(Convenzione-art. I)
                      Traduzione non ufficiale 
 
N.B. - I testi facenti fede sono  unicamente  quelli  indicati  nella
          convenzione, fra cui il testo in lingua francese. 
 
CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA  VITA  UMANA  IN
                            MARE DEL 1974 
 
  I GOVERNI CONTRAENTI, 
 
  DESIDEROSI di stabilire di comune  accordo  dei  principi  e  delle
norme uniformi dirette alla salvaguardia della vita umana in mare, 
 
  CONSIDERATO che il miglior  mezzo  per  raggiungere  tale  fine  e'
quello di  concludere  una  Convenzione  destinata  a  sostituire  la
Convenzione internazionale del 1960 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare al fine di tener conto  dei  fatti  nuovi  sopravvenuti
dopo la sua conclusione, 
 
  HANNO CONVENUTO quanto segue: 
 
                             Articolo I 
            Obblighi generali derivanti dalla Convenzione 
 
  a)  I  Governi  contraenti  si  impegnano  a  dare   effetto   alle
disposizioni della presente Convenzione e del sud  Allegato,  che  fa
parte integrante della presente Convenzione.  Ogni  riferimento  alla
presente  Convenzione  implica,  contemporaneamente,  il  riferimento
all'Allegato. 
  b) I Governi contraenti si impegnano  a  emanare  tutte  le  leggi,
tutti i decreti, ordini e regolamenti ed a prendere  tutte  le  altre
disposizioni necessarie per dare alla Convenzione  la  sua  piena  ed
intera applicazione, al fine di garantire che,  dal  punto  di  vista
della sicurezza della vita umana, una nave sia idonea al servizio  al
quale e' destinata.