(Convenzione-art. VI)
                             Articolo VI 
                  Trattati e convenzioni precedenti 
 
  a) La presente Convenzione sostituisce ed  annulla  tra  i  Governi
contraenti la Convenzione internazionale per  la  salvaguardia  della
vita umana in mare firmata a Londra il 17 giugno 1960. 
  b) Tutti gli altri trattati, convenzioni ed accordi  relativi  alla
sicurezza della vita umana  in  mare  o  alle  questioni  che  vi  si
collegano e che sono attualmente in vigore tra i Governi parti  della
presente Convenzione continueranno ad avere il loro pieno  ed  intero
effetto per la durata che loro e' assegnata per quanto concerne: 
    i) le navi alle quali non si applichi la presente Convenzione; 
    ii) le navi alle quali la presente Convenzione sia applicata  per
quanto riguarda i punti  che  non  formano  oggetto  di  disposizioni
esplicite della presente Convenzione. 
  c) Tuttavia, qualora detti trattati, convenzioni o accordi  fossero
in contrasto con  le  disposizioni  della  presente  Convenzione,  le
disposizioni di quest'ultima devono prevalere. 
  d) Tutti i punti che non formano oggetto di esplicite  disposizioni
nella presente Convenzione rimangono soggetti alla  legislazione  dei
Governi contraenti.