Articolo VI Trattati e convenzioni precedenti a) La presente Convenzione sostituisce ed annulla tra i Governi contraenti la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra il 17 giugno 1960. b) Tutti gli altri trattati, convenzioni ed accordi relativi alla sicurezza della vita umana in mare o alle questioni che vi si collegano e che sono attualmente in vigore tra i Governi parti della presente Convenzione continueranno ad avere il loro pieno ed intero effetto per la durata che loro e' assegnata per quanto concerne: i) le navi alle quali non si applichi la presente Convenzione; ii) le navi alle quali la presente Convenzione sia applicata per quanto riguarda i punti che non formano oggetto di disposizioni esplicite della presente Convenzione. c) Tuttavia, qualora detti trattati, convenzioni o accordi fossero in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione, le disposizioni di quest'ultima devono prevalere. d) Tutti i punti che non formano oggetto di esplicite disposizioni nella presente Convenzione rimangono soggetti alla legislazione dei Governi contraenti.