(Convenzione-art. VII)
                            Articolo VII 
                Regole speciali risultanti da accordi 
 
  Quando, in conformita' alla presente Convenzione, vengono stabilite
regole speciali mediante accordo fra  tutti  od  alcuni  dei  Governi
contraenti,  tali  regole  devono  essere  comunicate  al  Segretario
generale dell'Organizzazione per essere distribuite a tutti i Governi
contraenti.