i  cui  proprietari  debbono
contribuire con  lo  Stato  nelle  spese  per  le  opere  di  cui  al
precedente articolo sono  quelli  indicati  nell'annessa  corografia,
vistata dal Ministro dei lavori pubblici, che forma parte  integrante
della presente legge. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 3 aprile 1980 
 
                               PERTINI 
 
                                                COSSIGA - NICOLAZZI - 
                                                  REVIGLIO - PANDOLFI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORLINO