Art. 2. 
 
  Al termine dei corsi di cui all'articolo precedente e in  relazione
alle unita' di personale che, in servizio  presso  le  cliniche  e  i
policlinici universitari, abbia superato  l'esame  di  Stato  per  il
conseguimento del diploma di infermiere professionale, si provvedera'
con legge dello Stato alla trasformazione dei relativi posti previsti
in organico.