Art. 2. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo X della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 maggio 1980 PERTINI COSSIGA - COLOMBO - SIGNORELLO Visto, il Guardasigilli: MORLINO